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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 ottobre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) – Cessione di beni – Autoveicoli – Contratto di leasing finanziario con opzione d’acquisto»

Nella causa C-164/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (Sezione Civile), Regno Unito], con decisione del 29 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2016, nel procedimento

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

contro

Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, E. Regan, J.-C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd, da L. Allen, barrister, e K. Prosser, QC;

–        per il governo del Regno Unito, da G. Brown, J. Kraehling, S. Simmons e D. Robertson, in qualità di agenti, assistiti da O. Thomas, barrister;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Lozano Palacios e R. Lyal, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Mercedes Benz Financial Services UK Ltd e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (amministrazione fiscale e doganale del Regno Unito; in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») relativamente alla qualificazione della consegna di veicoli in virtù di un contratto tipo nel contesto di operazioni assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dell’articolo 14 della direttiva IVA:

«1.      Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

2.      Oltre all’operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti:

a)      il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un’indennità, della proprietà di un bene in forza di un’espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge;

b)      la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata;

c)      il trasferimento di un bene effettuato in virtù di un contratto di commissione per l’acquisto o per la vendita.

3.      Gli Stati membri possono considerare cessione di beni la consegna di taluni lavori immobiliari».

4        Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della stessa direttiva, si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.

5        L’articolo 63 della direttiva in parola prevede quanto segue:

«Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi».

6        L’articolo 64, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita:

«Se comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, le cessioni di beni diverse da quelle aventi per oggetto la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti».

 Diritto del Regno Unito

7        L’allegato 4, paragrafo 1, del Value Added Tax Act 1994 (legge del 1994 relativa all’imposta sul valore aggiunto) traspone l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA.

8        L’articolo 189 del Consumer Credit Act 1974 (legge del 1974 relativa al credito al consumo) definisce il contratto di locazione con opzione d’acquisto come un contratto in base al quale un bene è dato in locazione in cambio di canoni periodici da parte della persona a cui è locato e in forza del quale la proprietà del bene sarà trasferita alla suddetta persona qualora le clausole contrattuali siano rispettate e si verifichino uno o più condizioni specifiche, compreso l’esercizio di un’opzione da parte di detta persona.

9        L’articolo 99 della legge del 1974 relativa al credito al consumo prevede che, in un qualsiasi momento precedente la scadenza dell’ultimo versamento dovuto dal debitore in base a un contratto di locazione con opzione di acquisto disciplinato dal tale legge, il debitore ha il diritto di recedere dal contratto dandone preavviso. In questo caso, a termini dell’articolo 100 di detta legge, il debitore è tenuto, salvo che il contratto indichi un importo inferiore, a corrispondere al creditore l’eventuale differenza fra la metà del «prezzo totale» e la somma complessiva degli importi già corrisposti e di quelli dovuti a titolo di detto prezzo totale immediatamente prima del recesso.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      La Mercedes-Benz Financial Services UK, filiale della Daimler AG con sede nel Regno Unito, propone tre contratti tipo per finanziare l’utilizzo di autoveicoli: un contratto di locazione standard detto «Leasing», un contratto di locazione finanziaria denominato «Hire Purchase» e un contratto di locazione con opzione d’acquisto denominato «Agility»; quest’ultimo combina alcune caratteristiche dei primi due e, da come viene presentato, sembra permettere ai clienti di posporre la scelta tra locazione ed acquisto ad un momento successivo alla consegna del veicolo.

11      I suddetti tre contratti tipo hanno in comune il fatto di mantenere la proprietà del veicolo in capo alla Mercedes-Benz Financial Services UK per tutta la durata del contratto e il pagamento di rate mensili da parte del locatario.

12      Tali contratti tipo si differenziano, invece, quanto alle possibilità e alle modalità di acquisto del veicolo.

13      Il contratto tipo «Leasing» esclude il trasferimento di proprietà e fissa, inoltre, un chilometraggio massimo oltre il quale il cliente deve pagare una penale.

14      I contratti tipo «Hire Purchase» e «Agility» prevedono, invece, un trasferimento di proprietà ma a condizioni diverse.

15      Nel primo contratto tipo, la somma dei canoni pagati ogni mese rappresenta in linea di principio il prezzo totale di vendita del veicolo, ivi incluso il costo del finanziamento. Per acquistarne la proprietà è necessario soltanto aggiungere una modica somma a fine contratto («spese d’opzione»). Tale pagamento finale è previsto dal contratto e non dipende dall’esercizio dell’opzione. Le spese d’opzione sono prelevate dal conto del cliente insieme all’ultima rata e, in quel momento, si perfeziona il trasferimento di proprietà. La normativa del Regno Unito sulla tutela dei consumatori, tuttavia, stabilisce un limite all’importo che il venditore può esigere dall’acquirente nelle condizioni di locazione con opzione d’acquisto, come anche il fatto che il cliente può, in pratica, sottrarsi al pagamento finale recedendo dal contratto prima del termine.

