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24.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 28 luglio 2016 — Ministre des finances et des comptes publics/Marc Lassus

(Causa C-421/16)

(2016/C 392/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Ministre des finances et des comptes publics

Resistente: Marc Lassus

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990 (1) debbano essere interpretate nel senso che esse vietano, nel caso di un’operazione di scambio di titoli rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva, un meccanismo di differimento di imposta che preveda che, in deroga alla norma secondo cui il fatto generatore dell’imposta su una plusvalenza viene in essere nel corso dell’anno della sua realizzazione, una plusvalenza derivante da scambio venga accertata e liquidata in occasione dell’operazione di scambio di titoli e sia assoggettata ad imposta nell’anno in cui si realizza l’evento che pone fine al differimento di imposta, che può essere segnatamente rappresentato dalla cessione dei titoli ricevuti all’atto dello scambio.

2)

Se la plusvalenza derivante da scambio di titoli, supponendola imponibile, possa essere tassata dallo Stato che deteneva il potere impositivo al momento dell’operazione di scambio, laddove la cessione dei titoli ricevuti in occasione di tale scambio ricada nella competenza fiscale di un altro Stato membro.

3)

Nel caso in cui le precedenti questioni siano risolte affermando che la direttiva non osta all’eventualità che la plusvalenza derivante da scambio di titoli sia assoggettata ad imposta al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti al momento dello scambio, anche qualora le due operazioni non ricadano nella competenza fiscale dello stesso Stato membro, se lo Stato membro nel quale la plusvalenza derivante da scambio è stata collocata in differimento di imposta possa assoggettare ad imposta la plusvalenza in differimento di imposta al momento di tale cessione, fatte salve le disposizioni applicabili della convenzione fiscale bilaterale, senza tener conto del risultato della cessione ove tale risultato sia una minusvalenza. Tale questione si pone tanto con riferimento alla direttiva del 23 luglio 1990, quanto con riferimento alla libertà di stabilimento garantita dall’articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, atteso che un contribuente fiscalmente domiciliato in Francia al momento dell’operazione di scambio e al momento dell’operazione di cessione di titoli potrebbe beneficiare, alle condizioni rammentate al punto 4 della presente decisione, dell’imputazione di una minusvalenza derivante da cessione.

4)

Nel caso in cui la questione di cui al numero 3 sia risolta affermando che deve tenersi conto della minusvalenza derivante da cessione dei titoli ricevuti all’atto dello scambio, se lo Stato membro in cui la plusvalenza da scambio è stata realizzata sia tenuto ad imputare sulla plusvalenza la minusvalenza derivante da cessione o se invece, dal momento che la cessione non ricade nella sua competenza fiscale, debba rinunciare ad assoggettare ad imposta la plusvalenza derivante da scambio.

5)

Nel caso in cui la questione di cui al numero 4 sia risolta affermando che si deve imputare la minusvalenza da cessione sulla plusvalenza derivante da scambio, quale sia il prezzo d’acquisto dei titoli ceduti da considerare ai fini del calcolo di detta minusvalenza da cessione. In particolare, se si debba considerare quale prezzo d’acquisto unitario dei titoli ceduti il valore complessivo dei titoli della società ricevuti all’atto dello scambio, come risultante dalla dichiarazione di plusvalenza, diviso per il numero di detti titoli ricevuti all’atto dello scambio, ovvero se si debba considerare un prezzo d’acquisto medio ponderato, tenendo conto altresì delle operazioni successive allo scambio, quali quelle concernenti altri acquisti ovvero distribuzioni gratuite di titoli della medesima società.


(1)  Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1).