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SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 ottobre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera a) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Servizi pubblici postali – Direttiva 97/67/CE – Fornitore del servizio postale universale – Operatore privato che fornisce un servizio di notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative»

Nelle cause riunite C-4/18C-5/18,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisioni in data 31 maggio 2017, pervenute in cancelleria il 3 gennaio 2018, nei procedimenti

Michael Winterhoff, in qualità di curatore del fallimento della DIREKTexpress Holding AG,

contro

Finanzamt Ulm (C-4/18),

e

Jochen Eisenbeis, in qualità di curatore del fallimento della JUREX GmbH,

contro

Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per M. Winterhoff, in qualità di curatore del fallimento della DIREKTexpress Holding AG, e per J. Eisenbeis, in qualità di curatore del fallimento della JUREX GmbH, da C. Hahn, Steuerberater;

per il governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti;

per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da W. Mölls, L. Lozano Palacios e L. Nicolae, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 13, e dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU 2008, L 52, pag. 3, e rettifica in GU 2015, L 225, pag. 49) (in prosieguo: la «direttiva 97/67»), nonché sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono, la prima, il sig. Michael Winterhoff, in qualità di curatore del fallimento della DIREKTexpress Holding AG, al Finanzamt Ulm (Ufficio tributario di Ulm, Germania) (causa C-4/18) e, la seconda, il sig. Jochen Eisenbeis, in qualità di curatore del fallimento della JUREX GmbH, al Bundeszentralamt für Steuern (Ufficio federale centrale delle imposte, Germania) (causa C-5/18), aventi ad oggetto il rifiuto di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) le prestazioni di notifica formale di atti effettuate dalle società suddette per organi giurisdizionali e autorità amministrative.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 97/67

3

Nell’ambito del capitolo 1 della direttiva 97/67, intitolato «Obiettivo e campo di applicazione», l’articolo 2 fornisce le seguenti definizioni:

«Ai fini della presente direttiva s’intende per:

1)

servizi postali: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;

1 bis)

fornitore di un servizio postale: l’impresa che fornisce uno o più servizi postali;

(…)

4)

raccolta: l’operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;

5)

distribuzione: il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;

6)

invio postale: [un] invio [provvisto di indirizzo] nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

(…)

9)

invio raccomandato: servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente, se del caso a sua richiesta, una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e/o della sua consegna al destinatario;

(…)

13)

fornitore del servizio universale: il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno di uno Stato membro e la cui identità è stata notificata alla Commissione a norma dell’articolo 4;

(…)

17)

utente: qualunque persona fisica o giuridica beneficiaria di una prestazione del servizio postale in qualità di mittente o di destinatario;

(…)».

4

Il capitolo 2 di detta direttiva, intitolato «Servizio universale», contiene gli articoli da 3 a 6. L’articolo 3 è così formulato:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che gli [utenti] godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

(…)

4.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni:

la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg;

i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.

(…)

7.   Il servizio universale definito nel presente articolo include sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri».

5

L’articolo 4 della citata direttiva recita:

«1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché sia garantita la fornitura del servizio universale e notifica alla Commissione le misure adottate per adempiere a tale obbligo. Il comitato di cui all’articolo 21 è informato delle misure introdotte dagli Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale.

2.   Gli Stati membri possono designare una o più imprese come fornitori del servizio universale, per coprire tutto il territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale. (…)

Gli Stati membri notificano alla Commissione l’identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi designati. (…)»

Direttiva 2006/112

6

Nell’ambito del titolo IX della direttiva 2006/112, intitolato «Esenzioni», e più precisamente nel capo 1 di tale titolo, contenente le «Disposizioni generali», figura l’articolo 131 della direttiva, che recita:

«Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano [senza pregiudizio delle] altre disposizioni [del diritto dell’Unione] e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso».

7

All’interno del medesimo titolo IX, il capo 2, rubricato «Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico», contiene l’articolo 132 della direttiva, il quale dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a)

quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni;

(…)».

Diritto tedesco

UStG

8

Tra le operazioni ricadenti sotto l’articolo 1, paragrafo 1, punto 1, dell’Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari; in prosieguo: l’«UStG»), nella versione applicabile alla controversia di cui alla causa C-4/18, erano esentate, a norma dell’articolo 4, punto 11b, di tale legge, «le operazioni della Deutsche Post AG che servono in modo diretto al funzionamento del sistema postale».

