21.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 429/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz (Germania) il 22 settembre 2015 — Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit
(Causa C-496/15)
(2015/C 429/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz
Parti
Ricorrente: Alphonse Eschenbrenner
Convenuta: Bundesagentur für Arbeit
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni di diritto primario e/o derivato dell’Unione europea [in particolare l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 (1)] ammettano che, in capo a un lavoratore dapprima occupato in Germania, residente in un altro Stato membro, non soggetto, sul territorio nazionale, all’imposta sui redditi e in capo al quale, in base alle disposizioni ad esso applicabili, l’indennità di insolvenza non è assoggettata a imposta, siano — nell’eventualità di un’insolvenza del suo datore di lavoro — riscosse fittiziamente, mediante trattenuta sulla sua retribuzione considerata ai fini del calcolo dell’indennità di insolvenza a lui spettante, le imposte che sarebbero riscosse sul territorio nazionale in caso di assoggettamento ad imposta sui redditi, qualora egli non possa più far valere nei confronti del suo datore di lavoro la retribuzione lorda residua. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se vengano osservate le disposizioni di diritto primario e/o derivato dell’Unione europea qualora il lavoratore, nella fattispecie succitata, possa continuare a far valere nei confronti del suo datore di lavoro la retribuzione lorda residua. |
(1) Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141, pag. 1).