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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

10 maggio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Funzionario dell’Unione europea – Statuto – Iscrizione obbligatoria al regime previdenziale delle istituzioni dell’Unione europea – Redditi fondiari percepiti in uno Stato membro – Assoggettamento al contributo sociale generale, al prelievo sociale e ai contributi integrativi secondo il diritto di uno Stato membro – Partecipazione al finanziamento della previdenza sociale di detto Stato membro»

Nella causa C-690/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour administrative d’appel de Douai (corte d’appello amministrativa di Douai, Francia), con decisione del 14 dicembre 2015, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2015, nel procedimento

Wenceslas de Lobkowicz

contro

Ministère des Finances et des Comptes publics,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, M. Berger e A. Prechal, presidenti di sezione, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 ottobre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per W. de Lobkowicz, da G. Hannotin, avocat;

–        per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme e D. Segoin, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Martin e G. Gattinara, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione al fine di sapere se sussista un principio dell’unicità della legislazione applicabile, come quello espresso nel regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU 1999, L 38, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e successivamente nel regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifiche GU 2004, L 200, pag. 1 e GU 2007, L 204, pag. 30), come interpretato dalla Corte nella sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter (C-623/13, EU:C:2015:123).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Wenceslas de Lobkowicz, funzionario della Commissione europea in pensione, e il Ministère des Finances et des Comptes publics (Ministero delle Finanze e dei Conti pubblici, Francia) a motivo dell’assoggettamento del ricorrente a contributi e prelievi sociali per il periodo compreso tra il 2008 e il 2011, in ragione di redditi fondiari percepiti in Francia.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 12 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266; in prosieguo: il «Protocollo») stabilisce quanto segue:

«Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di quest’ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione».

4        L’articolo 13 del Protocollo così dispone:

«Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese (...).

(...)».

5        L’articolo 14 del Protocollo così recita:

«Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione».

6        Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione sono stati istituiti con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1324/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 (GU 2008, L 345, pag. 17).

7        L’articolo 72 dello Statuto così dispone:

«1.      Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni [dell’Unione], previo parere del comitato dello Statuto, il funzionario (...) [è] copert[o] contro i rischi di malattia. (...)

(...)

Il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico del funzionario; la sua quota non può tuttavia superare il 2% dello stipendio base.

(...)».

8        L’articolo 73 dello Statuto così recita:

«1.      Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni [dell’Unione], previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

(...)».

9        L’articolo 83 dello Statuto prevede quanto segue:

«1.      Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio [dell’Unione]. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.

(...)

2.      I funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Tale contributo è pari al 10,9% dello stipendio base dell’interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall’articolo 64. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell’interessato. (...)

(...)».

10      Il tasso del contributo previsto all’articolo 83, paragrafo 2, è oggetto di adeguamento annuale. Esso è stato pertanto fissato, al 1° luglio degli anni dal 2009 al 2011 oggetto del procedimento principale, rispettivamente, all’11,3%, all’11,6% e all’11%.

11      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, detto regolamento «si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

12      L’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce che «le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro (...). Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo».

13      Il regolamento n. 1408/71 è abrogato dal 1° maggio 2010, data di applicazione del regolamento n. 883/2004. Tuttavia, il testo dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 è sostanzialmente identico a quello, rispettivamente, dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

 Diritto francese

14      In virtù dell’articolo L. 136-6 del code de la sécurité sociale (codice di previdenza sociale), nelle versioni applicabili ai fatti del procedimento principale, le persone fisiche fiscalmente residenti in Francia ai sensi dell’articolo 4 B del code général des impôts (codice generale delle imposte), secondo l’articolo 1600-0 C del codice generale delle imposte, che figura tra le disposizioni di tale codice dedicate al «contributo sociale generalizzato percepito a favore della Cassa nazionale degli assegni familiari, del fondo di solidarietà per la vecchiaia e dei regimi obbligatori di assicurazione per malattia» (in prosieguo: il «CSG»), sono assoggettate a un contributo sui redditi patrimoniali basato sull’importo netto utilizzato per la determinazione dell’imposta sul reddito, che comprende i redditi fondiari.