9

Nella versione dell’UStG applicabile alla controversia di cui alla causa C-5/18, ossia la versione in vigore a partire dal 1o luglio 2010, le operazioni seguenti erano esentate a norma dell’articolo 4, punto 11b, di tale legge:

«Servizio universale previsto dall’articolo 3, paragrafo 4, della [direttiva 97/67]. L’esenzione fiscale richiede che l’impresa, conformemente ad una certificazione resa dal[l’Ufficio federale centrale delle imposte], si sia obbligata nei confronti di tale autorità a fornire in ogni parte del territorio della Repubblica federale di Germania la totalità delle prestazioni del servizio universale di cui al primo periodo o una parte di esse».

Legge sui servizi postali

10

L’articolo 11 del Postgesetz (legge sui servizi postali, del 22 dicembre 1997, BGBl. 1997 I, pag. 3294), nella versione applicabile alle controversie di cui ai procedimenti principali, intitolato «Definizione e portata del servizio universale», stabilisce quanto segue:

«1.   Il servizio universale costituisce un’offerta di base di servizi postali di cui all’articolo 4, punto 1, forniti in tutti i punti del territorio, in una determinata qualità e a un prezzo accessibile. Il servizio universale è limitato ai servizi postali soggetti a licenza e ai servizi postali che possono essere forniti almeno in parte, per esigenze tecniche di trasporto, insieme con servizi postali soggetti a licenza. Esso comprende solo quei servizi considerati generalmente indispensabili.

2.   Il governo federale è autorizzato a stabilire, con regolamento soggetto ad approvazione del [Bundestag (Parlamento federale, Germania)] e del [Bundesrat (Consiglio federale, Germania)], il contenuto e la portata del servizio universale (…)».

11

L’articolo 33, paragrafo 1, della legge suddetta, intitolato «Obbligo di procedere a notifica formale», è così formulato:

«Un licenziatario che fornisce servizi di distribuzione di corrispondenza è tenuto a procedere alla notifica formale di atti, indipendentemente dal loro peso, ai sensi delle norme processuali e delle leggi che disciplinano le notifiche amministrative. Nel quadro di tale obbligo il licenziatario è investito di pubblici poteri (impresa incaricata di un pubblico servizio)».

12

Ai sensi dell’articolo 34 della medesima legge, intitolato «Corrispettivo per la notifica formale»:

«Il licenziatario obbligato ha diritto ad un corrispettivo. Mediante quest’ultimo vengono remunerate tutte le prestazioni fornite dal licenziatario, compresa la certificazione ufficiale e la rispedizione all’organo committente dei documenti contenenti la certificazione. Il corrispettivo deve soddisfare i criteri di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2. Esso è subordinato all’autorizzazione dell’autorità di regolamentazione».

Regolamento disciplinante il servizio postale universale

13

L’articolo 1 della Post-Universaldienstleistungsverordnung (regolamento disciplinante il servizio postale universale), del 15 dicembre 1999 (BGBl. 1999 I, pag. 2418), nella versione applicabile alle controversie di cui ai procedimenti principali, prevede quanto segue:

«1.   Per servizio universale si intendono i seguenti servizi postali:

(1)

il trasporto di invii di corrispondenza ai sensi dell’articolo 4, punto 2, della legge sui servizi postali, purché il loro peso non superi i 2000 grammi e le loro dimensioni non eccedano quelle stabilite dalla Convenzione postale universale e dai relativi regolamenti di attuazione;

(2)

il trasporto di pacchi provvisti di indirizzo, il cui peso individuale non superi i 20 kg e le cui dimensioni non eccedano quelle stabilite dalla Convenzione postale universale e dai relativi regolamenti di attuazione;

(3)

il trasporto di giornali e di riviste ai sensi dell’articolo 4, punto 1, lettera c), della legge sui servizi postali. (…)

2.   Il trasporto di corrispondenza include anche le seguenti forme di invio:

(1)

invio raccomandato (invio di corrispondenza garantito forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e consegnato dietro conferma di ricevimento);

(2)

invio con valore dichiarato (invio di corrispondenza il cui contenuto è assicurato per il valore dichiarato dal mittente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento);

(3)

invio contrassegno (invio di corrispondenza la cui consegna al destinatario avviene solo dopo la riscossione di una determinata somma di denaro);

(4)

invio con consegna espresso (invio di corrispondenza che viene distribuito il più presto possibile mediante corriere speciale dopo il suo arrivo ad un centro di distribuzione)».

