24.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 luglio 2016 — Rochus Geissel als Insolvenzverwalter über das Vermögen der RGEX GmbH i. L./Finanzamt Neuss
(Causa C-374/16)
(2016/C 392/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente in cassazione: Rochus Geissel als Insolvenzverwalter über das Vermögen der RGEX GmbH i. L.
Resistente in cassazione: Finanzamt Neuss
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una fattura necessaria ai fini dell’esercizio del diritto a detrazione ai sensi dell’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, contenga l’«indirizzo completo» ai sensi dell’articolo 226, punto 5, della medesima direttiva, quando l’impresa fornitrice indica, nella fattura da essa emessa a fronte della prestazione, un indirizzo presso il quale essa è raggiungibile sì per posta ma dove non svolge alcuna attività economica. |
2) |
Se l’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osti, tenuto conto dell’esigenza di effettività, a una prassi nazionale che tiene conto della buona fede riposta dal destinatario della prestazione riguardo al soddisfacimento delle condizioni per la detrazione solo al di fuori del procedimento di accertamento dell’imposta nell’ambito di un separato procedimento secondo equità. Se sia possibile richiamare al riguardo l’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 178, lettera a), della direttiva di cui trattasi. |
(1) GU L 347, pag. 1.