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14.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 166/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil (Francia) il 20 febbraio 2018 — Sea Chefs Cruise Services GmbH / Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Causa C-133/18)

(2018/C 166/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Sea Chefs Cruise Services GmbH

Resistente: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 (1), debbano essere interpretate nel senso che esse stabiliscono una norma di decadenza che comporta che il soggetto passivo di uno Stato membro che chieda il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro in cui non è stabilito non può regolarizzare la sua domanda di rimborso dinanzi al giudice tributario se ha violato il termine per la risposta ad una richiesta di informazioni formulata dall’amministrazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo oppure, al contrario, nel senso che tale soggetto passivo può, nell’ambito del diritto di ricorso di cui all’articolo 23 della direttiva e alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità dell’imposta sul valore aggiunto, regolarizzare la sua domanda dinanzi al giudice tributario.


(1)  Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44, pag. 23).