8.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 48/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 23 novembre 2015 — Litdana UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-624/15)
(2016/C 048/26)
Lingua processuale: il lituano.
Giudice del rinvio
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Parti
Ricorrente: Litdana UAB
Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Questioni pregiudiziali
1) |
se gli articoli 314, lettera a), e 226, paragrafo 11, della direttiva 2006/112 (1) e gli articoli 314, lettera d), e 226, paragrafo 14, della medesima direttiva, non ostino a norme e/o prassi nazionali fondate su tali norme che impediscono a un soggetto passivo di applicare il regime del margine IVA in quanto, in occasione di una verifica fiscale effettuata dalle autorità tributarie, emerga che le fatture IVA per i beni a quest’ultimo forniti recano informazioni/dati inesatti sull’applicazione del regime del margine IVA e/o sull’esenzione dall’IVA, circostanza di cui tuttavia il soggetto passivo non era e non poteva essere a conoscenza; |
2) |
se l’articolo 314 della direttiva 2006/112 debba essere inteso e interpretato nel senso che, anche se la fattura IVA indica che i beni sono esenti dall’IVA (articolo 226, paragrafo 11, della direttiva 2006/112) e/o il venditore ha applicato il regime del margine ai fini della cessione dei beni (articolo 226, paragrafo 14, della direttiva 2006/112), il soggetto passivo acquisisce il diritto di applicare il regime del margine IVA solo quando il fornitore dei beni applica effettivamente il regime del margine e debitamente adempie i propri obblighi in materia di pagamento dell’IVA (versa l’IVA sul margine nel proprio Stato). |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).