Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

14 marzo 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sulla libera circolazione delle persone – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Prelievi operati sui redditi patrimoniali di un residente francese iscritto al regime di sicurezza sociale svizzero – Prelievi destinati al finanziamento di due prestazioni gestite dalla Cassa nazionale francese di solidarietà per l’autonomia – Nesso diretto e sufficientemente rilevante con determinati settori della sicurezza sociale – Nozione di “prestazione di sicurezza sociale” – Valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente – Considerazione delle risorse del richiedente ai fini del calcolo dell’importo delle prestazioni»

Nella causa C-372/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour administrative d’appel de Nancy (Corte d’appello amministrativa di Nancy, Francia), con decisione del 31 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2018, nel procedimento

Ministre de l’Action et des Comptes publics

contro

Raymond Dreyer e coniuge,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Levits e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per i coniugi Dreyer, da J. Schaeffer, avocat;

–        per il governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Martin e Van Hoof, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

2        La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra, da un lato, il ministre de l’Action et des Comptes publics (Ministro dell’Azione e dei Conti pubblici, Francia) e, dall’altro, i coniugi Dreyer, residenti fiscali francesi iscritti al regime di sicurezza sociale svizzero (in prosieguo: i «coniugi Dreyer»), in merito a contributi e prelievi applicati nel 2015 sui redditi da capitali mobiliari dei coniugi medesimi.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Accordo sulla libera circolazione delle persone

3        Il 21 giugno 1999 la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, hanno firmato sette accordi, tra i quali figura l’accordo sulla libera circolazione delle persone (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’«accordo sulla libera circolazione delle persone»). I sette accordi sono stati approvati a nome della Comunità con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 4 aprile 2002, concernente l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU 2002, L 114, pag. 1), e sono entrati in vigore il 1° giugno 2002.

4        Ai sensi del preambolo dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, le parti contraenti sono «decis[e] ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea».

5        L’articolo 8 dell’accordo medesimo, intitolato «Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale», così recita:

«Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a)      la parità di trattamento;

b)      la determinazione della normativa applicabile;

c)      il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;

d)      il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;

e)      la mutua assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le istituzioni».

6        L’allegato II di detto accordo, come modificato dalla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma del medesimo accordo, del 31 marzo 2012 (GU 2012, L 103, pag. 51), comprende un articolo 1, che così dispone:

«1.      Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.

2.      I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea».

7        La sezione A di tale allegato fa riferimento, in particolare, al regolamento n. 883/2004.

 Regolamento n. 883/2004

8        L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 883/2004 così recita:

«1.      Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia;

b)      le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

c)      le prestazioni d’invalidità;

d)      le prestazioni di vecchiaia;

e)      le prestazioni per i superstiti;

f)      le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

g)      gli assegni in caso di morte;

h)      le prestazioni di disoccupazione;

i)      le prestazioni di pensionamento anticipato;

j)      le prestazioni familiari.

(...)

3.      Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70».

9        L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento medesimo prevede quanto segue:

«Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo».

 Diritto francese

10      Ai sensi dell’articolo 1600-0 F bis del code général des impôts (Codice generale delle imposte), nel testo applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale:

«I. –      Il prelievo sociale sui redditi patrimoniali è stabilito conformemente alle disposizioni dell’articolo L. 245-14 del code de la sécurité sociale (Codice della sicurezza sociale).

(...)».

11      L’articolo L. 245-16 del Codice della sicurezza sociale, nel testo applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale, stabiliva quanto segue:

«I. –      Il tasso dei prelievi sociali menzionati negli articoli L. 245-14 e L. 245-15 è fissato al 4,5%.

II. –      Il gettito dei prelievi indicati al paragrafo I è ripartito come segue:

–        una parte corrispondente a un tasso dell’1,15% è destinata alla Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie [Cassa nazionale di solidarietà per l’autonomia];

(...)».