Codice di procedura civile

14

L’articolo 176, paragrafo 1, della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile), che disciplina la notifica formale, prevede quanto segue:

«Nel caso in cui alle Poste, a un operatore giudiziario o a un ufficiale giudiziario venga conferito un incarico di notifica, o qualora venga chiesto ad un’altra autorità di procedere alla notifica, la cancelleria consegna l’atto da notificare in busta chiusa unitamente a un modulo predisposto per la certificazione di notifica. (…)»

15

L’articolo 182 del medesimo codice, che riguarda parimenti la notifica formale, è così formulato:

«1.   Per la prova della notifica (…) va redatto un atto di certificazione sul modulo predisposto a tal fine. (…)

3.   La certificazione di notifica deve essere rinviata senza indugio alla cancelleria in originale oppure in formato elettronico».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C-4/18

16

Il sig. Winterhoff è il curatore del fallimento della DIREKTexpress Holding, nei confronti della quale è stata aperta una procedura di insolvenza con sentenza dell’Amtsgericht Ulm (Tribunale circoscrizionale di Ulm, Germania) del 6 luglio 2011, che ha altresì proceduto a conferire al sig. Winterhoff l’incarico di curatore suddetto. La società sunnominata è la holding di un gruppo che forniva servizi postali per il tramite di società controllate insediate nell’intero territorio tedesco. Nel corso degli anni 2008 e 2009, l’attività del gruppo consisteva principalmente nell’eseguire incarichi di notifica di atti, in conformità delle disposizioni del diritto pubblico tedesco, i quali venivano trattati come operazioni esentate dall’IVA.

17

A seguito di una verifica fiscale riguardante il periodo dal mese di agosto 2008 al mese di maggio 2009, l’Ufficio tributario di Ulm ha ritenuto che simili operazioni di notifica dovessero essere assoggettate all’IVA.

18

La DIREKTexpress Holding ha presentato, in un primo momento, un ricorso in opposizione contro tale decisione e, in un secondo tempo, essendo stata respinta tale opposizione, un ricorso dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania). Nel corso del procedimento, l’Ufficio tributario di Ulm, parte convenuta dinanzi a tale giudice, ha emesso degli avvisi annuali di liquidazione dell’IVA per gli anni 2008 e 2009.

19

Sempre nel corso di tale procedimento è stata aperta la procedura di insolenza nei confronti della DIREKTexpress Holding e il sig. Winterhoff ne è stato nominato curatore fallimentare. In tale veste, egli ha riassunto il procedimento in corso.

20

Il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg) ha respinto il ricorso dinanzi ad esso proposto dalla DIREKTexpress Holding a motivo del fatto che le notifiche formali di atti non potevano beneficiare dell’esenzione richiesta. In particolare, detto giudice ha considerato, da un lato, che le condizioni previste dall’articolo 4, punto 11b, dell’UStG non erano soddisfatte, in quanto soltanto le operazioni della Deutsche Post che servono in modo diretto al funzionamento del sistema postale erano esentate dall’IVA, e, dall’altro, che non era consentito invocare direttamente l’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, dal momento che le operazioni di notifica formale di atti non rientrano nel servizio universale, ai sensi di tale disposizione.

21

Il sig. Winterhoff ha presentato dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), odierno giudice del rinvio, un ricorso per Revision avverso la suddetta pronuncia.

22

Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se un imprenditore, il quale effettui principalmente notifiche formali di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, possa essere considerato come un fornitore di servizio universale, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva 97/67. Detto giudice si chiede, in particolare, se sia possibile considerare tali attività come un caso particolare di distribuzione di invii postali o di pacchi postali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 97/67, oppure quale invio raccomandato, anch’esso contemplato da quest’ultima disposizione.

23

In secondo luogo, il giudice del rinvio nutre dei dubbi quanto alla questione se una società come la DIREKTexpress Holding possa essere considerata come fornitrice di prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, cosicché i servizi di notifica formale forniti da detta società dovevano essere esentati dall’IVA sulla base di questa disposizione. A favore di una soluzione in tal senso deporrebbe in particolare il fatto che tali notifiche contribuirebbero alla buona amministrazione della giustizia e soddisferebbero dunque l’interesse generale. Per contro, poiché un soggetto privato non potrebbe chiedere l’esecuzione di una notifica formale, un’operazione siffatta non potrebbe essere considerata come rientrante in un servizio a disposizione di «tutti gli utenti», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67.

