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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 luglio 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Imposta sulle società – Normativa fiscale nazionale che subordina il trasferimento delle perdite subite da una stabile organizzazione, situata nel territorio nazionale, di una società con sede in un altro Stato membro, a una società residente facente parte dello stesso gruppo, ad una condizione connessa all’impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di un’imposta estera»

Nella causa C-28/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), con decisione del 1° novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2017, nel procedimento

NN A/S

contro

Skatteministeriet,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C.G. Fernlund, J.-C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 novembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per NN A/S, da A. Ottosen, advokat;

–        per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren e C. Thorning, in qualità di agenti, assistiti da S. Riisgaard, advokat;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da W. Roels e R. Lyal, in qualità di agenti, assistiti da H. Peytz, advokat,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la NN A/S, società di diritto danese, e lo Skatteministeriet (ministero delle imposte, Danimarca), in merito al rifiuto di quest’ultimo di autorizzare tale società a dedurre dal suo reddito imponibile le perdite subite dalla succursale danese della sua controllata svedese.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        L’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione dei paesi nordici per la prevenzione della doppia imposizione dei redditi e dei patrimoni, conclusa a Helsinki il 23 settembre 1996 (BKI nr. 92 del 25.6.1997; in prosieguo: la «Convenzione nordica»), prevede quanto segue:

«Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata. Qualora l’impresa eserciti la propria attività secondo tale modalità, i suoi utili sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nei limiti in cui essi siano imputabili a tale stabile organizzazione».

4        In forza dell’articolo 25 della Convenzione nordica, gli Stati contraenti hanno scelto di neutralizzare la doppia imposizione delle stabili organizzazioni tramite la tecnica cosiddetta «dell’imputazione». A tale titolo, lo Stato di residenza dell’impresa accorda uno sgravio di un importo pari all’imposta sul reddito pagata nello Stato della fonte.

 Diritto danese

5        In forza dell’articolo 31, paragrafo 1, della selskabsskattelov (legge relativa all’imposta sulle società), le società danesi facenti parte di un gruppo di società sono obbligatoriamente assoggettate a imposta congiuntamente. L’imposta comune è pagata dalla società controllante ultima (o società apicale) se essa è contribuente in Danimarca o, nel caso contrario, da una società residente del gruppo, detta «società di gestione».

6        Il consolidato fiscale nazionale riposa sul principio di territorialità dell’imposta in Danimarca. In forza di tale principio, i risultati delle società controllate e delle stabili organizzazioni del gruppo stabilite al di fuori della Danimarca non sono inclusi nel risultato del gruppo assoggettato a imposta in Danimarca, a meno che quest’ultimo non abbia optato per il regime del consolidato fiscale internazionale, in applicazione dell’articolo 31 A della legge relativa all’imposta sulle società. Per contro, il perimetro del consolidato fiscale del gruppo include tutte le società e le stabili organizzazioni del gruppo con sede in Danimarca.

7        Tale perimetro include altresì le stabili organizzazioni, con sede in Danimarca, di società del gruppo aventi sede all’estero. Tuttavia, in tale caso, l’imputazione di perdite accertate nella succursale danese di una società con sede in un altro Stato membro al risultato fiscale comune del gruppo è soggetta a regole speciali, precisate all’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società, ai sensi del quale:

«Le perdite di una stabile organizzazione possono essere compensate con il reddito di altre società soltanto se le norme dello Stato estero (…) nel quale la società è residente prevedono che le perdite non possono essere compensate nella determinazione del reddito della società nello Stato estero (…) in cui la società è residente, oppure se è stato scelto il regime del consolidato fiscale in forza dell’articolo 31 A (...)».

8        Dall’esposizione dei motivi della legge relativa all’imposta sulle società, citata dal giudice del rinvio, risulta che lo scopo di tale disposizione è impedire che perdite fiscali siano imputate più di una volta in situazioni transfrontaliere.

