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18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 aprile 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Diputación General de Aragón

(Causa C-236/16)

(2016/C 260/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Resistente: Diputación General de Aragón

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’esistenza di un’imposta regionale che si dichiara gravante sul danno ambientale causato dall’utilizzo delle strutture e degli elementi destinati all’attività e al traffico che si sviluppano negli stabilimenti commerciali che dispongono di una grande area di vendita e di parcheggio per i clienti, a condizione che la superficie di vendita al pubblico sia superiore a 500 m2, ma che è esigibile a prescindere dall’ubicazione effettiva di tali stabilimenti commerciali all’esterno oppure all’interno dell’agglomerato urbano e che, nella maggior parte dei casi, ricade sulle imprese di altri Stati membri, considerato che tale imposta: i) non grava effettivamente sui commercianti titolari di più stabilimenti commerciali, qualunque sia la somma totale della superficie di vendita al pubblico, se nessuno di tali stabilimenti dispone di una superficie di vendita al pubblico superiore a 500 m2 e anche se uno o più stabilimenti superano tale soglia ma la base imponibile non supera i 2 000 m2, mentre invece grava effettivamente sui commercianti titolari di un unico stabilimento commerciale la cui superficie di vendita supera tali soglie, e ii) non assoggetta ad imposizione, inoltre, gli stabilimenti commerciali dediti alla vendita esclusiva di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; alla vendita in esclusiva ai professionisti di materiali per l’edilizia, prodotti sanitari, porte e finestre; alla vendita di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati; di automobili, nei saloni di esposizione di concessionari e nelle officine di riparazione; di vivai per giardinaggio e colture, nonché di combustibili e carburanti per motori, qualunque sia la rispettiva superficie di vendita al pubblico di cui dispongono.

2)

Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che costituiscono aiuti di Stato vietati, ai sensi di tale disposizione, l’assenza di un’effettiva imposizione a titolo di IDMGAV a carico degli stabilimenti commerciali con una superficie di vendita al pubblico non superiore a 500 m2, o superiore per i casi in cui la base imponibile non superi i 2 000 m2, e degli stabilimenti commerciali dediti alla vendita esclusiva di macchinari, veicoli, attrezzature e forniture industriali; nonché alla vendita in esclusiva ai professionisti di materiali di costruzione, prodotti sanitari, porte e finestre; alla vendita di mobilio negli stabilimenti individuali, tradizionali e specializzati; di automobili, nei saloni di esposizione di concessionari e nelle officine di riparazione; di vivai per giardinaggio e colture, nonché di combustibili e carburanti per motori.