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19.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 151/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 14 marzo 2014 — Itales OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Causa C-123/14)

2014/C 151/18

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Itales OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto debba essere interpretato nel senso che quando vengono venduti beni a un terzo, la loro vendita determina l’insorgenza del diritto alla detrazione anche quando non sia data prova del fatto che il fornitore a monte ha posseduto beni dello stesso tipo.

2)

Se sia conforme alla direttiva e alla giurisprudenza relativa alla sua interpretazione una prassi amministrativa come quella della Natsionalna agentsia po prihodite (Agenzia nazionale delle entrate), secondo la quale l’esercizio del diritto alla detrazione è negato a un soggetto passivo a fini IVA ai sensi dello Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (legge sull’imposta sul valore aggiunto) perché manca la prova della provenienza dei beni, ove non sia espresso il sospetto di coinvolgimento in un’evasione fiscale e/o non siano indicate circostanze oggettive sulla base delle quali sia possibile stabilire che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione fatta valere a fondamento del diritto alla detrazione si collocava nel quadro di un’evasione fiscale.


(1)  GU L 347, pag. 1.