9        L’articolo 5 G della ligningslov (legge in materia di imposta sui redditi) enuncia quanto segue:

«I soggetti passivi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 della kildeskatteloven [(legge relativa all’imposta alla fonte)], dell’articolo 1 della legge relativa all’imposta sulle società o dell’articolo 1 della fondsbeskatningsloven [(legge relativa all’assoggettamento a imposta dei fondi d’investimento)] non possono invocare una deduzione di spese che, ai sensi di norme tributarie estere, possono essere dedotte dai redditi non compresi nel calcolo dell’imposta danese. Lo stesso si applica se, in forza delle norme tributarie estere, la deduzione della spesa può essere trasferita e portata in deduzione dei redditi determinati dalle società, ecc., del gruppo [v. articolo 3 B della skattekontrolloven (legge sui procedimenti tributari)] purché questi ultimi redditi non siano compresi nel calcolo dell’imposta danese».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      La NN è la società apicale di un gruppo danese che comprende in particolare due società controllate svedesi, la Sverige 1 AB e la Sverige 2 AB, ciascuna proprietaria di una succursale in Danimarca, rispettivamente C e B. Queste due succursali si sono fuse in un’unica succursale A tramite il trasferimento della succursale B alla società Sverige 1 AB.

11      In Svezia, il gruppo ha optato perché l’operazione sia trattata fiscalmente come una ristrutturazione di attività, operazione non imponibile in tale Stato membro, secondo il giudice del rinvio. Pertanto, il trasferimento alla succursale A dell’avviamento creato dalla succursale B non avrebbe dato diritto ad ammortamento in Svezia.

12      In Danimarca, per contro, la fusione è stata assoggettata a imposta come una cessione di attivi al valore di mercato, circostanza che ha permesso alla succursale A di procedere all’ammortamento del costo d’acquisto dell’avviamento creato da B e di presentare di conseguenza un risultato negativo per l’esercizio 2008.

13      Tuttavia, l’amministrazione danese non ha consentito, per tale esercizio, che le perdite della succursale A siano imputate al reddito complessivo consolidato del gruppo, come richiesto dalla NN. Tale amministrazione si è basata sul fatto che l’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società lo precludeva, poiché tali perdite potevano essere imputate al risultato imponibile in Svezia della società svedese proprietaria della succursale.

14      Tale decisione di diniego, confermata dalla Landsskatteretten (commissione fiscale nazionale, Danimarca), è stata oggetto di un ricorso presentato dalla NN dinanzi all’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca).

15      In tali circostanze, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Quali fattori devono essere presi in considerazione nel valutare se le società residenti, che si trovano in una situazione simile a quella di cui trattasi, siano soggette ad una “condizione equivalente”, ai sensi del punto 20 della sentenza Philips [Electronics UK, C-18/11, EU:C:2012:532], a quella applicabile alle stabili organizzazioni di società non residenti, con riguardo alla compensazione delle perdite.

2)      Ove si presuma che le disposizioni tributarie danesi non implichino una disparità di trattamento come quella esaminata nella causa Philips [Electronics UK, C-18/11, EU:C:2012:532], se un divieto di compensazione analogo a quello descritto – in una fattispecie in cui le perdite della stabile organizzazione della società non residente siano soggette anche al potere impositivo dello Stato ospitante – configuri di per sé una restrizione della libertà di stabilimento sancita all’articolo 49 TFUE, che deve essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

3)      In caso di risposta affermativa, se siffatta restrizione possa essere giustificata dall’interesse di impedire una doppia utilizzazione delle perdite, dall’obiettivo di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, o da entrambi.

4)      In caso di risposta affermativa, se siffatta restrizione sia proporzionata».

 Sulle questioni pregiudiziali

16      Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in materia d’imposizione di gruppo, in forza della quale le società residenti di un gruppo sono autorizzate a dedurre dal loro risultato consolidato le perdite di una stabile organizzazione residente di una società controllata non residente del gruppo soltanto nel caso in cui le norme applicabili nello Stato membro dove tale società controllata ha la sede non consentano di dedurre dette perdite dal risultato imponibile di quest’ultima.

