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SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

30 giugno 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articoli 63 e 65 TFUE – Articolo 4 TUE – Fiscalità diretta – Tassazione dei dividendi – Convenzione bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione – Stato terzo – Ambito di applicazione»

Nella causa C-176/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal de première instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio), con decisione del 30 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2015, nel procedimento

Guy Riskin,

Geneviève Timmermans

contro

État belge,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, C.G. Fernlund (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per G. Riskin e G. Timmermans, da J.-P. Douny e R. Douny, avocats;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e B. Beutler, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da S. Simmons e L. Christie, in qualità di agenti, assistiti da S. Ford, barrister;

–        per la Commissione europea, da W. Roels e C. Soulay, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4 TUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. Guy Riskin e la sig.ra Geneviève Timmermans, da un lato, e l’État belge (Stato belga), dall’altro, in merito alla tassazione, in Belgio, di dividendi percepiti da una società con sede in Polonia e che sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte in quest’ultimo Stato membro.

 Contesto normativo

 Il diritto belga

3        L’articolo 5 del code des impôts sur les revenus de 1992 (codice delle imposte sui redditi del 1992; in prosieguo: il «CIR 92») prevede quanto segue:

«Gli abitanti del Regno sono soggetti all’imposta sulle persone fisiche per tutti i loro redditi imponibili di cui al presente codice, anche qualora alcuni di detti redditi siano stati prodotti o percepiti all’estero».

4        L’articolo 6 del CIR 92 così dispone:

«Il reddito imponibile è costituito dal complesso dei redditi netti, al netto delle spese deducibili.

Il complesso dei redditi netti è pari alla somma dei redditi netti delle seguenti categorie:

1°      i redditi di beni immobili;

2°      i redditi di capitali e di beni mobili;

3°      i redditi professionali;

4°      gli altri redditi».

5        Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale codice:

«I redditi di capitali e di beni mobili sono costituiti da tutti i prodotti di beni mobili impegnati a qualsiasi titolo, ossia:

1°      i dividendi;

(...)».

6        L’articolo 285 di detto codice così dispone:

«Per quanto riguarda i redditi di capitali e di beni mobili (...) una percentuale forfettaria dell’imposta estera è imputata all’imposta applicabile qualora tali redditi siano stati assoggettati all’estero a un’imposta analoga all’imposta sulle persone fisiche, all’imposta sulle società o all’imposta sui soggetti non residenti, e qualora i predetti capitali e beni siano destinati in Belgio all’esercizio di un’attività professionale.

(...)».

7        L’articolo 286 del medesimo codice, nella versione applicabile all’esercizio fiscale oggetto del procedimento principale, prevede quanto segue:

«La percentuale forfettaria d’imposta estera è fissata a 15/85 del reddito netto, al lordo della ritenuta d’imposta mobiliare e, eventualmente, del prelievo da parte dello Stato di residenza.

(...)».

 La convenzione diretta a evitare la doppia imposizione tra il Belgio e la Polonia

8        La convenzione diretta a evitare la doppia imposizione tra il Regno del Belgio e la Repubblica di Polonia e a prevenire l’evasione e l’elusione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Varsavia, unitamente al protocollo, il 20 agosto 2001 (in prosieguo: la «convenzione belgo-polacca»), al suo articolo 10, prevede quanto segue:

«1.      I dividendi versati da una società avente sede in uno Stato contraente ad un soggetto residente nell’altro Stato contraente sono soggetti ad imposta in questo secondo Stato.

2.      Tuttavia, tali dividendi sono parimenti tassati nello Stato contraente nel quale la società distributrice dei dividendi ha sede, ai sensi della normativa di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei dividendi risiede nell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:

a)      il 5% dell’importo lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone):

–        direttamente detentrice quantomeno del 25% del capitale della società distributrice dei dividendi, oppure

–        direttamente detentrice quantomeno del 10% del capitale della società distributrice dei dividendi, qualora la partecipazione abbia un valore d’investimento pari ad almeno EUR 500 000 o al suo equivalente in altra divisa;

b)      il 15% dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non pregiudica la tassazione della società per i profitti utilizzati per la distribuzione dei dividendi.

