27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) il 21 gennaio 2015 — Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen
(Causa C-24/15)
(2015/C 138/38)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Josef Plöckl
Convenuto: Finanzamt Schrobenhausen
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 22, paragrafo 8, e 28 quater, parte A, lettera a), primo comma, e lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio (1), del 17 maggio 1977, autorizzino gli Stati membri a negare un’esenzione per una cessione intracomunitaria (nel caso di specie, un trasferimento intracomunitario) qualora, pur non avendo il fornitore adottato tutte le misure che possono ragionevolmente essergli richieste in relazione a requisiti formali in sede di registrazione del numero d’identificazione IVA, non sussista alcun elemento che deponga a favore della sussistenza di un’evasione fiscale, il bene sia stato introdotto in un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per il riconoscimento dell’esenzione.
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, come modificata).