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SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

18 gennaio 2017 ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Nozione di “prestazione di servizi a titolo oneroso” — Versamento di canoni a favore di società di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi a titolo di equo compenso — Esclusione»

Nella causa C-37/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), con decisione del 12 ottobre 2015, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 2016, nel procedimento

Minister Finansów

contro

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP),

con l’intervento di:

Prokuratura Generalna,

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol,

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP), da A. Załęska, consulente tributaria;

per la Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol, da M. Poniewski, in qualità di agente;

per la Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, da T. Michalik, consulente tributario;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo ellenico, da A. Magrippi e S. Charitaki, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU 2010, L 189, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposto il Minister Finansów (Ministro delle finanze, Polonia) alla Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP) [società di artisti interpreti di opere musicali con o senza parole (SAWP), avente sede in Varsavia (Polonia)], riguardo all’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) del canone sugli apparecchi di registrazione e riproduzione delle opere protette dal diritto d’autore o degli oggetti rientranti nei diritti connessi e sui supporti che servono a fissare tali opere o tali oggetti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva IVA

3

La direttiva IVA così dispone, al suo articolo 2, paragrafo 1, lettera c):

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(…)

c)

le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

4

L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA è del seguente tenore:

«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».

5

A termini dell’articolo 25 della direttiva IVA:

«Una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una delle operazioni seguenti:

a)

la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;

b)

l’obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione;

c)

l’esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge».

6

L’articolo 220, paragrafo 1, della direttiva IVA stabilisce quanto segue:

«Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso, dall’acquirente o dal destinatario o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, una fattura nei casi seguenti:

1)

per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo;

(…)».

La direttiva 2001/29/CE

7

La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), così dispone, al suo articolo 2:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)

agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)

agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)

ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)

ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e)

agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

8

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, così dispone:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(…)

b)

le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati».

Diritto polacco

Disposizioni in materia di IVA

9

L’ustawa o podatku od towarów i usług (legge relativa all’imposta sui beni e i servizi), dell’11 marzo 2004 (Dz. U. del 2011, n. 177, posizione 1054), nella sua versione applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, così dispone, al suo articolo 5, paragrafo 1:

«Sono soggette all’IVA:

1)

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio dello Stato».

10

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2a), della legge menzionata:

«1.   Per “prestazione di servizi”, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, si intende qualsiasi prestazione effettuata in favore di una persona fisica o giuridica, o di un ente senza personalità giuridica, che non costituisca una cessione di beni ai sensi dell’articolo 7, ivi compresi:

1)

la cessione di beni immateriali, qualunque sia la forma dell’atto giuridico con cui essa è avvenuta;

(…)

2.a)   Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.

(…)».

Disposizioni relative al diritto d’autore e ai diritti connessi

11

L’ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 4 febbraio 1994 (Dz.U. del 2006, n. 90, posizione 631), nella sua versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d’autore e sui diritti connessi»), così dispone, al suo articolo 20:

«1.   I fabbricanti e gli importatori di:

1)

registratori, videoregistratori ed altri apparecchi simili,

2)

fotocopiatrici, scanner ed altri apparecchi reprografici simili, idonei alla realizzazione di copie dell’intero esemplare di un’opera pubblicata o di una sua parte,

3)

supporti vergini utilizzati per la fissazione, nell’ambito dell’uso personale, delle opere o dei materiali di diritti connessi, mediante apparecchi di cui ai punti 1 e 2

sono tenuti a versare alle società di gestione collettiva determinate a norma del paragrafo 5, che agiscono per conto degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e videogrammi nonché degli editori, i canoni in misura non superiore al 3% dell’importo dovuto a titolo della vendita di tali apparecchi e supporti.

2.   L’importo ottenuto a titolo di canoni sulla vendita di registratori e di altri apparecchi simili nonché dei relativi supporti vergini è così ripartito:

1)

il 50% - agli autori;

2)

il 25% - agli artisti interpreti o esecutori;

3)

il 25% - ai produttori di fonogrammi.