12      Ai sensi dell’articolo L. 14-10-1 del code de l’action sociale et des familles (Codice degli interventi sociali e della famiglia):

«I. –      La [Cassa nazionale di solidarietà per l’autonomia] svolge i seguenti compiti:

1°      Contribuire al finanziamento della prevenzione e del sostegno della perdita di autonomia degli anziani e delle persone con disabilità, a domicilio e in istituti assistenziali, nonché al finanziamento del sostegno dei familiari che provvedono a prendersene cura, nel rispetto della parità di trattamento delle persone interessate in tutto il territorio;

(...)

10°      Contribuire al finanziamento dell’investimento destinato all’adeguamento alle norme tecniche e di sicurezza, alla modernizzazione dei locali in uso nonché alla creazione di posti nuovi presso istituti assistenziali e servizi sociali e medico-sociali;

(...)».

13      A termini dell’articolo L. 14-10-4 del codice medesimo:

«Le somme versate alla [Cassa nazionale di solidarietà per l’autonomia] sono costituite da:

(...)

2°      Un contributo integrativo del prelievo sociale di cui all’articolo L. 245-14 del [Codice della sicurezza sociale] e un contributo integrativo del prelievo sociale menzionato all’articolo L. 245-15 del medesimo codice. Tali contributi integrativi sono istituiti, controllati, riscossi ed esigibili alle stesse condizioni e con le stesse sanzioni applicabili a detti prelievi sociali. Il loro tasso è fissato allo 0,3%;

(...)».

14      L’articolo L. 232-1 di tale codice così recita:

«Qualsiasi persona anziana residente in Francia che si trovi nell’incapacità di assumersi le conseguenze della mancanza o della perdita di autonomia dovute al proprio stato fisico o mentale ha diritto ad un assegno per l’indipendenza personale che consenta un accollo adeguato alle proprie esigenze.

Tale assegno, definito alle stesse condizioni in tutto il territorio nazionale, è destinato a coloro che, nonostante le cure che possano ricevere, necessitino di assistenza nel compimento delle attività quotidiane di base o il cui stato richieda un controllo periodico».

15      Il successivo articolo L. 232-2 così dispone:

«L’assegno per l’indipendenza personale, che ha carattere di prestazione in natura, è concesso, su sua richiesta e nei limiti delle tariffe legali, a chiunque dimostri di avere una residenza stabile e regolare e soddisfi le condizioni relative all’età e alla perdita di autonomia, valutata secondo un modello nazionale, anch’esse definite per legge».

16      Ai sensi dell’articolo L. 232-4 del Codice degli interventi sociali e della famiglia:

«L’assegno per l’indipendenza personale è pari alla frazione del piano di sostegno utilizzato dal beneficiario, al netto di una franchigia a suo carico.

Tale franchigia è calcolata e aggiornata al 1° gennaio di ogni anno, in funzione delle risorse dell’interessato, determinate nelle condizioni di cui agli articoli L. 132-1 e L. 132-2, e dell’importo del piano di sostegno, secondo una tabella nazionale rivalutata al 1° gennaio di ogni anno ai sensi dell’articolo L 232-3-1.

(...)».

17      A termini dell’articolo L. 245-1 del codice medesimo:

«I. –      Qualsiasi persona affetta da disabilità che risieda in modo stabile e regolare nella Francia metropolitana, nelle comunità di cui all’articolo L. 751-1 del [Codice della sicurezza sociale] oppure a Saint-Pierre-e-Miquelon, la cui età sia inferiore al limite fissato con decreto e la cui disabilità risponda ai criteri definiti con decreto che tengano conto, in particolare, della natura e dell’importanza delle esigenze compensative in relazione al suo progetto di vita, ha diritto a una prestazione compensativa, che ha carattere di prestazione in natura, la quale, a seconda della scelta del beneficiario, può essere versata in natura o in denaro.

Laddove l’interessato soddisfi i requisiti di età che consentono il riconoscimento del diritto all’assegno di cui all’articolo L. 541-1 del [Codice della sicurezza sociale], l’accesso alla prestazione compensativa è effettuato alle condizioni previste nella parte III del presente articolo.

Qualora il beneficiario della prestazione compensativa disponga di analogo diritto in virtù di un regime di sicurezza sociale, le somme versate a tal titolo sono detratte dall’importo della prestazione compensativa alle condizioni fissate con decreto.

