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19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 dicembre 2017 — Finanzamt Kyritz / Wolf-Henning Peters

(Causa C-700/17)

(2018/C 104/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente in cassazione (Revision): Finanzamt Kyritz

Controricorrente in cassazione (Revision): Wolf-Henning Peters

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’esenzione delle prestazioni mediche svolte da parte di un medico specialista in chimica clinica e diagnostica di laboratorio, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ricada sotto l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), o sotto l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

2)

Se l’applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, — ove detta disposizione sia applicabile — presupponga un rapporto fiduciario tra il medico e la persona in cura.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.