24

Alla luce di tali circostanze, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un imprenditore che esegue la notifica formale di atti in base a norme di diritto pubblico sia un “fornitore del servizio universale”, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva 97/67 (…), il quale fornisce la totalità o una parte delle prestazioni del servizio postale universale, e se tali prestazioni siano esenti da imposta ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2006/112]».

Causa C-5/18

25

Il sig. Eisenbeis è il curatore del fallimento della JUREX, nei confronti della quale è stata aperta una procedura di insolvenza con decisione del 1o luglio 2011, la quale ha altresì proceduto a conferire al sig. Eisenbeis l’incarico di curatore suddetto. La società sunnominata eseguiva, in particolare, incarichi di notifica formale di atti sul territorio tedesco.

26

Nel corso dell’anno 2010, la JUREX ha chiesto, presso l’Ufficio federale centrale delle imposte, il rilascio di un certificato relativo all’esenzione dall’IVA in riferimento al summenzionato servizio di notifiche. La società suddetta si è impegnata presso l’autorità di cui sopra a proporre sull’intero territorio tedesco tale servizio di notifica formale di atti, in applicazione delle norme processuali e delle leggi applicabili, conformemente alle licenze concesse a tal fine dalla Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti, Germania).

27

Con decisione del 4 agosto 2010, l’Ufficio federale centrale delle imposte ha respinto la suddetta domanda di certificazione, a motivo del fatto che il servizio costituente l’oggetto di quest’ultima non rientrava nel servizio postale universale.

28

A seguito di un ricorso proposto dal sig. Eisenbeis, il Finanzgericht Köln (Tribunale tributario di Colonia, Germania) ha confermato il rifiuto di riconoscere l’esenzione dall’IVA per le prestazioni in questione, per lo stesso motivo addotto dall’Ufficio federale centrale delle imposte.

29

Il sig. Eisenbeis ha presentato dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale), odierno giudice del rinvio, un ricorso per Revision avverso la decisione suddetta.

30

Per motivi identici a quelli addotti nell’ambito della causa C-4/18, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la notifica formale di atti in forza di norme di diritto pubblico (norme processuali e leggi disciplinanti le notifiche amministrative – articolo 33, paragrafo 1, della legge sui servizi postali) costituisca una prestazione del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 97/67 (…).

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se un imprenditore che esegue la notifica formale di atti in base a norme di diritto pubblico sia un “fornitore del servizio universale”, ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva 97/67 (…), il quale fornisce la totalità o una parte delle prestazioni del servizio postale universale, e se tali prestazioni siano esenti da imposta ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2006/112]».

31

Con decisione del presidente della Corte del 1o febbraio 2018, le cause C-4/18C-5/18 sono state riunite ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento, nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale

32

Le parti ricorrenti nei procedimenti principali contestano la ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale.

33

In particolare, esse sostengono, da un lato, che, poiché le questioni sollevate mirano a stabilire se l’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 sia applicabile ad operazioni quali quelle in discussione nei giudizi a quibus, dette questioni sarebbero inutili ai fini della soluzione delle controversie pendenti dinanzi al giudice nazionale. Infatti, dato che sarebbe stato risposto che le prestazioni in discussione dinanzi al giudice nazionale devono essere considerate rientranti nel servizio universale e che i prestatori di servizi postali quali quelli di cui trattasi nei procedimenti principali devono essere considerati come fornitori di servizio universale, tali prestazioni dovrebbero necessariamente essere esentate a titolo della disposizione suddetta.

34

Dall’altro lato, nell’ambito della controversia di cui alla causa C-5/18, il giudice del rinvio avrebbe già statuito, con un’ordinanza del 15 dicembre 2016, che l’esecuzione di incarichi di notifica formale di atti faceva parte del servizio universale esentato dall’IVA. Risulterebbe da detta ordinanza che tale giudice non aveva alcun dubbio riguardo all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione costituenti l’oggetto dei presenti rinvii pregiudiziali, motivo per cui non sarebbe stato necessario per esso sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

35

A questo proposito occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria pronuncia, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate riguardino l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).

36

Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

37

Nel caso di specie, per quanto riguarda l’argomento esposto al punto 33 della presente sentenza, occorre constatare come dagli elementi in possesso della Corte risulti che il giudice del rinvio è investito effettivamente di controversie nell’ambito delle quali esso è chiamato a statuire sulla questione se le attività di notifica formale di atti che venivano svolte dalla DIREKTexpress Holding e dalla JUREX avrebbero dovuto beneficiare di un’esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. A questo proposito, risulta dalla decisione di rinvio che detto giudice ritiene che la risposta della Corte alle questioni sollevate sia determinante ai fini della soluzione delle controversie di cui sopra. Date tali circostanze, appare che la risposta della Corte alle questioni sollevate sia necessaria al fine di consentire al giudice del rinvio di emettere la propria pronuncia.