16      Nel contratto tipo «Agility», i canoni mensili sono in linea di principio meno elevati che nel contratto tipo «Hire Purchase», cosicché la loro somma complessiva rappresenta soltanto il 60% circa del prezzo di vendita del veicolo, ivi incluso il costo del finanziamento. Se l’utilizzatore desidera esercitare l’opzione di acquisto del veicolo, deve quindi pagare circa il 40% del prezzo di vendita. Tale importo «liberatorio» rappresenterebbe una stima del valore residuale medio del veicolo a fine contratto. Tre mesi prima del termine del contratto, viene chiesto al cliente se desidera esercitare l’opzione. Secondo quanto accertato dal giudice del rinvio, quasi la metà dei locatari fornisce una risposta affermativa.

17      Dal punto di vista dell’IVA, non vi sono dubbi che il contratto tipo «Leasing» ricada nella categoria delle «prestazioni di servizi» e sia, pertanto, assoggettato ad una tassazione a scadenza mensile in applicazione dell’articolo 63 della direttiva IVA, in quanto la base imponibile è l’importo del canone mensile. È altresì indiscusso che, invece, il contratto tipo «Hire Purchase» costituisca una «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA. In base all’articolo 64 di tale direttiva, di conseguenza, l’imposta diventa esigibile nella sua totalità alla consegna del veicolo, in quanto la base imponibile è il prezzo totale della cessione.

18      L’amministrazione tributaria ritiene che il contratto tipo «Agility», al pari del contratto tipo «Hire Purchase», costituisca una «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA. Tale amministrazione ha quindi preteso dalla Mercedes-Benz Financial Services UK il pagamento integrale dell’imposta alla consegna di veicoli effettuata su base del suddetto contratto.

19      La Mercedes-Benz Financial Services UK contestava tale qualifica dinanzi al First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria), Regno Unito], sostenendo che il contratto tipo «Agility», il quale non prevede necessariamente un trasferimento di proprietà, debba essere considerato come una «prestazione di servizi» e che, quindi, l’IVA sarebbe esigibile soltanto per ciascun canone mensile.

20      Il First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria), Regno Unito] respingeva tale domanda e la Mercedes-Benz Financial Services UK interponeva appello, il quale veniva accolto, dinanzi all’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) [Tribunale superiore (Sezione tributaria e del pubblico registro), Regno Unito].

21      Avverso quest’ultima decisione l’amministrazione tributaria presentava quindi ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Tale giudice ritiene che per la soluzione della controversia che gli è stata sottoposta sia necessaria un’interpretazione del diritto dell’Unione e, più specificamente, dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA.

22      In tale contesto, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’Appello (Inghilterra e Galles) (Sezione Civile), Regno Unito] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Quale sia il significato delle parole “un contratto (...) accompagnat[o] dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata” di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA.

2)      In particolare, nel contesto del caso di specie, se il termine “normalmente” comporti che un’autorità tributaria non debba andare oltre il mero accertamento dell’esistenza di un’opzione d’acquisto che può essere esercitata al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata.

3)      In alternativa, se il termine “normalmente” comporti che un’autorità nazionale debba andare oltre e accertare la finalità economica del contratto.

4)      In caso di risposta affermativa alla terza questione:

a)      Se l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva [IVA] debba essere influenzata da un’analisi delle probabilità che il consumatore eserciti siffatta opzione.

b)      Se l’entità del prezzo da pagare nel momento in cui viene esercitata l’opzione d’acquisto rilevi ai fini dell’accertamento della finalità economica del contratto».

 Sulle questioni pregiudiziali

23      Con le sue questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se e in quale misura l’espressione «un contratto di locazione (…) accompagnat[o] dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata», di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA, debba essere interpretata nel senso che si applica ad un contratto di locazione con opzione di acquisto come il contratto tipo oggetto del procedimento principale.

24      Occorre, innanzitutto, rilevare che un contratto di locazione di autoveicoli con opzione di acquisto come il contratto tipo «Agility» proposto dalla Mercedes-Benz Financial Services UK appartiene alla categoria dei contratti convenzionalmente denominati contratti di leasing finanziario o di leasing.

25      Come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 22 e 23 delle conclusioni, tali contratti hanno la particolarità di servire da sostituti di un acquisto immediato della piena proprietà, in quando il locatario dispone del bene senza doverne pagare il prezzo intero nel momento in cui tale bene gli viene consegnato.

26      Tale tipo di contratto può presentare o meno caratteristiche equiparabili all’acquisto di un bene, poiché le parti sono libere di prevedere che il locatario possa scegliere di acquistare o meno il suddetto bene al termine del periodo di locazione (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, Eon Aset Menidjmunt, C-118/11, EU:C:2012:97, punti 34 e 37).

27      Il fatto che un trasferimento di proprietà sia previsto al termine del contratto o il fatto che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore commerciale del bene costituiscono, individualmente o congiuntamente, criteri che consentono di determinare se un contratto possa essere qualificato come «contratto di leasing finanziario» (v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2012, Eon Aset Menidjmunt, C-118/11, EU:C:2012:97, punto 38, e del 2 luglio 2015, NLB Leasing, C-209/14, EU:C:2015:440, punto 30).

