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16.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 14/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 28 ottobre 2016 — Marcandi Limited, operante con il nome commerciale di «Madbid»/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-544/16)

(2017/C 014/32)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Marcandi Limited, operante con il nome commerciale di «Madbid»

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

In base a una corretta interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, 24, 62, 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale:

a)

se l’emissione di crediti a favore degli utenti da parte della Madbid a fronte di un pagamento in denaro costituisca

i)

un’«operazione preliminare» esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, come individuata dalla Corte nella [sua sentenza del 16 dicembre 2010, MacDonald Resorts Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, C-270/09, EU:C:2010:780], ai punti da 23 a 42; oppure

ii)

una prestazione di servizi effettuata dalla Madbid ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), vale a dire la concessione di un diritto di partecipare ad aste online;

b)

qualora la concessione del diritto di partecipare ad aste online costituisca una prestazione di servizi erogata dalla Madbid, se essa integri una prestazione effettuata «a titolo oneroso» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), ossia a fronte del pagamento per essa effettuato (vale a dire il denaro ricevuto dalla Madbid da un utente per i crediti);

c)

se la risposta al punto b) sia diversa nel caso in cui il pagamento per i crediti costituisca anche il titolo, per l’utente, per acquistare beni dello stesso valore ove egli non si aggiudichi l’asta;

d)

qualora la Madbid, nel riconoscere i crediti a favore dei suoi utenti, non eroghi una prestazione di servizi a titolo oneroso a fronte di un pagamento in denaro, se essa eroghi una siffatta prestazione in un altro momento;

e quali principi debbano trovare applicazione nel rispondere alle suddette questioni.

2)

In base a una corretta interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, 14, 62, 63, 65, 73 e 79, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, se il corrispettivo sia percepito dalla Madbid in cambio delle cessioni di beni da essa effettuate a favore degli utenti per le finalità di cui agli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 73.

In particolare, tenuto conto della risposta alla prima questione:

a)

se il denaro corrisposto da un utente alla Madbid per i crediti costituisca un «pagamento di acconti» per una cessione di beni nell’ambito di applicazione dell’articolo 65, con la conseguenza che l’IVA è «esigibile» al momento dell’incasso e il pagamento ricevuto dalla Madbid dall’utente costituisce il corrispettivo per la cessione dei beni;

b)

qualora un utente acquisti beni mediante la funzione Buy Now (Acquista ora) o Earned Discount (Sconto accumulato), se il valore dei crediti utilizzati per fare offerte all’asta che, in caso di mancata aggiudicazione, genera Earned Discount o riduce il prezzo di Buy Now costituisca:

i)

un «ribasso» ai sensi dell’articolo 79, lettera b), cosicché il corrispettivo per la cessione di beni da parte della Madbid è il denaro effettivamente pagato a quest’ultima dall’utente all’atto dell’acquisto dei beni e null’altro; oppure

ii)

parte del corrispettivo per la cessione dei beni, cosicché il corrispettivo per detta cessione da parte della Madbid comprende sia il denaro versato a quest’ultima dall’utente all’atto dell’acquisto dei beni sia il denaro versato dall’utente per l’acquisto dei crediti utilizzati per piazzare le offerte non vincenti;

c)

qualora un utente eserciti il diritto di acquistare beni dopo essersi aggiudicato un’asta online, se il corrispettivo per la cessione di detti beni sia il prezzo stabilito per l’aggiudicazione dell’asta (maggiorato di spese di spedizione e di gestione) e nulla più o se il valore dei crediti che l’aggiudicatario ha usato per fare offerte nell’ambito della suddetta asta sia anch’esso parte del corrispettivo per la cessione dei beni di cui trattasi da parte della Madbid all’utente;

o quali principi debbano essere applicati nel rispondere alle suddette questioni.

3)

Qualora due Stati membri trattino un’operazione in maniera diversa ai fini dell’IVA, in che misura i giudici di uno dei due suddetti Stati membri debba tener conto, nell’interpretare le disposizioni applicabili di diritto dell’Unione e di diritto nazionale, dell’opportunità di evitare

a)

una doppia imposizione dell’operazione, e/o

b)

la mancata imposizione dell’operazione;

e quale impatto abbia su tale questione il principio di neutralità fiscale.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).