 Osservazioni preliminari

17      La libertà di stabilimento, che l’articolo 49 TFUE riconosce ai cittadini dell’Unione europea, comprende, a norma all’articolo 54 TFUE, il diritto per le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro, e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione, di svolgere la loro attività in altri Stati membri mediante una controllata, una succursale o un’agenzia.

18      Affinché la normativa di uno Stato membro costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento delle società, occorre che da essa derivi una disparità di trattamento a sfavore delle società che esercitano tale libertà, che la disparità di trattamento riguardi situazioni oggettivamente comparabili e che non sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale o non proporzionata a tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2010, X Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, punto 20).

 Sulla disparità di trattamento

19      In forza dell’articolo 31, paragrafo 1, della legge relativa all’imposta sulle società, le società residenti di uno stesso gruppo sono assoggettate a imposta congiuntamente. Secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, tale consolidato fiscale nazionale di gruppo si applica altresì, in linea di principio, alle stabili organizzazioni danesi di società estere, membri del gruppo.

20      Tuttavia, in applicazione dell’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società, una perdita subita da una stabile organizzazione, situata in Danimarca, di una società non residente, membro del gruppo, può essere imputata al reddito del gruppo, imponibile in Danimarca, soltanto nel caso in cui tale perdita non possa essere presa in considerazione per il calcolo del reddito imponibile della società non residente in forza della normativa dello Stato ove essa ha la sede. La stessa disposizione prevede che tale condizione non è opponibile nell’ipotesi – che non è oggetto delle questioni pregiudiziali – in cui il gruppo abbia optato per il regime del consolidato fiscale internazionale.

21      La questione se la norma enunciata all’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società introduca una disparità di trattamento sfavorevole all’esercizio della libertà di stabilimento è oggetto di valutazioni divergenti ad opera delle parti nel procedimento principale.

22      Secondo il governo danese, a una siffatta questione deve darsi una risposta negativa, come deriva da una lettura a contrario della sentenza del 6 settembre 2012, Philips Electronics UK (C-18/11, EU:C:2012:532).

23      A tale riguardo, nella causa che ha condotto a tale sentenza, il giudice del rinvio s’interrogava sulla compatibilità con la libertà di stabilimento di disposizioni del diritto del Regno Unito che sottoponevano la possibilità di trasferire ad una società residente, mediante sgravio di gruppo, perdite subite dalla stabile organizzazione residente di una società non residente a una condizione comparabile a quella posta all’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società.

24      In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che una siffatta condizione era contraria alla libertà di stabilimento, poiché il trasferimento delle perdite subite da una società residente a un’altra società residente dello stesso gruppo non era soggetto ad alcuna condizione equivalente.

25      Orbene, il governo danese sottolinea che la normativa danese pone al contrario una condizione equivalente per le società residenti. Infatti, l’articolo 5 G della legge in materia di imposta sui redditi prevede che le società non possono dedurre le spese che, in forza della normativa fiscale di un altro Stato, sono già deducibili dai redditi imponibili in tale Stato. Tale articolo esclude così l’imputazione al risultato di un gruppo imponibile in Danimarca delle perdite della società controllata residente di una società non residente del gruppo quando l’imputazione di tali perdite è possibile in forza del diritto dello Stato membro dove la società non residente ha la sede.

26      Di conseguenza, il governo danese ritiene che il diritto nazionale non introduca, tra stabile organizzazione e società controllata, una disparità di trattamento della stessa natura di quella che la Corte ha dichiarato contraria alla libertà di stabilimento nella sentenza del 6 settembre 2012, Philips Electronics UK (C-18/11, EU:C:2012:532).

27      La ricorrente nel procedimento principale osserva tuttavia che l’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società introduce una disparità di trattamento di un’altra natura.

