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7.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 90/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 4 novembre 2015 — Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-564/15)

(2016/C 090/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Tibor Farkas

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con le disposizioni della direttiva IVA (1), in particolare con il principio di proporzionalità, con gli obiettivi di neutralità fiscale e di prevenzione dell’evasione fiscale, la pratica dell’autorità tributaria, basata sulle disposizioni della legge sull’IVA, con riferimento alla quale la suddetta autorità dichiara una differenza fiscale a carico dell’acquirente di un bene (o destinatario di un servizio) nel caso in cui il cedente del bene (o prestatore del servizio) emetta la fattura relativa ad un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile secondo il sistema di tassazione ordinaria, dichiarando e versando all’erario l’IVA relativa alla suddetta fattura, e l’acquirente del bene (o destinatario del servizio), dal canto suo, detragga l’IVA assolta all’emittente della fattura, sebbene non possa avvalersi del diritto a detrazione relativamente all’IVA accertata come differenza fiscale.

2)

Se sia proporzionata la sanzione per avere scelto una modalità di tassazione errata nel caso di dichiarazione di una differenza fiscale che comporta anche l’imposizione di una sanzione tributaria del 50 %, qualora non si sia prodotta alcuna perdita di gettito per l’erario né sussistano indizi di abuso.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1)