12.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 337/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia), il 21 luglio 2015 — Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie/ESET spol. s r. o. sp. z o. o., oddział w Polsce
(Causa C-393/15)
(2015/C 337/07)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie
Convenuta: ESET spol. s r.o. sp. z o.o., oddział w Polsce
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 168 e 169, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), non ostino a che, nel caso di una filiale registrata ai fini dell’IVA in uno Stato membro, che effettua principalmente operazioni intrasocietarie per la società madre con sede in un altro Stato membro e, occasionalmente, anche operazioni soggette ad imposta nello Stato di registrazione della filiale, il soggetto passivo goda del diritto di detrarre l’imposta pagata a monte nello Stato in cui è registrata la filiale, benché siffatta imposta sia connessa a operazioni effettuate dalla società madre in un altro Stato membro.
(1) GU L 347, pag. 1.