38

Per quanto riguarda l’argomento sollevato dalle ricorrenti di cui ai procedimenti principali, ricordato al punto 34 della presente sentenza, è sufficiente constatare come il giudice del rinvio indichi, nelle proprie domande di pronuncia pregiudiziale, che esso nutre dei dubbi in merito alla risposta che la Corte darà alle questioni sollevate. Per il resto, le parti suddette non hanno addotto alcun elemento idoneo a rimettere in discussione le constatazioni effettuate al punto precedente, secondo le quali il giudice del rinvio è investito di controversie attualmente pendenti, la cui soluzione dipende dalle risposte che la Corte darà alle questioni sollevate.

39

Ne consegue che le domande di pronuncia pregiudiziale sono ricevibili nel loro insieme.

Nel merito

40

Con i suoi quesiti, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 13, e l’articolo 3 della direttiva 97/67 debbano essere interpretati nel senso che dei fornitori del servizio di distribuzione di corrispondenza, come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, i quali, nella loro veste di titolari di una licenza nazionale che li autorizza ad offrire tale servizio, siano tenuti ad effettuare, in conformità delle disposizioni del diritto nazionale, prestazioni consistenti nella notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, devono essere considerati come «fornitori del servizio universale», ai sensi di dette disposizioni, sicché queste prestazioni devono essere esentate dall’IVA in quanto prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.

41

Occorre, anzitutto, ricordare che, a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a tali prestazioni, effettuate dai servizi pubblici postali, sono esentate dall’IVA.

42

Come già statuito dalla Corte, se certo, a norma dell’articolo 131 della direttiva 2006/112, le esenzioni previste dai capi da 2 a 9 di quest’ultima si applicano, in particolare, nel rispetto delle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso, tali condizioni non possono però riguardare la definizione del contenuto delle esenzioni previste (v., in tal senso, sentenze dell’11 gennaio 2001, Commissione/Francia, C-76/99, EU:C:2001:12, punto 26, nonché del 26 maggio 2005, Kingscrest Associates e Montecello, C-498/03, EU:C:2005:322, punto 24).

43

Infatti, le esenzioni previste dall’articolo 132 della direttiva 2006/112 costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione e devono pertanto ricevere una definizione uniforme a livello dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 26 maggio 2005, Kingscrest Associates e Montecello, C-498/03, EU:C:2005:322, punto 22, nonché del 21 gennaio 2016, Les Jardins de Jouvence, C-335/14, EU:C:2016:36, punto 47).

44

In questa prospettiva, l’assoggettamento all’IVA di una determinata operazione o la sua esenzione da tale imposta non possono dipendere dalla qualificazione di tale operazione nel diritto nazionale (sentenze del 26 maggio 2005, Kingscrest Associates e Montecello, C-498/03, EU:C:2005:322, punto 25, nonché del 14 giugno 2007, Haderer, C-445/05, EU:C:2007:344, punto 25).

45

Inoltre, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, i termini impiegati per indicare un’esenzione, come quelle figuranti all’articolo 132 della direttiva 2006/112, devono essere interpretati restrittivamente, dal momento che un’esenzione costituisce una deroga al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa su ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, l’interpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti dalle esenzioni suddette e rispettare le prescrizioni del principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA. Pertanto, questa regola d’interpretazione restrittiva non significa che i termini utilizzati per definire le esenzioni contemplate dal citato articolo 132 debbano essere interpretati in un modo che privi queste ultime dei loro effetti (v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2017, Aviva, C-605/15, EU:C:2017:718, punto 30, e del 26 ottobre 2017, The English Bridge Union, C-90/16, EU:C:2017:814, punto 20).

46

A questo proposito, occorre rilevare che l’articolo 132 della direttiva 2006/112 è contenuto nel capo 2 – rubricato «Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico» – del titolo IX di detta direttiva. Da ciò consegue che le esenzioni previste da tale articolo hanno l’obiettivo di favorire alcune attività di interesse pubblico, come le prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali contemplate al paragrafo 1, lettera a), del citato articolo 132.