3.      Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, azioni o certificati di godimento, azioni minerarie, azioni di fondazione o altre quote di partecipazione ad eccezione dei crediti, nonché i redditi – anche attribuiti sotto forma di interessi – che, in base alla normativa fiscale dello Stato in cui ha sede la società debitrice, sono soggetti al medesimo regime fiscale dei redditi derivanti da azioni.

(...)».

9        L’articolo 23, paragrafo 1, lettera b) della convenzione belgo-polacca prevede quanto segue:

«1.      Per quanto riguarda il Belgio, la doppia imposizione è evitata nel seguente modo:

(...)

«b)      Fatte salve le disposizioni della legislazione belga relative all’imputazione delle imposte assolte all’estero all’imposta belga, qualora un soggetto residente in Belgio percepisca redditi inclusi nel proprio reddito complessivo soggetto all’imposta belga e costituiti da dividendi non esenti dall’imposta belga ai sensi della seguente lettera c), da interessi o da canoni, l’imposta polacca percepita su tali redditi è imputata all’imposta belga relativa ai predetti redditi».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il sig. Riskin e la sig.ra Timmermans, residenti in Belgio, detengono una partecipazione in una società con sede in Polonia. Nel 2009 hanno percepito dividendi a titolo di tale partecipazione, sui quali quest’ultimo Stato membro ha prelevato un’imposta alla fonte del 15%.

11      Nel corso del 2012 i servizi di controllo dell’amministrazione tributaria belga hanno inviato al sig. Riskin e alla sig.ra Timmermans un avviso di rettifica della loro dichiarazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d’imposta 2010. Tale amministrazione ha ritenuto che, in forza dell’articolo 10 della convenzione belgo-polacca e degli articoli 5, 6 e 17, paragrafo 1, del CIR 92, i dividendi provenienti dalla società con sede in Polonia fossero tassabili in Belgio all’aliquota del 25%.

12      Il sig. Riskin e la sig.ra Timmermans hanno contestato tale avviso affermando che, conformemente all’articolo 23 della convenzione belgo-polacca, l’imposta assolta in Polonia doveva essere imputata all’imposta dovuta in Belgio.

13      L’amministrazione tributaria ha replicato che l’articolo 23 di tale convenzione prevedeva l’imputazione dell’imposta polacca all’imposta belga fatta salva l’applicazione del diritto belga, ossia l’articolo 285 del CIR 92, il quale consentiva una tale imputazione soltanto se i capitali e i beni da cui sono scaturiti i dividendi in questione fossero destinati in Belgio all’esercizio di un’attività professionale. Dato che così non è stato nel caso di specie, l’amministrazione tributaria belga ha negato l’imputazione della ritenuta alla fonte polacca all’imposta belga e, pertanto, ha respinto il loro reclamo.

14      Il sig. Riskin e la sig.ra Timmermans hanno proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso tale decisione dell’amministrazione tributaria, affermando che, a differenza della convenzione belgo-polacca, altre convenzioni dirette a evitare la doppia imposizione concluse tra il Belgio e taluni Stati terzi, non membri dell’Unione europea, non prevedevano il rinvio al diritto belga e consentivano quindi di imputare all’imposta belga l’imposta pagata in tali Stati terzi, senza prendere in considerazione le condizioni previste dal diritto belga. Essi ritengono che non si possa legittimamente ammettere che il Belgio possa concedere in uno Stato terzo un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello che esso concede negli Stati membri.