(...)».

18      Il successivo articolo L. 245-6 del medesimo codice così dispone:

«La prestazione compensativa è concessa sulla base di tariffe e di importi fissati per tipologia di spesa, nei limiti dei tassi di accollo che possono variare a seconda delle risorse del beneficiario. Gli importi massimi, le tariffe e i tassi di accollo sono fissati con decreto del ministro incaricato del sostegno alle persone con disabilità. Le modalità e la durata di attribuzione di tale prestazione sono definite con decreto.

Sono esclusi dalle risorse rilevanti ai fini della determinazione del tasso di accollo menzionato nel comma precedente:

–        i redditi da attività professionali dell’interessato;

–        le indennità temporanee, le prestazioni e le rendite vitalizie erogate alle vittime di infortuni sul lavoro o ai loro aventi diritto menzionati al punto 8 dell’articolo 81 del [Codice generale delle imposte];

–        i redditi sostitutivi il cui elenco è fissato mediante regolamento;

–        i redditi da lavoro del coniuge, del convivente, della persona con cui l’interessato ha concluso un patto civile di solidarietà, dell’assistente familiare che, vivendo nel domicilio dell’interessato, ne garantisce l’aiuto effettivo, dei genitori, anche quando l’interessato è domiciliato presso di loro;

–        le rendite vitalizie di cui al punto 2 della parte I dell’articolo 199 septies del [Codice generale delle imposte], qualora esse siano state costituite dalla persona disabile per sé stessa o, a suo favore, dai genitori o dal suo rappresentante legale, dai nonni, dai fratelli e dalle sorelle o dai figli;

–        determinate prestazioni sociali aventi finalità specifica, il cui elenco è fissato mediante regolamento».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

19      I coniugi Dreyer sono cittadini francesi, residenti in Francia e fiscalmente domiciliati in tale Stato membro. Il sig. Dreyer, attualmente in pensione, compiva la propria carriera professionale in Svizzera ed è iscritto, al pari della moglie, al regime di sicurezza sociale svizzero.

20      Con avviso di accertamento del 31 ottobre 2016, confermato con decisione del 6 dicembre 2016, l’amministrazione finanziaria francese assoggettava i coniugi Dreyer, per i redditi patrimoniali percepiti in Francia nell’anno 2015 sotto forma di redditi da capitali mobiliari, al contributo sociale generalizzato, al contributo al rimborso del debito sociale, al prelievo sociale e alla relativa contribuzione integrativa nonché al prelievo di solidarietà (in prosieguo, congiuntamente: i «contributi e i prelievi di cui trattasi»). Questi ultimi concorrono a finanziare tre organismi francesi, vale a dire il Fonds de solidarité vieillesse (Fondo di solidarietà per la vecchiaia; in prosieguo: il «FSV»), la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cassa di ammortamento del debito sociale; in prosieguo: la «CADES») e la Cassa nazionale di solidarietà per l’autonomia; in prosieguo: la «CNSA».

21      Ritenendo che le prestazioni gestite dal FSV, dalla CADES e dalla CNSA e finanziate dai contributi e dai prelievi in questione costituissero prestazioni di sicurezza sociale, i coniugi Dreyer contestavano dinanzi al tribunal administratif de Strasbourg (Tribunale amministrativo di Strasburgo, Francia) il loro assoggettamento a detti contributi e prelievi, deducendo di essere già iscritti al regime di sicurezza sociale svizzero e di non essere quindi tenuti a contribuire al finanziamento del regime di sicurezza sociale francese, in virtù del principio di unicità della legislazione sociale risultante dal regolamento n. 883/2004. Con sentenza dell’11 luglio 2017, il Tribunale amministrativo di Strasburgo accoglieva il ricorso dei coniugi Dreyer esentandoli dal pagamento dei contributi e dei prelievi in questione.

22      Avverso tale sentenza il ministre de l’Action et des Comptes publics (Ministro dell’Azione e dei Conti pubblici) proponeva quindi appello dinanzi al giudice del rinvio, la cour administrative d’appel de Nancy (Corte d’appello amministrativa di Nancy, Francia).