47

Risulta, in particolare, dalla natura di tale obiettivo che l’esenzione non può applicarsi a servizi specifici che siano scindibili dal servizio di interesse pubblico, tra i quali figurano i servizi che rispondono a particolari esigenze di operatori economici (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK, C-357/07, EU:C:2009:248, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

48

Pertanto, non possono considerarsi esentate sulla base dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 le prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali le cui condizioni siano state negoziate individualmente. Per loro stessa natura, simili prestazioni soddisfano le particolari esigenze degli utenti interessati (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK, C-357/07, EU:C:2009:248, punto 47).

49

D’altronde, occorre osservare che l’obiettivo generale indicato al punto 46 della presente sentenza si traduce, nel settore postale, nell’obiettivo più specifico di offrire, a un costo ridotto, servizi postali che rispondano alle esigenze essenziali della popolazione. Allo stato attuale del diritto dell’Unione, un siffatto obiettivo coincide, in sostanza, con quello perseguito dalla direttiva 97/67 di offrire un servizio postale universale (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, TNT Post UK, C-357/07, EU:C:2009:248, punti 33 e 34).

50

A questo proposito, la Corte ha già statuito che devono considerarsi «servizi pubblici postali», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, quegli operatori, pubblici o privati, che si obbligano ad offrire servizi postali rispondenti alle esigenze essenziali della popolazione e quindi, in pratica, ad assicurare in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale, quale definito all’articolo 3 della direttiva 97/67 (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2009, TNT Post UK, C-357/07, EU:C:2009:248, punto 36, e del 21 aprile 2015, Commissione/Svezia, C-114/14, EU:C:2015:249, punto 28).

51

Per quanto riguarda la citata nozione di «servizio postale universale», se invero i contorni della stessa sono definiti all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67, a norma del quale tale servizio corrisponde a un’offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti, il paragrafo 4 del medesimo articolo stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le prestazioni aventi ad oggetto la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali e dei pacchi postali di peso non eccedente i limiti indicati da tale disposizione, nonché i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato. L’articolo 2, punti da 4 a 6 e 9, della direttiva 97/67 fornisce, attraverso varie definizioni, alcune indicazioni supplementari relative al contenuto di tale servizio minimo.

52

Risulta dalle domande di pronuncia pregiudiziale che le prestazioni in discussione nelle controversie di cui ai procedimenti principali consistono nella notifica formale di atti nel quadro di procedimenti giurisdizionali o amministrativi. Secondo le norme applicabili a tali notifiche, l’atto da notificare costituisce l’oggetto di un incarico di notifica affidato al servizio postale o ad un prestatore analogo. Tale atto viene inserito in una busta chiusa, accompagnata da un modulo debitamente predisposto di certificazione di notifica, il quale, una volta notificato il primo atto, viene rinviato all’autorità che ha emesso il suddetto incarico. Risulta altresì dalle domande di pronuncia pregiudiziale che il prestatore di servizi che effettua notifiche formali non fornisce alcuna assicurazione forfettaria.

53

Orbene, risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 97/67, e in particolare dal termine «almeno» ivi figurante, che, sebbene uno Stato membro debba, quantomeno, fare in modo che siano assicurate le prestazioni indicate in tale disposizione, ciò non toglie che anche altri servizi postali possono essere considerati rientranti, eventualmente, nel servizio universale garantito da tale Stato membro.

54

Così, senza che sia necessario verificare se delle prestazioni come quelle che venivano fornite dalla DIREKTexpress Holding e dalla JUREX rientrino in una delle specifiche categorie di servizi postali alle quali fa riferimento l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 97/67, occorre, nel caso di specie, rilevare che, a motivo delle caratteristiche che sono loro proprie e del contesto nel quale vengono fornite, le prestazioni suddette possono, in ogni caso, essere considerate come facenti parte del servizio universale, quale definito nell’articolo sopra citato.

55

A questo proposito occorre ricordare, anzitutto, come la Corte abbia già statuito che gli operatori che forniscono la totalità o una parte del servizio postale universale sono assoggettati ad un regime giuridico particolare che comprende obblighi specifici. Infatti, la differenza tra i «servizi pubblici postali» e gli altri operatori attiene non già alla natura delle prestazioni effettuate, bensì al fatto che i primi sono assoggettati ad un siffatto regime giuridico particolare (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2015, Commissione/Svezia, C-114/14, EU:C:2015:249, punto 33).

56

Nel caso di specie, risulta dagli elementi in possesso della Corte che, durante il periodo in questione, la DIREKTexpress Holding e la JUREX erano effettivamente assoggettate a regole non derivanti da negoziati individuali, bensì da obblighi specifici scaturenti dalla normativa tedesca.