(…)

4.   L’importo ottenuto a titolo dei canoni sulla vendita di apparecchi reprografici e relativi supporti vergini è così ripartito:

1)

il 50% - agli autori;

2)

il 50% - agli editori.

5.   Il Ministro per la Cultura e la Tutela del Patrimonio nazionale, su consultazione delle società di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, delle società di autori, di artisti interpreti o esecutori, di produttori di fonogrammi e di videogrammi e di editori, nonché delle società di produttori o di importatori di apparecchi e di supporti vergini di cui al paragrafo 1, determina, con decreto, le categorie di apparecchi e di supporti, nonché gli importi dei canoni di cui al paragrafo 1 sulla base della capacità dell’apparecchio e del supporto di riprodurre le opere e della loro predisposizione ad essere utilizzati per scopi diversi dalla riproduzione delle opere, le modalità di riscossione e ripartizione dei canoni nonché le società di gestione collettiva dei diritti d’autore o dei diritti connessi autorizzate alla loro riscossione».

12

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d’autore e sui diritti connessi:

«I detentori degli apparecchi reprografici che svolgono un’attività economica nell’ambito della riproduzione delle opere per uso personale del copista, sono tenuti a corrispondere agli autori e agli editori, tramite le società di gestione collettiva dei diritti d’autore o dei diritti connessi, i prelievi in misura non superiore al 3% dei proventi percepiti a tale titolo, a meno che la riproduzione non sia effettuata in forza di un contratto stipulato con l’avente diritto. Tali prelievi sono ripartiti tra autori ed editori in parti uguali».

13

L’articolo 104, paragrafo 1, della legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d’autore e sui diritti connessi reca il testo seguente:

«Ai sensi della presente legge, per società di gestione collettiva dei diritti d’autore o dei diritti connessi (…) si intendono le associazioni che riuniscono gli autori, gli artisti interpreti o esecutori, i produttori o gli organismi di radiodiffusione televisiva, il cui obiettivo statutario è la gestione collettiva e la tutela dei diritti d’autore o dei diritti connessi ad esse ceduti nonché l’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

La SAWP ha chiesto al Ministro delle Finanze di prendere posizione sulla questione se gli oneri sui supporti vergini e gli apparecchi di registrazione e di riproduzione, pagati dai produttori e dagli importatori di tali apparecchi e supporti in applicazione dell’articolo 20 della legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d’autore e sui diritti connessi, siano soggetti all’IVA.

15

Con parere individuale del 20 agosto 2012, il Ministro delle Finanze ha dichiarato che le somme versate alla SAWP dai produttori e dagli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione costituivano un pagamento per l’utilizzo dei diritti d’autore o dei diritti connessi collegati alla vendita di materiali che servono a copiare e a fissare le opere e che, di conseguenza, tali somme dovevano essere considerate come retribuzione per i servizi forniti dai titolari di diritti d’autore o di diritti connessi e dovevano essere, come tali, assoggettate all’IVA.

16

La SAWP ha allora proposto ricorso dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia), chiedendo l’annullamento di tale parere individuale.

17

Con sentenza del 12 giugno 2013, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia) ha considerato il ricorso fondato.

18

Il Ministro delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia). Quest’ultimo, asserendo che in Polonia coesistono attualmente due giurisprudenze contraddittorie in proposito, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Sulle questioni pregiudiziali

19

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva IVA debba essere interpretata nel senso che i titolari di diritti di riproduzione effettuino una prestazione di servizi, ai sensi di tale direttiva, a vantaggio dei produttori e degli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione, dai quali le società di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi riscuotono, per conto di tali titolari ma in nome proprio, canoni sulla vendita di tali apparecchi e supporti.

20

L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA definisce la «prestazione di servizi» in opposizione alla «cessione di beni». Infatti, ai sensi di tale disposizione, ogni operazione che non costituisca cessione di beni deve essere considerata prestazione di servizi.

