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24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Belgio) l’8 giugno 2015 — Fernand Ullens de Schooten/Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

(Causa C-268/15)

(2015/C 279/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Appellante: Fernand Ullens de Schooten

Appellati: Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Ministre de la Justice

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto comunitario, e in particolare il principio di effettività, imponga che in talune circostanze, segnatamente in quelle indicate al punto 38 della presente decisione, il termine di prescrizione nazionale, quale quello di cui all’articolo 100 del testo unico sulla contabilità dello Stato, applicabile ad una domanda di risarcimento presentata da un singolo nei confronti dello Stato belga per violazione dell’articolo 43 del Trattato CE (divenuto 49 TFUE) da parte del legislatore, inizi a decorrere solo quando detta violazione sia stata accertata o se, al contrario, il principio di effettività sia sufficientemente garantito, in tali circostanze, dalla possibilità offerta a detto singolo di interrompere la prescrizione mediante una notifica dell’ufficiale giudiziario.

2)

Se gli articoli 43 CE, 49 CE e 56 CE e la nozione di «situazione puramente interna», che può limitare l’invocazione di dette disposizioni da parte di un singolo nell’ambito di una controversia dinanzi a un giudice nazionale, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione del diritto [dell’Unione] in una controversia tra un cittadino belga e lo Stato belga diretta al risarcimento dei danni causati dalla prospettata violazione del diritto comunitario e derivanti dall’adozione e dal mantenimento in vigore di una normativa belga, quale quella contenuta nell’articolo 3 del regio decreto n. 143 del 30 dicembre 1982, che si applica indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini degli altri Stati membri.

3)

Se il principio di preminenza del diritto comunitario e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE debbano essere interpretati nel senso che non consentono di disapplicare la regola dell’autorità di cosa giudicata quando si tratti di riesaminare o di annullare una decisione giudiziaria passata in giudicato che si riveli in contrasto con il diritto [dell’Unione], ma che, al contrario, consentono di disapplicare una regola nazionale sull’autorità di cosa giudicata nel caso in cui quest’ultima imponga l’adozione, sulla base della decisione giudiziaria passata in giudicato ma contraria al diritto [dell’Unione], di un’altra decisione giudiziaria che andrebbe a perpetuare la violazione del diritto [dell’Unione] da parte della prima decisione giudiziaria.

4)

Se la Corte possa confermare che la questione sulla necessità di disapplicare la regola dell’autorità di cosa giudicata, in caso di decisione giurisdizionale passata in giudicato e contraria al diritto [dell’Unione], nell’ambito di una domanda di riesame o di annullamento di tale decisione non è una questione materialmente identica, ai sensi delle sentenze [Da Costa e a. (da 28/62 a 30/62, EU:C:1963:6) e Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335)], alla questione relativa al contrasto dell’autorità di cosa giudicata con il diritto [dell’Unione] nell’ambito di una domanda di una (nuova) decisione che dovrebbe reiterare la violazione del diritto [dell’Unione], cosicché l’organo giurisdizionale di ultimo grado non può sottrarsi al suo obbligo di rinvio pregiudiziale.