28      La NN spiega, infatti, che le perdite di una stabile organizzazione, situata in Danimarca, di una società parimenti residente del gruppo sono deducibili senza restrizioni dal risultato imponibile del gruppo in Danimarca. Nel procedimento principale, la NN sottolinea che, se la stabile organizzazione danese fosse stata detenuta da una delle sue società controllate danesi, le sue perdite avrebbero potuto, in ogni caso, essere imputate al risultato del gruppo.

29      A tale riguardo, occorre constatare che la normativa fiscale di cui trattasi nel procedimento principale introduce effettivamente una siffatta disparità di trattamento. Infatti, il trattamento fiscale di un gruppo danese che detiene una stabile organizzazione in Danimarca tramite una società controllata non residente è, in forza dell’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società, meno favorevole di quello di un gruppo del quale tutte le società hanno sede in Danimarca.

30      Tale disparità di trattamento è idonea a scoraggiare l’esercizio della libertà di stabilimento attraverso la costituzione di società controllate in altri Stati membri. Essa è tuttavia incompatibile con le disposizioni del Trattato solo se concerne situazioni oggettivamente comparabili.

 Sulla comparabilità delle situazioni

31      Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione (sentenze del 25 febbraio 2010, X Holding, C-337/08, EU:C:2010:89, punto 22; del 12 giugno 2014, SCA Group Holding e a., da C-39/13 a C-41/13, EU:C:2014:1758, punto 28; del 22 giugno 2017, Bechtel, C-20/16, EU:C:2017:488, punto 53, nonché del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock, C-650/16, EU:C:2018:424, punto 32).

32      Nel presente caso, sia dai termini dell’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società sia dalle spiegazioni del governo danese riguardanti tale disposizione risulta che l’obiettivo di quest’ultima è la prevenzione della doppia deduzione delle perdite.

33      La Corte ha dichiarato, in relazione alle misure previste da uno Stato membro al fine di prevenire o di attenuare la doppia imposizione degli utili di una società residente, che le società che hanno una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro non si trovano, in linea di principio, in una situazione comparabile a quella delle società che hanno una stabile organizzazione residente (sentenza del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock, C-650/16, EU:C:2018:424,, punto 37).

34      Per analogia, si deve quindi ritenere, in relazione alle misure destinate a prevenire la doppia deduzione delle perdite, che neanche un gruppo la cui società controllata non residente detiene un’organizzazione residente si trovi in una situazione comparabile a quella di un gruppo la cui società controllata e l’organizzazione di quest’ultima sono ugualmente residenti.

35      È importante tuttavia riservare l’ipotesi in cui non esista più nessuna possibilità di dedurre le perdite della società controllata non residente attribuibili alla stabile organizzazione residente nello Stato membro in cui la società controllata ha la sede. Infatti, in tale ipotesi, il gruppo la cui società controllata è situata in un altro Stato membro non si trova in una situazione diversa da quella del gruppo prettamente nazionale alla luce dell’obiettivo di prevenzione della doppia deduzione delle sue perdite. La capacità contributiva dei due gruppi è pertanto condizionata allo stesso modo dalle perdite della loro stabile organizzazione residente (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock, C-650/16, EU:C:2018:424, C-650/16, punto 38).

36      Certamente, l’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società sopprime la disparità di trattamento «se le norme dello Stato estero (…) nel quale la società è residente prevedono che le perdite non possono essere compensate (...)», ammettendo, in tale caso, l’imputazione delle perdite della stabile organizzazione residente della società controllata non residente al reddito del gruppo.

37      Non si può tuttavia escludere che una siffatta deduzione, seppur autorizzata dalla normativa dello Stato estero, non sia in pratica possibile, in particolare nel caso in cui la società controllata non residente abbia cessato definitivamente ogni attività.

38      Così, la disparità di trattamento menzionata al punto 29 della presente sentenza può, almeno in tale caso, riguardare situazioni oggettivamente comparabili.