28      Detto ciò, il fatto di qualificare un contratto come «contratto di leasing finanziario» non è di per sé sufficiente a far rientrare la consegna materiale di un bene effettuata in base a quest’ultimo in una categoria di operazioni assoggettate all’IVA. È necessario anche, per considerarla una «consegna di beni», ai sensi della direttiva IVA, determinare se tale contratto abbia per oggetto il «contratto di locazione accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.

29      Siffatta qualificazione giuridica richiede che ricorrano due elementi.

30      Da un lato, tale disposizione deve essere letta nel senso che implica che il contratto in forza del quale è effettuata la consegna del bene contenga una clausola esplicita relativa al trasferimento della proprietà di tale bene dal locatore al locatario.

31      In effetti, come risulta dalla sua stessa formulazione, l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA non si riferisce, a differenza del paragrafo 1 del medesimo articolo, al trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario ma, in maniera più esplicita, all’«acquisto della proprietà» di tale bene.

32      È opportuno osservare, inoltre, che tale disposizione utilizza il termine «rata», abituale nei contratti di credito e inusuale, invece, nei contratti di locazione pura, che generalmente fanno riferimento ai «canoni».

33      Come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle conclusioni, si ritiene che il contratto comprenda una clausola esplicita di trasferimento di proprietà nel caso in cui lo stesso preveda l’opzione di acquisto di un bene oggetto di leasing.

34      Deve, peraltro, risultare chiaramente dai termini del contratto, ad un esame oggettivo e al momento della firma dello stesso, che la proprietà del bene è destinata ad essere acquisita automaticamente dal locatario qualora l’esecuzione del contratto segua il suo corso normale fino al suo termine.

35      Dall’espressione «la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata» non si può, infatti, dedurre altro se non l’idea che il pagamento dell’ultimissimo importo di cui è debitore il locatario in forza del contratto determina automaticamente il trasferimento a quest’ultimo della proprietà del bene oggetto del contratto.

36      Nell’ipotesi, in particolare, che il contratto contenga una clausola che, al pari del contratto tipo oggetto del procedimento principale, prevede per il locatario la possibilità di esercitare un’opzione di acquisto, occorre precisare che si deve ritenere che l’avverbio «normalmente» faccia riferimento semplicemente allo svolgimento prevedibile fino al suo termine di un accordo eseguito in buona fede dalle parti, conformemente al principio pacta sunt servanda.

37      Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 53 delle conclusioni, tale sbocco convenzionale nel trasferimento di proprietà è inconciliabile con l’esistenza, per il locatario, di una reale alternativa economica che gli permetta, giunto il momento, di optare vuoi per l’acquisizione del bene vuoi per la sua restituzione al locatore o l’estensione della locazione, in base ai propri interessi nel momento in cui deve operare tale scelta.

38      La situazione sarebbe diversa soltanto se l’esercizio dell’opzione di acquisto, per quanto facoltativa dal punto di vista formale, apparisse in realtà, alla luce delle condizioni finanziarie del contratto, come la sola scelta economicamente razionale che il locatario possa fare. Tale può essere il caso in cui risulti dal contratto che, quando risulterà possibile esercitare l’opzione, la somma delle rate contrattuali corrisponderà al valore commerciale del bene, ivi incluso il costo del finanziamento, e che l’esercizio dell’opzione non imporrà all’utilizzatore di corrispondere una somma supplementare importante.

39      Una siffatta interpretazione del testo dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA trova conferma nell’economia generale di tale direttiva quanto alla classificazione delle operazioni imponibili.

40      Ogni altra interpretazione, infatti, costringerebbe le autorità tributarie nazionali, di fronte a contratti che, come nel caso di specie, non sono oggettivamente collegati a operazioni imponibili all’inizio della loro esecuzione, a procedere a indagini di follow-up volte a determinare l’intenzione della controparte del soggetto passivo al momento dell’esercizio dell’opzione e, se del caso, a operazioni di regolarizzazione.

41      Orbene, un obbligo del genere sarebbe contrario agli scopi del sistema dell’IVA di garantire la certezza del diritto e di agevolare le operazioni inerenti all’applicazione dell’imposta dando rilevanza, salvo in casi eccezionali, alla natura oggettiva dell’operazione di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 6 aprile 1995, BLP Group, C-4/94, EU:C:1995:107, punto 24).

42      Spetta al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti, determinare, caso per caso e in base alle circostanze specifiche di ogni fattispecie, se il contratto in forza del quale un veicolo è stato consegnato ad un utilizzatore soddisfa i requisiti richiamati nella presente sentenza.

43      Emerge da quanto precede che l’espressione «contratto di locazione accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata», di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA, deve essere interpretata nel senso che si applica ad un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l’esercizio dell’opzione risulta l’unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’espressione «contratto di locazione accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata», di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che si applica ad un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l’esercizio dell’opzione risulta l’unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.