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12.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 29 settembre 2016 — Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep, Fnac Périphérie/Ministre des finances et des comptes publics

(Causa C-510/16)

(2016/C 462/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep, Fnac Périphérie

Resistente: Ministre des finances et des comptes publics

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel caso di un regime di aiuti finanziato con risorse aventi una destinazione specifica, qualora uno Stato membro abbia regolarmente notificato le modifiche giuridiche aventi un’incidenza sostanziale su tale regime, prima che fosse data loro attuazione, e in particolare quelle concernenti le modalità di finanziamento di quest’ultimo, un aumento significativo del gettito fiscale destinato al regime, rispetto alle previsioni fornite alla Commissione europea, costituisca una modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, TCE, divenuto l’articolo 108 TFUE, tale da giustificare una nuova notifica.

2)

In tal caso, in qual modo si applichi [l’]articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1), ai sensi del quale un aumento superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti esistente costituisce una modifica di tale regime di aiuti, e in particolare:

a)

come esso si combini con l’obbligo di notifica previa di un regime di aiuti sancito all’articolo 88, paragrafo 3, TCE, divenuto l’articolo 108 TFUE;

b)

qualora il superamento della soglia del 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti esistente fissata al suddetto articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione giustifichi una nuova notifica, se tale soglia debba essere valutata rispetto all’importo dei ricavi destinati al regime di aiuti o rispetto alle spese effettivamente attribuite ai beneficiari, escluse le somme accantonate o che hanno costituito l’oggetto di prelievi a favore dello Stato;

c)

qualora l’osservanza di tale soglia del 20 % debba essere valutata rispetto alle spese destinate al regime di aiuti, se una siffatta valutazione debba essere eseguita ponendo a confronto il massimale globale di spesa indicato nella decisione di approvazione con la dotazione globale attribuita successivamente all’insieme degli aiuti dall’organismo destinatario oppure ponendo a confronto i massimali notificati per ciascuna categoria di aiuti identificata in tale decisione con la linea di bilancio corrispondente di tale organismo.


(1)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 140, pag. 1).