15      Ai sensi dell’articolo 1600-0 F bis del codice generale delle imposte, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, tali persone sono inoltre assoggettate, in conformità all’articolo L. 245-14 del codice di previdenza sociale, a un «prelievo sociale», il cui tasso, in virtù dell’articolo L. 245-16 del codice di previdenza sociale applicabile agli anni oggetto del procedimento principale, era fissato al 2% di tali redditi. Discende inoltre dal code de l’action social et des familles (codice degli interventi sociali e della famiglia) che su detti redditi incide parimenti un contributo integrativo dello 0,3%, conformemente all’articolo L. 14-10-4 del citato codice, e un’ulteriore contributo integrativo dell’1,1%, conformemente all’articolo L. 262-24 dello stesso.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

16      Il sig. de Lobkowicz, cittadino francese, è stato funzionario al servizio della Commissione dal 1979 fino alla data del suo pensionamento, avvenuto il 1° gennaio 2016. Per tale ragione egli è soggetto al regime di previdenza sociale comune alle istituzioni dell’Unione.

17      In applicazione dell’articolo 13 del Protocollo, il sig. de Lobkowicz è fiscalmente residente in Francia. In tale Stato membro egli percepisce redditi fondiari. Per gli anni che vanno dal 2008 al 2011, tali redditi sono stati assoggettati al CSG, al contributo per il ripianamento del debito sociale (CRDS), al prelievo sociale del 2% nonché ai contributi integrativi a tale prelievo al tasso, rispettivamente, dello 0,3% e dell’1,1%.

18      In seguito al rigetto, da parte dell’amministrazione tributaria, della sua domanda di sgravio dal pagamento dei suddetti contributi e prelievi, il sig. de Lobkowicz ha proposto ricorso dinanzi al tribunal administratif de Rouen (tribunale amministrativo di Rouen, Francia) per lo sgravio dal pagamento.

19      Con sentenza del 13 dicembre 2013, detto tribunale ha dichiarato il non luogo a statuire sugli sgravi concessi nel corso del giudizio sull’integralità dei contributi per il CRDS a cui il sig. de Lobkowicz era stato assoggettato per gli anni in causa e ha respinto, per il resto, le sue domande.

20      Contro tale sentenza, il sig. de Lobkowicz ha interposto appello dinanzi alla cour administrative d’appel de Douai (corte d’appello amministrativa di Douai, Francia). Il ricorrente chiede a detta corte, in via principale, di disporre lo sgravio degli oneri previdenziali che permangono controversi.

21      Il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che i contributi e i prelievi in questione costituiscono imposte ai sensi del diritto nazionale, e pertanto il fatto che il sig. de Lobkowicz o i suoi familiari non beneficino di alcuna contropartita diretta in relazione al pagamento degli stessi non ne pregiudica la fondatezza.

22      Espone quindi che dalla sentenza della Corte del 26 febbraio 2015, de Ruyter (C-623/13, EU:C:2015:123), si evince che i prelievi fiscali sui redditi patrimoniali che presentano un rapporto diretto e rilevante con alcuni settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71, ossia la CSG, il prelievo sociale del 2% e il contributo integrativo dello 0,3%, rientrano nel campo di applicazione del citato regolamento. Per i medesimi motivi accolti dalla Corte in tale sentenza, il giudice del rinvio ritiene che il contributo integrativo al tasso dell’1,1% debba parimenti considerarsi rientrare nel campo di applicazione del regolamento.

23      Tuttavia, esso ricorda che la Corte ha già dichiarato, al punto 41 della sentenza del 3 ottobre 2000, Ferlini (C-411/98, EU:C:2000:530), che i funzionari dell’Unione e i loro familiari, che sono obbligatoriamente iscritti al regime di previdenza sociale delle istituzioni dell’Unione, non possono essere considerati lavoratori ai sensi del regolamento n. 1408/71. Pertanto, il principio di unicità della legislazione sancito all’articolo 13 di detto regolamento non sarebbe applicabile agli stessi.

