20.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 236/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 5 maggio 2015 — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
(Causa C-208/15)
(2015/C 236/37)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: Stock ’94 Szolgáltató Zrt.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 1, paragrafo 2, 2, paragrafo 1, lettere a) e c), 14, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, 73, 78, lettera b), e 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1), del 28 novembre 2006 (in prosieguo: la «direttiva IVA»), debbano essere interpretati nel senso che la cessione di beni e la concessione di un prestito effettuate in base ad un contrattato stipulato fra l’integratore e l’integrato costituiscono operazioni indipendenti (distinct and independent) ai fini dell’IVA, oppure nel senso che viene posta in essere un’operazione unica (single) la cui base imponibile comprende, oltre al corrispettivo per i beni ceduti, gli interessi del prestito concesso. |
2) |
Ove l’ultima interpretazione sia conforme alla direttiva IVA, se la suddetta direttiva possa essere interpretata, in relazione all’operazione unica (single) comprendente la cessione di beni soggetta ad IVA e la prestazione di servizi esente da IVA, nel senso che l’operazione costituisce una deroga al principio della generalità dell’IVA. In caso di risposta affermativa, quali criteri debbano essere soddisfatti. |
3) |
Se sulla risposta alle questioni precedenti, e, in caso affermativo, in che misura, influisca la circostanza che l’integratore, in base al contratto, e su richiesta di questi, possa effettuare nuove prestazioni di servizi a favore dell’integrato, oppure possa acquistare i beni agricoli prodotti dall’integrato. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).