10.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 4 aprile 2014 — «Koela-N» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-159/14)
2014/C 175/36
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente:«Koela-N» EOOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretato nel senso che il potere di disporre di un bene materiale come proprietario comprenda anche il diritto di ordinare a un vettore di consegnare la merce a un soggetto terzo diverso dal destinatario indicato in fattura e se, in tal senso, il ricevimento della merce da parte del suddetto soggetto terzo costituisca già una prova di effettive cessioni di beni precedentemente intervenute. |
2) |
Se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che il mancato effettivo possesso della merce da parte del fornitore diretto — a prescindere dal fatto che l’acquirente abbia ricevuto la merce — significhi che le condizioni per la sussistenza di una cessione ai sensi della direttiva non sono soddisfatte. |
3) |
Se il mancato sostegno alle autorità fiscali da parte dei fornitori a monte nella catena di fornitura e il mancato carico della merce integrino circostanze oggettive da cui può desumersi che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si collocava nel quadro di una frode fiscale. |
(1) GU L 347, pag. 1.