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22.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 3 marzo 2017 — UAB «Enteco Baltic»/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-108/17)

(2017/C 161/15)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: UAB «Enteco Baltic»

Resistente: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità tributaria di uno Stato membro rifiuti di applicare l’esenzione prevista all’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva solo perché al momento dell’importazione i beni dovevano essere ceduti a un soggetto passivo dell’IVA il cui numero di identificazione IVA era indicato nella dichiarazione d’importazione, ma successivamente, in seguito a un cambiamento delle circostanze, i beni sono stati consegnati a un altro soggetto passivo (soggetto passivo dell’IVA), e all’autorità pubblica sono state fornite tutte le informazioni sull’identità dell’acquirente effettivo.

2)

Se, in circostanze come quelle del caso di specie, l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che documenti il cui contenuto non sia stato confutato (lettere di vettura e-AD [documento amministrativo elettronico] e conferme e-ROR [nota di ricevimento elettronica]), i quali confermano il trasporto dei beni da un deposito fiscale nel territorio di uno Stato membro a un deposito fiscale nel territorio di un altro Stato membro, possono essere considerati come una prova sufficiente del trasporto dei beni in un altro Stato membro.

3)

Se l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’autorità tributaria di uno Stato membro rifiuti di applicare l’esenzione prevista da detta disposizione qualora il diritto di disposizione non sia stato trasferito all’acquirente dei beni direttamente, ma per il tramite delle persone da esso indicate (imprese di trasporto/depositi fiscali).

4)

Se sia in contrasto con i principi della neutralità dell’IVA e della tutela del legittimo affidamento una prassi amministrativa secondo la quale la nozione di trasferimento del diritto di disposizione e i requisiti della prova di tale trasferimento sono interpretati in maniera diversa, a seconda che si applichi l’articolo 167 o l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA.

5)

Se la portata del principio di buona fede in relazione all’imposizione dell’IVA comprenda anche il diritto all’esenzione dall’IVA all’importazione (ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA) in casi come quello di cui al procedimento principale, ossia quando l’ufficio doganale nega il diritto del soggetto passivo all’esenzione dall’IVA all’importazione per il motivo che le condizioni per una cessione successiva dei beni all’interno dell’Unione europea (articolo 138 della direttiva IVA) non sono state soddisfatte.

6)

Se l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi amministrativa degli Stati membri secondo la quale la presunzione che (i) il diritto di disposizione non era stato trasferito a una determinata controparte contrattuale e (ii) il soggetto passivo conosceva o avrebbe potuto conoscere una possibile frode all’IVA commessa dalla sua controparte contrattuale è basata sul fatto che l’impresa comunicava con le sue controparti contrattuali mediante mezzi di comunicazione elettronici e che l’indagine condotta dall’autorità tributaria ha accertato che le controparti contrattuali non operavano agli indirizzi indicati e non dichiaravano l’IVA sulle operazioni effettuate con il soggetto passivo.

7)

Se l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che, sebbene l’obbligo di comprovare il diritto all’esenzione fiscale gravi sul soggetto passivo, ciò non significa che l’autorità pubblica competente che decide sulla questione del trasferimento del diritto di disposizione non sia soggetta all’obbligo di raccogliere informazioni accessibili solo alle autorità pubbliche.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).