26.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 3 novembre 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
(Causa C-625/17)
(2018/C 112/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Resistente: Finanzamt Feldkirch
Questione pregiudiziale
Se una norma che preveda l’applicazione di un’imposta sul fatturato complessivo di bilancio degli enti creditizi sia in contrasto con la libera prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 56 e segg. TFUE, e/o con la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 63 TFUE, allorché detta imposta venga applicata ad un ente creditizio con sede in Austria, con riguardo alle operazioni bancarie con clienti nel resto dell’Unione europea, laddove un ente creditizio con sede in Austria, che effettui le stesse operazioni in qualità di società capogruppo di un gruppo di istituti di credito, tramite un ente creditizio appartenente al gruppo, avente sede nel resto dell’Unione europea, il cui bilancio, per effetto dell’appartenenza al gruppo, risulti da consolidare con il bilancio dell’ente creditizio capogruppo, resti esente dall’imposta medesima, applicandosi questa in al fatturato complessivo di bilancio non consolidato (non incluso nel bilancio consolidato del gruppo).