Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/17


Ricorso proposto l’8 giugno 2015 — Commissione europea/Granducato del Lussemburgo

(Causa C-274/15)

(2015/C 270/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac, C. Soulay, agenti)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, prevedendo il regime dell’IVA relativo ad associazioni autonome di persone, come definito dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera y), della legge del 12 febbraio 1979 concernente l’IVA, dagli articoli da 1 a 4 del regolamento granducale del 21 gennaio 2004, relativo all’esenzione dall’IVA delle prestazioni di servizi fornite ai propri membri da associazioni autonome di persone, dalla circolare amministrativa n. 707 del 29 gennaio 2004, nella parte in cui essa commenta gli articoli da 1 a 4 del regolamento granducale, e dalla nota del 18 dicembre 2008 redatta dal gruppo di lavoro che opera in seno al Comité d’Observation des Marchés (Comitato di osservazione dei mercati; in prosieguo: il «Cobma») d’accordo con l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (Ufficio del registro e del demanio), il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della direttiva IVA (1), in particolare dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 1, paragrafo 2, comma 2, dell’articolo 168, lettera a), dell’articolo 178, lettera a), dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c) e dell’articolo 28 di tale direttiva;

condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA, gli Stati membri esentano dall’IVA «le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza».

Tuttavia, ad avviso della Commissione, la normativa applicabile al Lussemburgo non limita l’esenzione dall’IVA ai soli servizi prestati dall’associazione autonoma di persone e direttamente necessari alle attività non soggette ad IVA o esenti svolte dai suoi membri.

Inoltre, la Commissione considera che, ai sensi del diritto lussemburghese, i membri di un’associazione autonoma di persone che svolgono attività tassabili per una parte del loro fatturato possono detrarre dall’IVA di cui sono essi stessi debitori l’IVA fatturata all’associazione autonoma di persone a titolo dei suoi acquisti di beni o di servizi presso terzi, mentre, ai sensi dell’articolo 168 della direttiva IVA, il diritto di detrarre l’IVA a monte è concesso solo al soggetto passivo che acquista beni e servizi gravati dall’IVA e che li utilizza ai fini diretti delle sue operazioni soggette ad imposta.

Da ultimo, la Commissione sostiene che gli articoli 14, paragrafo 2, lettera c), e 28 della direttiva IVA ostano al diritto nazionale nella parte in cui esso prevede che, allorché il membro di un’associazione autonoma di persone acquista beni e servizi presso terzi in nome proprio, ma per conto dell’associazione, l’operazione consistente, per tale membro, nel addebitare all’associazione le spese in tal modo sostenute è esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).