15      Ciò premesso, il Tribunal de premier instance de Liège (Tribunale di primo grado di Liegi, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la norma di cui all’articolo 285 del CIR 92, che ammette implicitamente la doppia imposizione di dividendi esteri a carico di una persona fisica residente in Belgio, sia conforme ai principi del diritto dell’Unione sanciti dall’articolo 63 TFUE, letto nel combinato disposto con l’articolo 4 TUE, nella parte in cui consente al Belgio di favorire ad libitum investimenti in Stati terzi (Stati Uniti), a detrimento di quelli che possono essere effettuati negli Stati membri dell’Unione europea (Polonia), conformemente alle disposizioni del diritto belga alle quali rinvia la convenzione diretta a evitare la doppia imposizione negoziata dal Belgio, ossia, in funzione del rinvio all’articolo 285, che stabilisce le condizioni d’imputazione, o all’articolo 286, che stabilisce unicamente l’aliquota d’imputazione della percentuale forfettaria d’imposta.

2)      Se l’articolo 285 del CIR 92, nella parte in cui subordina la possibilità di imputare l’imposta estera all’imposta belga alla condizione che i capitali e i beni che danno origine ai redditi siano destinati, in Belgio, all’esercizio di un’attività professionale, sia contrario agli articoli 49, 56 e 58 TFUE.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità della seconda questione

16      Il governo belga ritiene che la seconda questione pregiudiziale, vertente sulla possibilità di imputare l’imposta estera all’imposta belga a condizione che i capitali e i beni che danno origine ai redditi siano destinati, in Belgio, all’esercizio di un’attività professionale, sia irricevibile, in quanto l’esito della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio non dipende dall’eventuale risposta che sarà fornita a tale questione.

17      A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni d’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 21 maggio 2015, Verder LabTec, C-657/13, EU:C:2015:331, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

18      Nel caso di specie risulta chiaramente dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte che i capitali o i beni all’origine dei dividendi oggetto del procedimento principale non sono stati destinati all’esercizio di un’attività professionale né in Belgio né nel territorio di un altro Stato membro. In tale contesto, la seconda questione pregiudiziale deve essere considerata di natura ipotetica e, di conseguenza, è irricevibile.

 Sulla prima questione

19      In limine, occorre ricordare che non è stato addotto che la presunta differenza di trattamento riguarda i dividendi provenienti da una società con sede in Polonia e quelli provenienti da una società con sede in Belgio. È stato, al contrario, sostenuto che tale differenza di trattamento riguarda i dividendi provenienti da una società con sede Polonia e quelli provenienti da una società con sede in uno Stato terzo.

20      È infatti pacifico che, a differenza della convenzione belgo-polacca la quale, al fine di stabilire le condizioni di imputazione dell’imposta prelevata alla fonte in Polonia all’imposta dovuta in Belgio, rinvia alle disposizioni del diritto belga, altre convenzioni dirette a evitare la doppia imposizione concluse tra il Regno del Belgio e taluni Stati terzi non prevedono un tale rinvio e consentono quindi, senza tener conto delle condizioni previste dal diritto belga, di imputare l’imposta prelevata alla fonte in tali Stati terzi all’imposta dovuta in Belgio.

21      Per quanto attiene al procedimento principale, il rinvio al diritto belga comporta che l’imposta relativa ai dividendi prelevata alla fonte in Polonia non può essere imputata all’imposta dovuta in Belgio poiché la condizione prevista all’articolo 285 del CIR 92 – ossia quella della destinazione dei capitali e dei beni all’origine dei dividendi in questione all’esercizio di un’attività professionale in Belgio – non è soddisfatta, mentre tale imputazione sarebbe stata concessa, senza necessità di soddisfare tale condizione relativa alla destinazione, qualora i dividendi provenissero da uno Stato terzo con il quale il Regno del Belgio abbia concluso una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione che prevede un diritto incondizionato a una tale imputazione.

