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7.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 90/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hessisches Finanzgericht (Germania) il del 6 novembre 2015 — Wallenborn Transports SA /Hauptzollamt Gießen

(Causa C-571/15)

(2016/C 090/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Wallenborn Transports SA

Resistente: Hauptzollamt Gießen

Questioni pregiudiziali

Prima questione:

Se la normativa di uno Stato membro in materia di IVA, secondo cui le zone franche sottoposte a controllo di tipo I (porti franchi) non appartengono al territorio nazionale, configuri una delle fattispecie di cui all’articolo 156, menzionate agli articoli 61, primo comma, e 71, paragrafo 1, della direttiva IVA (1).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Seconda questione:

Se, per beni assoggettati a dazi doganali, il fatto generatore dell’imposta si verifichi e l’imposta diventi esigibile, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA, nel momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità dei dazi medesimi, anche laddove il fatto generatore e l’esigibilità dei dazi si verifichino all’interno di una zona franca sottoposta a controllo di tipo I e la normativa in materia di IVA dello Stato membro nel cui territorio sovrano rientri la zona franca preveda che le zone franche sottoposte a controllo di tipo I (porti franchi) non facciano parte del territorio nazionale.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Terza questione:

Se, per merci trasportate in regime di transito esterno in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, senza conclusione del regime medesimo, sottratte al controllo doganale nella zona franca con conseguente applicazione, riguardo alle merci stesse, di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale (2), il fatto generatore dell’imposta si verifichi e l’imposta diventi contemporaneamente esigibile in seguito ad altro fatto generatore, ovvero ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, per effetto dell’omessa presentazione delle merci, anteriormente all’atto di sottrazione al controllo doganale, presso uno degli uffici doganali situati nel territorio nazionale competenti per la zona franca ai fini della conclusione dell’operazione di transito.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).