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29.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 31 maggio 2016 — Procedimento penale a carico di Petar Dzivev

(Causa C-310/16)

(2016/C 314/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nella causa principale

Petar Dzivev

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con:

l’articolo 325, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi del quale gli Stati membri adottano misure tali da permettere una protezione efficace contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

l’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (convenzione PIF) in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione [del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee] 2007/436/CE [Euratom], secondo cui ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per assicurare un’efficace repressione dell’evasione dell’IVA;

l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice precostituito per legge;

il fatto che ai sensi del diritto nazionale non possano essere utilizzate le prove ottenute con l’impiego di «metodi investigativi speciali», segnatamente attraverso intercettazioni telefoniche nei confronti di persone che successivamente sono state accusate di frode in materia di IVA, in quanto disposte da un giudice incompetente, tenendo conto a tale riguardo delle seguenti circostanze:

in un momento precedente (tra uno e tre mesi prima) è stato richiesta, e disposta dallo stesso giudice, che a quella data era ancora competente, l’intercettazione di una parte di tali telecomunicazioni;

il provvedimento relativo alle intercettazioni telefoniche in questione (per il prolungamento delle precedenti intercettazioni e per il controllo di nuove utenze telefoniche) è stato richiesto allo stesso giudice, nel frattempo non più competente, poiché la sua competenza è stata trasferita poco prima a un altro giudice; il giudice originario, nonostante la propria incompetenza, ha esaminato la domanda nel merito e ha emesso il provvedimento;

in un momento successivo (circa un mese dopo) è stato nuovamente richiesto di disporre l’intercettazione delle stesse utenze telefoniche al giudice divenuto al riguardo competente, che ha adottato il relativo provvedimento;

di fatto tutti i provvedimenti adottati sono privi di motivazione;

la norma di legge che dispone il trasferimento di competenza non era chiara, è stata oggetto di numerose decisioni giudiziarie tra loro contrastanti e ha indotto il Varhoven sad, circa due anni dopo il trasferimento di competenza avvenuto per legge e le intercettazioni telefoniche in questione, a adottare una decisione interpretativa vincolante;

il giudice investito del presente procedimento non è autorizzato a decidere in merito alle richieste volte a far disporre l’impiego di metodi investigativi speciali (intercettazioni telefoniche); esso è tuttavia competente a decidere sulla legittimità di intercettazioni telefoniche eseguite, e ad accertare che un provvedimento non è conforme ai requisiti di legge, rinunciando pertanto a esaminare le prove raccolte in questo modo; tale competenza sussiste solo se il provvedimento che dispone le intercettazioni telefoniche è stato validamente adottato;

l’utilizzo delle prove in discussione (conversazioni telefoniche degli imputati, la cui intercettazione è stata disposta da un giudice che aveva già perso la competenza in materia) riveste una fondamentale importanza ai fini di decidere sulla questione della responsabilità della persona che dirige un’organizzazione criminale, costituita al fine di compiere reati tributari di cui alla legge sull’IVA, ovvero istiga al compimento di reati tributari concreti, tenuto conto che è possibile emettere un verdetto di assoluzione o condanna solo se le conversazioni telefoniche possono essere utilizzate come prove; in caso contrario l’imputato dovrebbe essere prosciolto.

2)

Se la sentenza pronunciata nel procedimento pregiudiziale C-614/14 sia applicabile alla presente fattispecie.