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18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italia) il 28 aprile 2016 – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(Causa C-246/16)

(2016/C 260/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa

Parti nella causa principale

Ricorrente: Enzo Di Maura

Resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Questioni pregiudiziali

1)

Visti gli artt. 11, parte C, par. 1, e 20, par. 1, lett. b), secondo periodo, della dir. 77/388/CEE (1), relativi alla variazione in diminuzione della base imponibile ed alla rettifica dell'IVA addebitata sulle operazioni imponibili in caso di mancato pagamento totale o parziale della controprestazione stabilita fra le parti, se sia conforme ai principi di proporzionalità e di effettività, garantiti dal T.F.U.E., ed al principio di neutralità che regola l'applicazione dell'IVA, imporre limiti che rendano impossibile o eccessivamente oneroso - anche in termini di tempistica, legata alla imprevedibile durata di una procedura concorsuale - per il soggetto passivo il recupero dell'imposta relativa alla controprestazione non pagata in tutto o in parte;

2)

In caso di risposta positiva alla prima questione, se sia compatibile con i principi sopra richiamati una norma – quale l'articolo 26, 2o comma, del DPR 633/1972, nel testo vigente anteriormente alle modifiche disposte con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 126 e 127 - che subordini il diritto al recupero dell'imposta al soddisfacimento della prova del preventivo esperimento di procedure concorsuali infruttuose, e cioè, secondo la Giurisprudenza e la prassi dell'Autorità fiscale dello Stato membro dell'Unione, esclusivamente, a seguito dell'infruttuosa ripartizione finale dell'attivo o, in mancanza, della definitività del provvedimento di chiusura del fallimento, anche quando tali attività siano ragionevolmente anti - economiche in ragione dell'ammontare del credito vantato, delle prospettive del suo recupero e dei costi delle procedure concorsuali e considerato che, comunque, i citati presupposti possono intervenire a distanza di anni dalla data di apertura del fallimento.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).