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14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) l'8 agosto 2016 — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

(Causa C-441/16)

(2016/C 419/39)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parti

Reclamante-ricorrente: SMS group GmbH

Convenuta-resistente: Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva 79/1072/CEE (1), in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, lettera a), della direttiva 77/388/CEE (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi di un’amministrazione tributaria nazionale che considera che non esistano elementi oggettivi che confermano l’intenzione dichiarata dal soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto della sua attività economica quando, alla data dell’effettiva importazione, il contratto per la cui esecuzione il soggetto passivo ha acquistato e importato i beni era sospeso, con il rischio serio che la successiva fornitura/operazione cui i beni importati erano destinati non si realizzi più.

2)

Se la prova della successiva circolazione dei beni importati, ossia l’accertamento del fatto che i beni importati siano stati effettivamente destinati alle operazioni imponibili del soggetto passivo, e in quale maniera, rappresenti una condizione complementare richiesta ai fini del rimborso dell’IVA, diversa da quelle elencate agli articoli 3 e 4 della direttiva 79/1072/CEE, vietata dall’articolo 6 della medesima direttiva, oppure un’informazione necessaria sulla condizione sostanziale per il rimborso relativa all’utilizzo dei beni importati nell’ambito di operazioni imponibili, che l’organo tributario possa richiedere ai sensi dell’articolo 6 della direttiva.

3)

Se gli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva 79/1072/CEE, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, possano essere interpretati nel senso che il diritto al rimborso dell’IVA può essere negato quando la successiva operazione prevista, nel contesto della quale dovevano essere utilizzati i beni importati, non sia più realizzata. Se, in tali condizioni, assuma rilevanza la destinazione effettiva dei beni, ossia la circostanza se essi siano stati comunque sfruttati, in che modo e in quale territorio, quello dello Stato membro in cui è stata assolta l’IVA oppure fuori da tale Stato.


(1)  Ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU 1979 L 331, pag. 11).

(2)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977 L 145, pag. 1).