57

In particolare, in forza di tale normativa, il titolare di una licenza, che lo autorizza a fornire servizi di distribuzione di corrispondenza, è tenuto a procedere alla notifica formale di atti indipendentemente dal loro peso, in conformità delle norme processuali e delle leggi disciplinanti le notifiche amministrative. Inoltre, la remunerazione di tale licenziatario risponde a prescrizioni dettate dalla normativa suddetta e deve essere autorizzata dall’autorità nazionale competente. Risulta d’altronde dagli elementi in possesso della Corte che la notifica formale di decisioni giudiziarie fa decorrere i termini di ricorso ed implica una delega di compiti di servizio pubblico per il fatto che, a norma della legislazione tedesca, il prestatore di servizi di distribuzione di corrispondenza, allorché è tenuto ad eseguire un incarico di notifica formale, è investito di prerogative inerenti ai pubblici poteri al fine di poter rispettare gli obblighi che gli incombono.

58

Ne consegue che tali servizi mirano non già a rispondere a particolari esigenze di operatori economici o di taluni altri utenti particolari, bensì a garantire una buona amministrazione della giustizia, nella misura in cui essi permettono la notifica formale di documenti nel quadro di procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

59

Poi, per quanto riguarda la condizione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67, secondo la quale il servizio universale è fornito «a tutti gli utenti», così come fa osservare il giudice del rinvio, i soggetti che emettono gli incarichi per le notifiche formali contemplate dalla normativa tedesca in discussione nei procedimenti principali sono prevalentemente organi giurisdizionali e autorità amministrative. Ne consegue che tali notifiche non possono essere richieste da qualsiasi soggetto privato, ma sono, essenzialmente, a disposizione degli organismi pubblici.

60

Tuttavia, tale circostanza non costituisce assolutamente un ostacolo a che la condizione menzionata al punto precedente sia considerata soddisfatta nel caso di specie. In particolare, in primo luogo, come ricordato giustamente dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, gli «utenti» di servizi postali, ai sensi dell’articolo 2, punto 17, della direttiva 97/67, sono non soltanto le persone fisiche o giuridiche beneficiarie di servizi siffatti in quanto mittenti, ma anche i destinatari di tali servizi.

61

In secondo luogo, sebbene le notifiche formali vengano effettuate in esecuzione di incarichi conferiti da organismi pubblici, ciò non toglie che l’attività di questi ultimi mira non già a soddisfare esigenze che sono loro proprie, bensì a garantire il buon funzionamento del sistema giudiziario o amministrativo di cui essi fanno parte. Tale attività viene dunque effettuata per conto di tutti coloro che sono interessati dalla possibilità di notificare un atto secondo la procedura contemplata al punto 52 della presente sentenza.

62

In terzo luogo, come altresì giustamente sottolineato dalla Commissione, il servizio di notifica formale di atti costituisce soltanto un elemento del servizio universale che deve essere garantito da uno Stato membro, quest’ultimo essendo, inoltre, libero di designare, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 97/67, vari prestatori per garantire diversi elementi del servizio universale o per coprire parti differenti del territorio nazionale.

63

Infine, risulta dagli elementi sottoposti alla Corte che le prestazioni di notifiche formali di atti, che devono obbligatoriamente essere fornite dal titolare di una licenza che lo autorizza ad offrire servizi di distribuzione di corrispondenza, sembrano dover essere erogate, ai sensi della normativa nazionale che li disciplina, a prezzi accessibili e in tutti i punti del territorio tedesco, laddove però la verifica di questo aspetto spetta al giudice del rinvio.

64

Alla luce di tali circostanze, delle prestazioni come quelle in discussione nei procedimenti principali devono essere considerate rispondenti alle esigenze essenziali della popolazione tedesca, in conformità dell’obiettivo specifico del settore postale ricordato al punto 49 della presente sentenza.

65

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre constatare che degli operatori economici come la DIREKTexpress Holding e la JUREX, i quali – come risulta dagli elementi in possesso della Corte, salva però la verifica incombente al giudice del rinvio in proposito – erano ciascuno titolare di una licenza che li autorizzava ad offrire servizi di distribuzione di corrispondenza e che erano dunque tenuti ad assicurare, in tutti i punti del territorio tedesco, prestazioni di notifiche formali di atti secondo le specifiche condizioni enunciate al punto 57 della presente sentenza, forniscono una parte del «servizio postale universale», ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 97/67. Orbene, come risulta dal punto 50 della presente sentenza, per il fatto che tali prestazioni fanno parte del servizio suddetto, operatori economici siffatti devono essere considerati come «servizi pubblici postali», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, allorché forniscono le suddette prestazioni, cosicché queste ultime devono essere esentate dall’IVA ai sensi di quest’ultima disposizione.

