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21.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 106/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 gennaio 2016 — Holcim France SAS, subentrata nei diritti della società Euro Stockage, Enka SA/Ministre des finances et des comptes publics

(Causa C-6/16)

(2016/C 106/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Holcim France SAS, subentrata nei diritti della società Euro Stockage, Enka SA

Convenuto: Ministre des finances et des comptes publics

Questioni pregiudiziali

1)

Qualora una normativa nazionale di uno Stato membro si avvalga nel diritto interno della facoltà offerta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CE del 23 luglio 1990 (1), se ci sia spazio per una verifica degli atti o accordi adottati ai fini dell’esercizio di tale facoltà alla luce del diritto primario dell’Unione europea.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, che accordano agli Stati membri un ampio margine discrezionale per determinare quali disposizioni siano «necessarie per evitare le frodi e gli abusi», debbano essere interpretate nel senso che ostano a che uno Stato membro adotti un meccanismo inteso a escludere dal beneficio dell’esenzione i dividendi distribuiti a una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati non membri dell’Unione, a meno che tale persona giuridica non dimostri che la catena di partecipazioni non ha come fine principale o fra i suoi fini principali quello di avvantaggiarsi dell’esenzione.

3)

a)

Qualora la conformità al diritto dell’Unione del meccanismo «antiabuso» menzionato in precedenza debba altresì venire valutata alla luce delle disposizioni del Trattato, se sia opportuno esaminarla, tenuto conto dell’oggetto della normativa in discussione, alla luce delle disposizioni dell’articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche quando la società beneficiaria della distribuzione dei dividendi sia controllata direttamente o indirettamente, a seguito di una catena di partecipazioni che ha il beneficio dell’esenzione fra i suoi fini principali, da uno o più residenti di Stati terzi che non possono avvalersi della libertà di stabilimento.

b)

In mancanza di risposta positiva alla questione precedente, se tale conformità debba essere esaminata alla luce delle disposizioni dell’articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4)

Se le suddette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostano a che una normativa nazionale privi dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte i dividendi versati da una società di uno Stato membro a una società con sede in un altro Stato membro qualora tali dividendi vadano a beneficio di una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati non membri dell’Unione europea, a meno che la suddetta non dimostri che tale catena di partecipazioni non ha come fine principale o fra i suoi fini principali quello di avvantaggiarsi dell’esenzione.


(1)  Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990 concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).