22      Difatti, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, in combinato disposto con l’articolo 4 TUE, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che uno Stato membro, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, non estenda il beneficio di un trattamento vantaggioso concesso a un azionista residente – derivante da una convenzione fiscale bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione conclusa tra tale Stato membro e uno Stato terzo – il quale prevede che l’imposta prelevata alla fonte dallo Stato terzo sia imputata in modo incondizionato all’imposta dovuta in detto Stato membro di residenza dell’azionista, a un azionista residente che percepisce dividendi provenienti da uno Stato membro con il quale tale medesimo Stato membro di residenza ha concluso una convenzione fiscale bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione che subordina la concessione di una tale imputazione al rispetto di condizioni supplementari previste dal diritto nazionale.

23      Secondo costante giurisprudenza della Corte, le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati (sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C-10/14, C-14/14 e C-17/14, EU:C:2015:608, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

24      Nel caso di specie, è pacifico che la situazione dei residenti belgi, come il sig. Riskin e la sig.ra Timmermans, che percepiscono dividendi provenienti da Stati membri, come la Repubblica di Polonia, i quali, al fine di beneficiare dell’imputazione dell’imposta prelevata alla fonte all’imposta belga, devono soddisfare la condizione prevista all’articolo 285 del CIR 92, è meno favorevole rispetto a quella dei residenti belgi che percepiscono dividendi provenienti da uno Stato terzo con il quale il Regno del Belgio ha concluso una convezione bilaterale che prevede un diritto incondizionato a un tale imputazione.

25      Un siffatto trattamento svantaggioso può dissuadere i residenti belgi dall’investire negli Stati membri con i quali il Regno del Belgio non ha concluso una convenzione bilaterale che prevede un diritto incondizionato all’imputazione dell’imposta prelevata alla fonte all’imposta belga e costituisce, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.

26      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, ««[l]’articolo 63 [TFUE] non pregiudic[a] il diritto degli Stati membri (...) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale».

27      Tale deroga, che dev’essere interpretata restrittivamente, subisce essa stessa una limitazione per effetto dell’articolo 65, paragrafo 3, TFUE, il quale prevede che le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 dell’articolo medesimo «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’articolo 63 [TFUE]» (sentenza del 13 marzo 2014, Bouanich, C-375/12, EU:C:2014:138, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

28      Occorre pertanto distinguere i trattamenti disuguali consentiti ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE dalle discriminazioni vietate dal paragrafo 3 di questo stesso articolo. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, affinché una normativa tributaria nazionale che opera una distinzione tra i contribuenti in funzione del luogo di investimento dei loro capitali possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che la disparità di trattamento riguardi situazioni non oggettivamente paragonabili o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale (sentenza del 13 marzo 2014, Bouanich, C-375/12, EU:C:2014:138, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

29      Al riguardo si deve ricordare che spetta agli Stati membri organizzare, nel rispetto del diritto dell’Unione, il proprio sistema di imposizione sugli utili distribuiti e, in tale contesto, definire la base imponibile nonché l’aliquota d’imposta applicabili nei confronti dell’azionista beneficiario, e che, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione adottate dall’Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in forza di convenzioni o di una decisione unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2008, Orange European Smallcap Fund, C-194/06, EU:C:2008:289, punto 48).

30      Di conseguenza, ove sussistano disparità tra le normative tributarie dei diversi Stati membri derivanti da tale situazione, uno Stato membro può essere indotto, in forza di convenzioni o di una decisione unilaterale, ad applicare ai dividendi provenienti dai vari Stati membri un trattamento differenziato che tenga conto di tali disparità (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2008, Orange European Smallcap Fund, C-194/06, EU:C:2008:289, punto 49).

31      Nel contesto delle convenzioni fiscali bilaterali, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’ambito di applicazione di una siffatta convenzione è circoscritto alle persone fisiche o giuridiche in essa definite. Del pari, le agevolazioni ivi previste costituiscono parte integrante dell’insieme delle norme convenzionali e contribuiscono all’equilibrio generale delle relazioni tra i due Stati contraenti (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2005, D., C-376/03, EU:C:2005:424, punti 54 e da 61 a 62, nonché del 20 maggio 2008, Orange European Smallcap Fund, C-194/06, EU:C:2008:289, punti da 50 a 51). Occorre rilevare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, che questa situazione è la stessa, che si tratti di convenzioni dirette a evitare le doppie imposizioni stipulate con Stati membri o con Stati terzi.

