Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

18.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 18 gennaio 2016 — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-26/16)

(2016/C 136/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Commissione Arbitrale)

Parti

Ricorrente: Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 138 [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006 osti ad una normativa nazionale [articoli 1, lettera e), e 14, lettera b), del regime IVA applicabile alle transazioni intracomunitarie] che esige, per la concessione dell’esenzione dall’IVA per le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati dall’acquirente dal territorio nazionale in un altro Stato membro, che l’acquirente sia stabilito o domiciliato in tale Stato membro.

2)

Se l’articolo 138 [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio osti al diniego dell’esenzione nello Stato membro di partenza del trasporto nel caso in cui il mezzo di trasporto acquistato sia stato trasportato in Spagna dove ha ottenuto una targa turistica, provvisoria e soggetta al regime fiscale previsto dagli articoli da 8 a 11, 13 e 15 del regio decreto spagnolo 10 settembre 1993, n. 1571.

3)

Se l’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE impedisca di esigere il pagamento dell’IVA da parte del fornitore di un mezzo di trasporto nuovo, nel caso in cui non risulti appurato se il regime della targa turistica sia cessato o meno in virtù di una delle situazioni previste dagli articoli 11 e 15 del regio decreto spagnolo 10 settembre 1993, n. 1571, né se l’IVA sia stata — o verrà — pagata in seguito alla cessazione di tale regime.

4)

Se l’articolo 138, [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento ostino a che si esiga il pagamento dell’IVA dal fornitore di un mezzo di trasporto nuovo che è stato spedito in un altro Stato membro, nel caso in cui:

l’acquirente, prima della spedizione, comunichi al fornitore che risiede nello Stato membro di destinazione e gli mostri un documento in cui si attesta che gli è stato attribuito in tale Stato membro un numero identificativo per stranieri, in cui si indicava una residenza in quest’ultimo Stato membro diversa da quella dichiarata dall’acquirente;

dopo la vendita l’acquirente trasmetta al fornitore alcuni documenti comprovanti che il mezzo di trasporto acquistato è stato sottoposto a controllo tecnico nello Stato membro di destinazione e che quest’ultimo Stato gli ha rilasciato una targa turistica;

non risulti provato che il fornitore avrebbe collaborato con l’acquirente per eludere il pagamento dell’IVA;

i servizi doganali non abbiano formulato obiezioni in merito all’annullamento della Declaração Aduaneira de Veículo sulla base dei documenti in possesso del fornitore.


(1)  GU L 347, pag. 1.