19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 dicembre 2017 — Finanzamt Kyritz / Wolf-Henning Peters
(Causa C-700/17)
(2018/C 104/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente in cassazione (Revision): Finanzamt Kyritz
Controricorrente in cassazione (Revision): Wolf-Henning Peters
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’esenzione delle prestazioni mediche svolte da parte di un medico specialista in chimica clinica e diagnostica di laboratorio, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ricada sotto l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), o sotto l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |
2) |
Se l’applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, — ove detta disposizione sia applicabile — presupponga un rapporto fiduciario tra il medico e la persona in cura. |
(1) GU 2006, L 347, pag. 1.