Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/38


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 24 novembre 2015 — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-628/15)

(2016/C 038/52)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Appellanti: The Trustees of the BT Pension Scheme

Appellati: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Atteso che la Corte, nella risposta data alla questione 4 nella sua sentenza del 12 dicembre 2006, C 446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation (Racc. pag. I 11753), ha statuito che gli articoli 43 e 56 del Trattato CE (divenuti articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) erano incompatibili con una normativa di uno Stato membro che concede alle società residenti che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine estera dalle stesse percepiti la facoltà di optare per un regime che permette loro di recuperare l’imposta sulle società pagata anticipatamente, ma, da un lato, obbliga tali società a versare la detta imposta anticipata e a chiederne il rimborso in un momento successivo e, dall’altro, non prevede un credito d’imposta per i loro azionisti, mentre questi ultimi ne avrebbero ricevuto uno nel caso di una distribuzione effettuata da una società residente sulla base di dividendi di origine nazionale, se il diritto dell’Unione conferisca un diritto a tali stessi azionisti, attraverso l’articolo 63 TFUE o in altro modo, nei casi in cui essi siano i beneficiari dei dividendi che si è scelto di distribuire secondo tale regime, segnatamente quando un azionista sia residente nel medesimo Stato membro della società che distribuisce i dividendi.

2)

Nel caso in cui l’articolo 63 TFUE non conferisca diritti direttamente all’azionista di cui alla questione 1, se detto azionista possa far valere una violazione dei diritti conferiti dall’articolo 49 TFUE o dall’articolo 63 TFUE alla società che distribuisce il dividendo.

3)

Nel caso in cui si risponda alla questione 1 o alla questione 2 nel senso che l’azionista gode di diritti in forza del diritto dell’Unione o può far valere tale diritto, se il diritto dell’Unione imponga requisiti per il rimedio che deve essere garantito all’azionista dall’ordinamento nazionale.

4)

Se, ai fini della risposta della Corte alle suddette questioni, rilevi la circostanza che:

a)

l’azionista non è soggetto passivo dell’imposta sul reddito nello Stato membro in questione per i dividendi percepiti, con la conseguenza che, in caso di distribuzione effettuata da una società residente al di fuori del suddetto regime, il credito di imposta cui l’azionista ha diritto in forza della legislazione nazionale può comportare il pagamento di tale credito all’azionista da parte di detto Stato membro;

b)

il giudice nazionale ha statuito che la violazione del diritto dell’Unione da parte della legislazione nazionale in questione non era sufficientemente qualificata per far sorgere in capo allo Stato membro un obbligo di risarcimento nei confronti della società che ha distribuito i dividendi, conformemente ai principi stabiliti nella sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du Pêcheur e Factortame (C 46/93 e C 48/93, Racc. pag. I 1029); o che

c)

in alcuni casi, ma non in tutti, la società che ha distribuito i dividendi nell’ambito del suddetto regime può avere aumentato l’importo dei dividendi distribuiti a tutti gli azionisti pagando una somma in contanti equivalente a quella che un azionista esente avrebbe ottenuto attraverso il pagamento di dividendi al di fuori del suddetto regime.