24      Infine, il giudice del rinvio precisa che, anche ammettendo che i funzionari dell’Unione siano qualificabili come lavoratori ai sensi delle disposizioni dell’articolo 45 TFUE, tale articolo non stabilisce tuttavia alcun criterio generale per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione per quanto riguarda il finanziamento delle prestazioni previdenziali e delle prestazioni speciali a carattere non contributivo, che consenta di considerare, come proposto dal sig. de Lobkowicz, che l’assoggettamento di quest’ultimo ai contributi e ai prelievi in questione sia da ritenersi quale misura discriminatoria ai sensi di detto articolo.

25      Ritenendo tuttavia che persista un dubbio quanto alla conformità al diritto dell’Unione dell’assoggettamento del sig. de Lobkowicz ai contributi e ai prelievi di cui trattasi, la cour administrative d’appel de Douai (corte d’appello amministrativa di Douai) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un principio del diritto dell’Unione osti all’assoggettamento di un funzionario della Commissione europea al contributo sociale generalizzato, all’onere previdenziale e ai contributi aggiuntivi a tale onere, ai tassi dello 0,3% e dell’1,1%, in merito a redditi fondiari percepiti in uno Stato membro dell’Unione europea».

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità

26      Il governo francese fa valere, in via principale, che la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile, in quanto non fornirebbe alla Corte gli elementi di fatto necessari per consentire a quest’ultima di rispondere proficuamente alla questione proposta. Infatti, il giudice del rinvio avrebbe proposto una questione relativa all’articolo 45 TFUE, senza tuttavia precisare la cittadinanza del ricorrente nel procedimento principale né se quest’ultimo abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione ai fini di un’attività professionale.

27      A tal proposito, si deve ricordare che il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo teorico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 18 aprile 2013, Mulders, C-548/11, EU:C:2013:249, punto 27).

28      Infatti, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone, come sottolineato dall’articolo 97 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice nazionale definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenze dell’11 marzo 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, punto 32, e del 5 dicembre 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C-514/12, EU:C:2013:799, punto 17).

29      Nel caso di specie, si deve rilevare che la questione proposta dal giudice del rinvio verte incontestabilmente sull’interpretazione del diritto dell’Unione. A tal proposito, si deve sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, detta questione non riguarda espressamente l’articolo 45 TFUE, ma fa riferimento, in linea generale, all’esistenza di un «principio del diritto dell’Unione» che osterebbe all’assoggettamento di un funzionario dell’Unione europea a prelievi sociali e contributi, quali quelli di cui al procedimento principale, sui redditi fondiari percepiti nello Stato membro di residenza fiscale dello stesso.

30      Inoltre, la decisione di rinvio contiene un’esposizione dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, come si evince dai punti da 17 a 20 della presente sentenza, che riprendono quanto constatato dal giudice del rinvio. Quest’ultimo richiama parimenti il tenore delle disposizioni nazionali pertinenti ed illustra i motivi che l’hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia e, più in particolare, alla sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter (C-623/13, EU:C:2015:123).

31      Di conseguenza, si deve giudicare che la decisione di rinvio contiene gli elementi di fatto e di diritto che consentono alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio.

32      Ciò posto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

  Nel merito

33      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia previdenziale, così come espresso nel regolamento n. 1408/71, poi nel regolamento n. 883/2004, e precisato nella sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter (C-623/13, EU:C:2015:123), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che prevede che i redditi fondiari percepiti in uno Stato membro da un funzionario dell’Unione, fiscalmente domiciliato in detto Stato membro, siano assoggettati a contributi e prelievi sociali destinati al finanziamento del regime previdenziale dello Stato membro in questione.