66

Tali considerazioni non possono essere rimesse in discussione dal fatto che, in virtù della normativa nazionale rilevante nei procedimenti principali, le prestazioni di cui trattasi non sono considerate come facenti parte del servizio universale. Infatti, come risulta dai punti da 42 a 44 della presente sentenza, la qualificazione nell’ambito dell’ordinamento nazionale di una determinata operazione non può avere come effetto di assoggettare quest’ultima all’IVA, nel momento in cui un’esenzione da tale imposta è applicabile a tale operazione in forza del diritto dell’Unione.

67

Lo stesso vale per quanto riguarda la circostanza, sottolineata dal governo finlandese nelle sue osservazioni scritte, secondo cui le identità della DIREKTexpress Holding e della JUREX non erano state comunicate alla Commissione in quanto prestatori che garantivano una parte del servizio postale universale, in contrasto con l’obbligo disposto all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 97/67.

68

In particolare, la violazione di tale obbligo di comunicazione, anche a supporla esistente, non può, di per sé sola, produrre l’effetto di permettere agli Stati membri di ostacolare, a loro piacimento, l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, seppure siano implicate prestazioni rientranti nel servizio postale universale. Infatti, riconoscere una simile possibilità agli Stati membri comporterebbe il rischio di disattendere non soltanto la giurisprudenza illustrata ai punti da 42 a 44 della presente sentenza, ma anche il principio di neutralità fiscale, il quale osta a che degli operatori economici che effettuano le medesime operazioni vengano trattati in maniera diversa per quanto riguarda la riscossione dell’IVA (riguardo a quest’ultimo aspetto, v. sentenza del 28 giugno 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust e The Association of Investment Trust Companies, C-363/05, EU:C:2007:391, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

69

Le considerazioni esposte al punto 65 della presente sentenza non subiscono pregiudizio neppure per effetto dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 97/67, secondo il quale il servizio universale comprende sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri.

70

Se invero tale disposizione ha l’effetto di includere i servizi postali transfrontalieri nella nozione di «servizio universale», come definito all’articolo 3 della direttiva 97/67, essa non può, per questa sola ragione, essere interpretata come avente l’effetto di escludere dei servizi nazionali, quali quelli in discussione nei procedimenti principali, dall’ambito di applicazione della nozione suddetta a motivo del fatto che l’offerta di tali servizi forniti dal prestatore interessato non comprende servizi transfrontalieri. Infatti, è sufficiente rilevare che, come risulta dal punto 62 della presente sentenza, il fatto che uno Stato membro sia libero di designare più prestatori per garantire diversi elementi del servizio universale o per coprire diverse parti del territorio implica che tale Stato può decidere di affidare ad un determinato operatore soltanto il servizio di notifica formale di atti in discussione nei procedimenti principali, il quale coprirebbe unicamente il territorio dello Stato membro interessato.

71

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 2, punto 13, e l’articolo 3 della direttiva 97/67 devono essere interpretati nel senso che dei fornitori del servizio di distribuzione di corrispondenza, come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, i quali, nella loro veste di titolari di una licenza nazionale che li autorizza ad offrire tale servizio, siano tenuti ad effettuare, in conformità delle disposizioni del diritto nazionale, prestazioni consistenti nella notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, devono essere considerati come «fornitori del servizio universale», ai sensi di dette disposizioni, sicché queste prestazioni devono essere esentate dall’IVA in quanto prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.

Sulle spese

72

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, punto 13, e l’articolo 3 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, devono essere interpretati nel senso che dei fornitori del servizio di distribuzione di corrispondenza, come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, i quali, nella loro veste di titolari di una licenza nazionale che li autorizza ad offrire tale servizio, siano tenuti ad effettuare, in conformità delle disposizioni del diritto nazionale, prestazioni consistenti nella notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, devono essere considerati come «fornitori del servizio universale», ai sensi di dette disposizioni, sicché queste prestazioni devono essere esentate dall’imposta sul valore aggiunto in quanto prestazioni di servizi effettuate dai «servizi pubblici postali», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.