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30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Repubblica di Lettonia) il 15 marzo 2016 — VAS «Latvijas dzelzceļš»/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-154/16)

(2016/C 191/18)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: VAS «Latvijas dzelzceļš»

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che è applicabile qualora nell’ufficio doganale di destinazione del regime di transito esterno non si presenti la merce completa, anche nel caso in cui si dimostri adeguatamente la distruzione della merce e la sua perdita irrimediabile.

2)

Qualora alla questione sub 1) debba essere data risposta negativa, se la dimostrazione adeguata della distruzione delle merci e, conseguentemente, la circostanza dell’esclusione dell’ingresso delle merci nel circuito economico dello Stato membro, possa giustificare l’applicazione degli articoli 204, paragrafo 1, lettera a), e 206 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, non includendo nel calcolo dell’obbligazione doganale la quantità di merce distrutta al momento del transito esterno.

3)

Qualora gli articoli 203, paragrafo 1, 204, paragrafo 1, lettera a), e 206 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, possano essere interpretati nel senso che sono liquidati i dazi doganali all’importazione per la quantità di merce distrutta al momento del transito esterno, se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE (2) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possano essere interpretati nel senso che, insieme ai dazi all’importazione, debba essere pertanto corrisposta anche l’imposta sul valore aggiunto, sebbene l’effettivo ingresso delle merci nel circuito economico dello Stato membro sia escluso.

4)

Se l’articolo 96 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che l’obbligato principale è sempre responsabile del pagamento di detta obbligazione doganale, che sorge nel regime di transito esterno, indipendentemente dal fatto che lo spedizioniere abbia adempiuto le obbligazioni a lui incombenti in virtù del suddetto articolo 96, paragrafo 2.

5)

Se gli articoli 94, paragrafo 1, 96, paragrafo 1, e 213 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, debbano essere interpretati nel senso che l’amministrazione doganale dello Stato membro ha l’obbligo di dichiarare responsabili in solido tutte le persone che, nel caso concreto, possono essere ritenute responsabili dell’obbligazione doganale insieme all’obbligato principale, ai sensi delle norme del codice doganale.

6)

Qualora alla questione precedente debba essere data risposta affermativa e le leggi dello Stato membro vincolino l’obbligo di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per l’importazione di merci, in generale, al procedimento con il quale si consente l’uscita delle merci in regime di libera pratica, se gli articoli 201, 202 e 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che lo Stato membro ha l’obbligo di dichiarare responsabili in solido del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tutte le persone che, nel caso concreto, possono essere ritenute responsabili dell’obbligazione doganale ai sensi delle norme del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario.

7)

Qualora alle questioni sub 5) o 6) debba essere data risposta affermativa, se gli articoli 96, paragrafo 1, e 213 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, e gli articoli 201, 202 e 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui la dogana dello Stato membro, a causa di un errore, non abbia applicato ad alcuna delle persone responsabili insieme all’obbligato principale la responsabilità in solido per l’obbligazione doganale, questa sola circostanza possa legittimare l’esonero dell’obbligato principale dalla responsabilità per l’obbligazione doganale.


(1)  GU L 302, pag. 1.

(2)  GU L 347, pag. 1.