34      Si deve ricordare, da un lato, che, benché gli Stati membri conservino la loro competenza a regolare i rispettivi sistemi previdenziali, essi devono nondimeno rispettare, nell’esercizio di detta competenza, il diritto dell’Unione (sentenze del 1° aprile 2008, Governo della Comunità francese e Governo vallone, C-212/06, EU:C:2008:178, punto 43; del 21 gennaio 2016, Commissione/Cipro, C-515/14, EU:C:2016:30, punto 38, nonché del 6 ottobre 2016, Adrien e a., C-466/15, EU:C:2016:749, punto 22).

35      Dall’altro lato, un funzionario dell’Unione può rivestire la qualità di lavoratore emigrante ai sensi dell’articolo 45 TFUE, in quanto cittadino di uno Stato membro che lavora nel territorio di uno Stato membro diverso dal suo paese di origine. Tuttavia, non è men vero che, poiché i funzionari dell’Unione non sono sottoposti ad una normativa nazionale in materia di previdenza sociale, quale quella di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 e di cui alla medesima disposizione del regolamento n. 883/2004, che definisce il campo di applicazione ratione personae di detti regolamenti, tali funzionari non possono essere qualificati come «lavoratori» ai sensi dei citati regolamenti. Essi non rientrano neppure, in tale contesto, nell’articolo 48 TFUE, che ha conferito al Consiglio il compito di introdurre un regime che consenta ai lavoratori di superare gli ostacoli che possono loro derivare dalle norme nazionali adottate in materia di previdenza sociale, compito eseguito dal Consiglio con l’adozione del regolamento n. 1408/71, e poi del regolamento n. 883/2004 (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2000, Ferlini, C-411/98, EU:C:2000:530, punti 41 e 42, e del 16 dicembre 2004, My, C-293/03, EU:C:2004:821, punti da 34 a 37).

36      Infatti, i funzionari dell’Unione sono soggetti al regime previdenziale comune alle istituzioni dell’Unione, che è stabilito, in conformità all’articolo 14 del Protocollo, per mezzo di regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni.

37      Detto regime di previdenza sociale è stato istituito con lo Statuto che, al titolo V, intitolato «Trattamento economico e benefici sociali del funzionario», e più precisamente ai capitoli 2 e 3 di detto titolo, relativi alla sicurezza sociale e alle pensioni, detta le norme applicabili ai funzionari dell’Unione.

38      Pertanto, la situazione giuridica dei funzionari dell’Unione, per quanto concerne i loro obblighi in materia di previdenza sociale, rientra nel campo di applicazione del diritto dell’Unione a causa del loro rapporto di lavoro con l’Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 1983, Forcheri, 152/82, EU:C:1983:205, punto 9).

39      L’obbligo degli Stati membri di rispettare il diritto dell’Unione nell’esercizio della propria competenza relativa all’organizzazione dei sistemi di previdenza sociale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, si estende pertanto alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro che un funzionario dell’Unione ha con la stessa, ossia alle relative disposizioni del Protocollo e a quelle dello Statuto.

40      A tal proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, da un lato, il Protocollo ha il medesimo valore giuridico dei trattati [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 161].

41      Per analogia con l’articolo 12 del Protocollo, che istituisce, a carico dei funzionari dell’Unione, a profitto di quest’ultima, una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati, e prevede di conseguenza un’esenzione dalle imposte nazionali su tali somme, si deve ritenere che l’articolo 14 del Protocollo, quando conferisce alle istituzioni dell’Unione la competenza a stabilire il regime di previdenza sociale dei loro funzionari, implichi la sottrazione alla competenza degli Stati membri dell’obbligo di iscrizione dei funzionari dell’Unione ad un regime previdenziale nazionale e dell’obbligo, per tali funzionari, di contribuire al finanziamento di un simile regime.

42      Dall’altro lato, poiché lo Statuto è stato adottato con il regolamento n. 259/68, esso presenta tutte le caratteristiche enunciate all’articolo 288 TFUE, secondo il quale il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne consegue che il rispetto dello Statuto s’impone anche agli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio, 137/80, EU:C:1981:237, punti 7 e 8; del 7 maggio 1987, Commissione/Belgio, 186/85, EU:C:1987:208, punto 21; del 4 dicembre 2003, Kristiansen, C-92/02, EU:C:2003:652, punto 32, nonché del 4 febbraio 2015, Melchior, C-647/13, EU:C:2015:54, punto 22).