 Sulla giustificazione e sulla proporzionalità

39      Il giudice del rinvio chiede se tale disparità di trattamento possa essere giustificata dall’obiettivo di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri o da quello di prevenire la doppia deduzione delle perdite.

40      A tale riguardo, occorre rilevare che il primo motivo non costituisce un elemento di giustificazione pertinente. Infatti, se la perdita attribuibile alla stabile organizzazione potesse essere dedotta sia dal risultato imponibile del gruppo nello Stato membro in cui tale organizzazione è situata sia dal risultato, imponibile nell’altro Stato membro, della società controllata non residente di detto gruppo, tale possibilità di doppia deduzione non avvantaggerebbe nessuno dei due Stati considerati a svantaggio dell’altro. Così, la ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra questi ultimi non ne sarebbe compromessa. L’assenza di una norma come quella prevista all’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società comporterebbe soltanto una perdita di entrate fiscali per uno dei due Stati.

41      La seconda giustificazione, vertente sulla prevenzione della doppia deduzione delle perdite, è quella che il governo danese mette in evidenza.

42      A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che gli Stati membri devono potersi opporre al rischio di una doppia presa in considerazione delle perdite (sentenze del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C-446/03, EU:C:2005:763, punto 47, nonché del 15 maggio 2008, Lidl Belgium, C-414/06, EU:C:2008:278, punto 35).

43      Vero è che, in una situazione in cui i redditi di una stabile organizzazione sono assoggettati a imposta da due Stati membri, sembrerebbe giustificato che le spese di tale organizzazione possano essere dedotte da tali redditi nell’uno e nell’altro regime fiscale, conformemente alle norme nazionali.

44      Tuttavia, l’esistenza di una siffatta situazione non può essere semplicemente dedotta dalla circostanza che due Stati membri esercitano contestualmente la loro potestà impositiva sul risultato della stessa stabile organizzazione, com’è il caso, nella controversia principale, del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia.

45      Infatti, non si può prescindere dalle convenzioni fiscali tra Stati membri destinate appunto a prevenire la doppia imposizione. A tale riguardo, come risulta dalle osservazioni scritte della Commissione europea nonché dalle risposte fornite dal rappresentante della NN alle domande poste in udienza, le relazioni tra il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono regolate dalla Convenzione nordica.

46      Orbene, in applicazione dell’articolo 25 di quest’ultima convenzione, se una persona residente in Svezia percepisce redditi che sono imponibili in un altro Stato contraente, il Regno di Svezia autorizza la detrazione dall’imposta sul reddito di un importo corrispondente all’imposta sul reddito pagata nell’altro Stato.

47      Tenuto conto di tale meccanismo, l’esercizio parallelo delle competenze fiscali del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia non obbliga la società svedese che ha una stabile organizzazione in Danimarca a pagare due volte l’imposta sui propri redditi. In tali circostanze, la facoltà, reclamata dal gruppo danese al quale appartiene la società svedese, di dedurre le perdite di una siffatta organizzazione in due occasioni, ossia nell’uno e nell’altro regime fiscale nazionale, non appare giustificata.

48      L’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società ha appunto lo scopo di impedire al gruppo considerato di trarre vantaggio da una stessa perdita in due occasioni. In assenza di una siffatta disposizione, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, la situazione transfrontaliera conferirebbe un vantaggio ingiustificato rispetto alla situazione nazionale comparabile, in cui la doppia deduzione non è possibile. La disparità di trattamento introdotta dalla normativa nazionale appare così giustificata.

49      Ancora, è necessario che tale disparità di trattamento sia proporzionata al suo obiettivo, com’è stato ricordato al punto 18 della presente sentenza.

