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23.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 259/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 26 aprile 2018 — Grup Servicii Petroliere SA / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-291/18)

(2018/C 259/36)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Grup Servicii Petroliere SA

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 148, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto si applica, in determinate condizioni, alla cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici, ossia se la piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice rientri nella nozione di «nave» ai sensi della predetta norma di diritto dell’Unione, dal momento che tale norma risulta disciplinare, in base al titolo del capo 7 della medesima direttiva, le «esenzioni connesse ai trasporti internazionali».

2)

In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se dall’interpretazione dell’articolo 148, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), della direttiva 2006/112/CE, risulti che costituisce una condizione essenziale per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto il fatto che, durante il suo utilizzo (come attività commerciale/industriale), la piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice, che ha navigato sino in alto mare, debba rimanervi effettivamente in stato di mobilità, galleggiamento, con spostamento in mare da un punto ad un altro, per un periodo di tempo maggiore di quello in cui si trova in condizione stazionaria, immobile, conseguente all’attività di perforazione in mare, ossia se l’attività di navigazione debba essere effettivamente prevalente rispetto a quella di perforazione.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).