21

Nella fattispecie, è pacifico che l’operazione di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce cessione di beni, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA.

22

L’articolo 25 della direttiva IVA elenca, a titolo indicativo, tre differenti operazioni qualificabili come prestazioni di servizi, tra cui quelle previste alla lettera a), consistenti nella cessione di beni immateriali.

23

Riguardo all’applicabilità di tale articolo, il giudice del rinvio si chiede se un’operazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale possa costituire cessione di beni immateriali ai sensi della lettera a) dell’articolo suddetto e, quindi, possa essere qualificata come prestazione di servizi.

24

Orbene, occorre valutare, anteriormente a tale questione, se siffatta operazione sia effettuata a titolo oneroso. Infatti, secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, per rientrare in tale nozione una prestazione di servizi siffatta dev’essere effettuata, comunque, a titolo oneroso.

25

Al riguardo, va ricordato che deriva da giurisprudenza costante che una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva IVA, soltanto se esiste tra il prestatore e il beneficiario un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche; la retribuzione percepita dal prestatore costituisce l’effettivo controvalore del servizio fornito al beneficiario (v. sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas, C-11/15, EU:C:2016:470, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

26

La Corte ha dichiarato che ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, quando cioè le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico (sentenza del 18 luglio 2007, Société thermale d’Eugénie-les-Bains, C-277/05, EU:C:2007:440, punto 19).

27

Orbene, nella fattispecie, non sembra, in primo luogo, che sussista un rapporto giuridico nel corso del quale siano scambiate prestazioni reciproche tra, da un lato, i titolari di diritti di riproduzione o, eventualmente, la società di gestione collettiva di tali diritti e, dall’altro, i produttori e gli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione.

28

Infatti, l’obbligo di versare canoni, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, grava su tali produttori e importatori in forza della legge nazionale che ne determina anche l’importo.

29

In secondo luogo, non si può ritenere che l’obbligo di versare canoni, gravante sui produttori e gli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione, derivi dalla fornitura di un servizio di cui esso costituirebbe il diretto controvalore.

30

Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che il canone del tipo di cui trattasi nel procedimento principale è diretto a finanziare un equo compenso a vantaggio dei titolari di diritti di riproduzione. Orbene, l’equo compenso non costituisce il controvalore diretto di una prestazione qualsiasi, poiché è legato al pregiudizio subìto da tali titolari per la riproduzione delle loro opere protette, effettuata senza autorizzazione (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, punto 40).

31

Conseguentemente, un’operazione del tipo di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata come effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.

32

In tale contesto e tenuto conto della considerazione risultante dal punto 24 della presente sentenza, anche supponendo che i titolari di diritti di riproduzione possano effettuare la cessione di un bene immateriale, ai sensi dell’articolo 25, lettera a), della direttiva IVA, a vantaggio dei produttori e degli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione, cosa che non occorre esaminare, detta operazione non rientra comunque nella direttiva suddetta.

33

Da quanto precede deriva che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva IVA dev’essere interpretata nel senso che i titolari di diritti di riproduzione non effettuano una prestazione di servizi, ai sensi di tale direttiva, a vantaggio dei produttori e degli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione, dai quali le società di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi riscuotono, per conto di tali titolari ma in nome proprio, canoni sulla vendita di tali apparecchi e supporti.

34

Poiché la seconda questione è stata posta solo in caso di soluzione affermativa alla prima questione, non occorre darle risposta.

Sulle spese

35

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, dev’essere interpretata nel senso che i titolari di diritti di riproduzione non effettuano una prestazione di servizi, ai sensi di tale direttiva, a vantaggio dei produttori e degli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione, dai quali le società di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi riscuotono, per conto di tali titolari ma a nome proprio, canoni sulla vendita di tali apparecchi e supporti.

 

Firme


( 1 )   Lingua processuale: il polacco.