43      In tale contesto, si deve rilevare che discende dall’articolo 72, paragrafo 1, quarto comma, dello Statuto che una parte del contributo necessario per assicurare tale copertura dei rischi di malattia è posto a carico del funzionario, ma la sua quota non può tuttavia superare il 2% dello stipendio base. L’articolo 73, paragrafo 1, dello Statuto stabilisce che il funzionario è coperto, sin dal giorno della sua entrata in servizio, contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio, e che egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata. Discende parimenti dall’articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto che i funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni e che tale contributo è fissato in una data percentuale dello stipendio base.

44      Da quanto precede discende che solo l’Unione, e non gli Stati membri, è competente a stabilire le norme applicabili ai funzionari dell’Unione per quanto concerne i loro obblighi in materia previdenziale.

45      Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, l’articolo 14 del Protocollo e le disposizioni dello Statuto in materia di previdenza sociale dei funzionari dell’Unione svolgono, nei confronti di questi ultimi, una funzione analoga a quella dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 e dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, che consiste nel vietare che i funzionari dell’Unione abbiano l’obbligo di contribuire a diversi regimi in materia.

46      Una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che grava i redditi di un funzionario dell’Unione di contributi e prelievi sociali destinati specificamente al finanziamento dei regimi previdenziali dello Stato membro interessato, viola pertanto la competenza esclusiva conferita all’Unione tanto dall’articolo 14 del Protocollo quanto dalle pertinenti disposizioni dello Statuto, in particolare quelle che stabiliscono i contributi obbligatori dei funzionari dell’Unione al finanziamento di un regime previdenziale.

47      Inoltre, una simile normativa rischierebbe di perturbare la parità di trattamento tra i funzionari dell’Unione e, pertanto, di scoraggiare l’esercizio di un’attività professionale in seno ad un’istituzione dell’Unione, visto che taluni funzionari sarebbero costretti a contribuire non solo al regime previdenziale comune alle istituzioni dell’Unione, ma anche ad un regime previdenziale nazionale.

48      L’analisi che precede non è messa in dubbio dalle affermazioni del governo francese secondo le quali i contributi e i prelievi sociali di cui al procedimento principale sarebbero qualificati come «imposte» che colpiscono non i redditi di lavoro bensì i redditi fondiari, e che non fanno direttamente sorgere una contropartita o un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali. Infatti, come discende dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio, resta comunque il fatto che detti prelievi e contributi sono destinati direttamente e specificamente al finanziamento di settori del regime previdenziale francese. Un funzionario dell’Unione, quale il sig. de Lobkowicz, non può pertanto esservi assoggettato, dal momento che i suoi obblighi di contribuzione in materia previdenziale sono esclusivamente disciplinati dal Protocollo nonché dallo Statuto e sono sottratti, per tale ragione, alla competenza degli Stati membri (v., per analogia, per quanto concerne il regolamento n. 1408/71, sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C-623/13, EU:C:2015:123, punti 23, 26, 28 e 29).

49      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione proposta dichiarando che l’articolo 14 del Protocollo nonché le disposizioni dello Statuto relative al regime previdenziale comune alle istituzioni dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che prevede che i redditi fondiari percepiti in uno Stato membro da un funzionario dell’Unione, fiscalmente domiciliato in detto Stato membro, siano assoggettati a contributi e prelievi sociali destinati al finanziamento del regime previdenziale dello Stato membro in questione.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 14 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, nonché le disposizioni dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea relative al regime previdenziale comune alle istituzioni dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che prevede che i redditi fondiari percepiti in uno Stato membro da un funzionario dell’Unione, fiscalmente domiciliato in detto Stato membro, siano assoggettati a contributi e prelievi sociali destinati al finanziamento del regime previdenziale dello Stato membro in questione.

Firme


* Lingua processuale: il francese.