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5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 7 luglio 2015 — Christine Nigl e altri

(Causa C-340/15)

(2015/C 328/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrenti: Christine Nigl, Gisela Nigl sen., Gisela Nigl jun., Josef Nigl jun., Martin Nigl

Convenuto: Finanzamt Waldviertel

Questioni pregiudiziali  (1)  (2)

1)

Se tre associazioni di persone, formate da diversi membri di una famiglia, che verso l’esterno, nei confronti dei fornitori e delle pubbliche autorità, si presentano in modo indipendente in tale veste e che dispongono, fatta eccezione per due beni patrimoniali, di mezzi di produzione propri, ma commercializzano per la maggior parte i loro prodotti con un marchio comune attraverso una società di capitali le cui quote sono detenute da membri delle stesse associazioni di persone e da altri familiari, costituiscano tre imprenditori autonomi (soggetti passivi).

2)

Se, qualora si debba ritenere che le tre citate associazioni di persone non sono imprenditori autonomi (soggetti passivi), occorra considerare come imprenditore autonomo:

a)

la società di capitali distributrice;

b)

un’associazione di persone composta dai membri delle tre associazioni di persone, che non opera in tale veste sul mercato né nei confronti dei fornitori, né nei confronti dei clienti, oppure

c)

un’associazione di persone, composta dalle tre associazioni di persone e dalla società di capitali, che non opera in tale veste sul mercato né nei confronti dei fornitori, né nei confronti dei clienti.

3)

Se, qualora si debba ritenere che le tre citate associazioni di persone non siano imprenditori autonomi (soggetti passivi), sia consentito, nel caso in cui esse siano state in un primo tempo riconosciute, a seguito di verifiche delle autorità tributarie, come imprenditori autonomi (soggetti passivi) dal Finanzamt, revocare la qualità di imprenditore (soggetto passivo)

a)

con effetto retroattivo;

b)

solo per il futuro, oppure

c)

mai.

4)

Se, qualora si debba ritenere che le tre citate associazioni di persone siano imprenditori autonomi (soggetti passivi), si debba considerare, nel caso in cui tali associazioni di persone, che cooperano tra loro sul piano economico, rientrino individualmente nel regime forfettario per i produttori agricoli, ma la società di capitali — ovvero una propria associazione di persone formata dai membri delle tre associazioni di persone oppure una propria associazione di persone formata dalla società di capitali e dai membri delle tre associazioni di persone — sia esclusa ai sensi della legislazione nazionale dal regime forfettario a motivo delle dimensioni aziendali o della forma giuridica, che esse costituiscono viticoltori e quindi produttori agricoli soggetti al regime forfettario.

5)

Se, qualora si dovesse in linea di principio escludere per le tre citate associazioni di persone il regime forfettario previsto per i produttori agricoli, tale esclusione:

a)

abbia effetto retroattivo,

b)

sia valida solo per il futuro, oppure

c)

sia priva di efficacia.


(1)  Sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145, pag. 1.,

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347, pag. 1.