50      Orbene, una norma come quella posta all’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società eccederebbe quanto è necessario al fine di prevenire la doppia deduzione di una perdita nel caso in cui essa abbia per effetto di privare un gruppo di ogni possibilità di dedurre la perdita di una succursale residente in una configurazione transfrontaliera come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

51      Ciò potrebbe configurarsi, secondo il giudice del rinvio, nel procedimento principale.

52      Infatti, poiché la perdita subita dalla stabile organizzazione in Danimarca della società controllata svedese della NN è, in linea di principio, deducibile dal risultato, imponibile in Svezia, di tale società controllata, essa non può esserlo dal risultato del gruppo imponibile in Danimarca, in forza della norma di cui all’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società.

53      Tuttavia, nel procedimento principale, la perdita deriva dalla fusione di due succursali danesi del gruppo e dalla scelta che quest’ultimo ha fatto – come autorizzato dalla legge svedese – che tale fusione sia trattata fiscalmente in Svezia come una ristrutturazione di attività, a tale titolo non imponibile in Svezia. Ciò ha come conseguenza che l’imputazione della perdita al risultato della società controllata svedese non sarebbe, in pratica, possibile.

54      In un caso analogo, le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale che hanno la conseguenza, secondo il giudice del rinvio, di privare il gruppo danese di ogni possibilità effettiva di dedurre la perdita della stabile organizzazione residente della sua società controllata non residente, violano il principio di proporzionalità.

55      Tale principio sarebbe, per contro, rispettato se l’imputazione al risultato del gruppo danese della perdita della stabile organizzazione residente della sua società controllata non residente fosse ammessa, in deroga alla norma di cui all’articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della legge relativa all’imposta sulle società, qualora il gruppo dimostrasse che l’imputazione al risultato della sua società controllata della perdita sia effettivamente impossibile nell’altro Stato membro.

56      Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò avvenga nella controversia principale, per quanto riguarda la succursale danese della società controllata svedese della NN.

57      Pertanto, occorre rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le società residenti di un gruppo sono autorizzate a dedurre dal loro risultato consolidato le perdite di una stabile organizzazione residente di una società controllata non residente di tale gruppo soltanto nel caso in cui le norme applicabili nello Stato membro dove detta società controllata ha la sede non consentano di dedurre tali perdite dal risultato di quest’ultima, quando l’applicazione di tale normativa è combinata a quella di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione che autorizza, in quest’ultimo Stato membro, la detrazione dall’imposta sul reddito dovuta dalla società controllata di un importo corrispondente all’imposta sul reddito pagata, nello Stato membro nel cui territorio tale stabile organizzazione è situata, in relazione all’attività di quest’ultima. Tuttavia, l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una siffatta normativa se la sua applicazione abbia l’effetto di privare detto gruppo di ogni possibilità effettiva di deduzione di dette perdite dal suo risultato consolidato, allorché un’imputazione delle stesse perdite al risultato di detta società controllata è impossibile nello Stato membro nel cui territorio quest’ultima ha la sede, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

58      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale in forza della quale le società residenti di un gruppo sono autorizzate a dedurre dal loro risultato consolidato le perdite di una stabile organizzazione residente di una società controllata non residente di tale gruppo soltanto nel caso in cui le norme applicabili nello Stato membro dove detta società controllata ha la sede non consentano di dedurre tali perdite dal risultato di quest’ultima, quando l’applicazione di tale normativa è combinata a quella di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione che autorizza, in quest’ultimo Stato membro, la detrazione dall’imposta sul reddito dovuta dalla società controllata di un importo corrispondente all’imposta sul reddito pagata, nello Stato membro nel cui territorio tale stabile organizzazione è situata, in relazione all’attività di quest’ultima. Tuttavia, l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una siffatta normativa se la sua applicazione abbia l’effetto di privare detto gruppo di ogni possibilità effettiva di deduzione di dette perdite dal suo risultato consolidato, allorché un’imputazione delle stesse perdite al risultato di detta società controllata è impossibile nello Stato membro nel cui territorio quest’ultima ha la sede, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il danese.