32      Per quanto attiene al procedimento principale, va rilevato che le situazioni nelle quali è concessa l’agevolazione di un’imputazione incondizionata sono quelle in cui il Regno del Belgio si è impegnato, nell’ambito di convenzioni fiscali bilaterali dirette a evitare la doppia imposizione concluse con taluni Stati terzi che hanno operato una ritenuta alla fonte relativa ai dividendi, a consentire ai residenti belgi di imputare la suddetta ritenuta all’imposta dovuta in Belgio.

33      Ne consegue che l’ambito di applicazione di una tale convenzione è circoscritto ai residenti belgi che percepiscono dividendi provenienti da un tale Stato terzo e che hanno subìto un prelievo alla fonte da parte di quest’ultimo. Il fatto che l’agevolazione di cui trattasi sia concessa ai residenti belgi rientranti nell’ambito di applicazione di tale convenzione non può essere considerato un’agevolazione che possa essere separata dal resto di tale convenzione, dato che, come si è osservato al punto 31 della presente sentenza, tale agevolazione costituisce parte integrante delle norme convenzionali e contribuisce all’equilibrio generale delle relazioni tra i due Stati contraenti della suddetta convenzione.

34      Ciò premesso, i residenti belgi, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che percepiscono dividendi provenienti da Stati membri, come la Repubblica di Polonia, i quali, al fine di beneficiare di un’imputazione dell’imposta prelevata alla fonte all’imposta belga, devono soddisfare la condizione prevista dall’articolo 285 del CIR 92, non si trovano in una situazione oggettivamente comparabile a quella dei residenti belgi che percepiscono dividendi provenienti da uno Stato terzo con il quale il Regno del Belgio ha concluso una convenzione bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione che prevede un diritto incondizionato a una tale imputazione.

35      Ne consegue che un trattamento svantaggioso, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un ostacolo vietato dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali.

36      Infine, per quanto riguarda la leale cooperazione sancita dall’articolo 4 TUE, è sufficiente ricordare che tale articolo non può essere interpretato nel senso che farebbe sorgere un obbligo autonomo a carico degli Stati membri che va oltre gli obblighi loro eventualmente incombenti ai sensi degli articoli 63 e 65 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 19 settembre 2012, Levy e Sebbag, C-540/11, non pubblicata, EU:C:2012:581, punti da 27 a 29).

37      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 63 e 65 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4 TUE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, non estenda il beneficio di un trattamento vantaggioso concesso a un azionista residente - derivante da una convenzione fiscale bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione conclusa tra tale Stato membro e uno Stato terzo – il quale prevede che l’imposta prelevata alla fonte dallo Stato terzo sia imputata in modo incondizionato all’imposta dovuta in detto Stato membro di residenza dell’azionista, a un azionista residente che percepisce dividendi provenienti da uno Stato membro con il quale tale medesimo Stato membro di residenza ha concluso una convenzione fiscale bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione che subordina la concessione di una tale imputazione al rispetto di condizioni supplementari previste dal diritto nazionale.

 Sulle spese

38      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

Gli articoli 63 e 65 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4 TUE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, non estenda il beneficio di un trattamento vantaggioso concesso a un azionista residente - derivante da una convenzione fiscale bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione conclusa tra tale Stato membro e uno Stato terzo – il quale prevede che l’imposta prelevata alla fonte dallo Stato terzo sia imputata in modo incondizionato all’imposta dovuta in detto Stato membro di residenza dell’azionista, a un azionista residente che percepisce dividendi provenienti da uno Stato membro con il quale tale medesimo Stato membro di residenza ha concluso una convenzione fiscale bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione che subordina la concessione di una tale imputazione al rispetto di condizioni supplementari previste dal diritto nazionale.

Firme


* Lingua processuale: il francese.