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25.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 145/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 22 gennaio 2016 — Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP)

(Causa C-37/16)

(2016/C 145/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Resistente: Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP z siedzibą w Warszawie (SAWP)

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possa ritenere che gli autori, gli artisti interpreti o esecutori e altri soggetti aventi diritto effettuino le prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 24, paragrafo 1, e 25, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), ai fabbricanti e agli importatori di registratori e di altri apparecchi simili nonché di supporti vergini, dai quali le società di gestione collettiva percepiscono, per conto degli aventi diritto ma in nome proprio, i prelievi su tali apparecchi e supporti a titolo della loro vendita.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le società di gestione collettiva, percependo i prelievi sugli apparecchi e sui supporti a titolo della loro vendita da parte dei fabbricanti e degli importatori, agiscano in qualità di soggetti passivi ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che sono tenuti a documentare tali operazioni con una fattura ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, punto 1, della citata direttiva, emessa ai fabbricanti e agli importatori di registratori e di altri apparecchi simili nonché di supporti vergini, indicando, come dovuta, l’IVA riscossa a titolo dei prelievi, e se, al momento della ripartizione dei prelievi tra gli autori, gli artisti interpreti o esecutori ed altri soggetti aventi diritto, questi ultimi debbano documentare la riscossione dei prelievi con un fattura che tiene conto dell’IVA, emessa alla società di gestione collettiva che riscuote i prelievi.


(1)  GU L 347, pag. 1.