23      Quest’ultima, al pari del Tribunale amministrativo di Strasburgo, confermava anzitutto l’esenzione per i coniugi Dreyer dalla quota di contribuzione de qua destinata al FSV e alla CADES, vale a dire dal contributo sociale generalizzato, dal contributo al rimborso del debito sociale, dal prelievo di solidarietà e da una parte del prelievo sociale. Secondo il giudice del rinvio, tale quota di contributi e di prelievi in questione presenta un nesso diretto e sufficientemente rilevante con determinati settori della sicurezza sociale ed è quindi disciplinata dal principio di unicità della legislazione previsto all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Pertanto, i coniugi Dreyer, essendo iscritti al regime di sicurezza sociale svizzero, non possono essere assoggettati in Francia a contributi e a prelievi sociali destinati a finanziare il regime di sicurezza sociale francese, conformemente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter (C-623/13, EU:C:2015:123).

24      Per contro, il giudice del rinvio esprime dubbi in ordine alla questione se possa considerarsi che la quota dei contributi e dei prelievi destinata alla CNSA, vale a dire una parte del prelievo sociale e la contribuzione integrativa, finanzi, anch’essa, prestazioni di sicurezza sociale, ai sensi del regolamento n. 883/2004, e presenti pertanto un nesso diretto e sufficientemente rilevante con determinati settori della sicurezza sociale.

25      Al riguardo, il giudice del rinvio ricorda, richiamandosi al punto 37 della sentenza del 21 febbraio 2006, Hosse (C-286/03, EU:C:2006:125), che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, una prestazione può essere considerata di «sicurezza sociale» se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita, e se, dall’altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

26      Per quanto concerne le due prestazioni della CNSA finanziate da una quota dei contributi e dei prelievi in questione, vale a dire l’assegno per l’indipendenza personale (in prosieguo: l’«APA») e la prestazione compensativa della disabilità (in prosieguo: la «PCH»), il giudice del rinvio ritiene che la seconda condizione menzionata nel punto precedente sia soddisfatta. Per contro, esso si chiede se possa considerarsi pienamente soddisfatta la prima condizione. Infatti, sebbene l’APA e la PCH siano concessi prescindendo da ogni valutazione discrezionale delle esigenze personali del richiedente, in base ad una situazione legalmente definita, il giudice del rinvio rileva, in linea con la tesi sostenuta dal ministre de l’Action et des Comptes publics (Ministro dell’Azione e dei Conti pubblici), che l’APA e la PCH potrebbero non essere considerati quali prestazioni attribuite prescindendo da una valutazione individuale delle esigenze personali dei beneficiari, dipendendo il loro importo dal livello di risorse dei beneficiari stessi o variando in funzione delle loro risorse.

27      In tale contesto, la cour administrative d’appel de Nancy (Corte d’appello amministrativa di Nancy) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le somme versate alla [CNSA], che contribuiscono al finanziamento [dell’APA e della PCH], presentino un nesso diretto e sufficientemente rilevante con determinati settori della sicurezza sociale, elencati all’articolo 3 del regolamento [n. 883/2004], e rientrino di conseguenza nell’ambito di applicazione di tale regolamento per il solo fatto che tali prestazioni facciano riferimento a uno dei rischi elencati in detto articolo 3 e siano concesse al di fuori di ogni valutazione discrezionale, sulla base di una situazione legalmente definita».

 Sulla questione pregiudiziale

28      Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che prestazioni, quali l’APA e la PCH, possano essere considerate, ai fini della loro qualificazione come «prestazioni di sicurezza sociale» ai sensi di tale disposizione, come concesse al di fuori di ogni valutazione individuale delle esigenze personali del beneficiario, sebbene il calcolo del loro importo dipenda dalle risorse del beneficiario o varii in funzione delle loro risorse.

29      In limine, si deve osservare che, ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, le parti contraenti disciplinano, conformemente all’allegato II di detto accordo, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire, in particolare, la determinazione della normativa applicabile e il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti. Orbene, l’allegato II, sezione A, punto 1, di tale accordo prevede l’applicazione, tra le parti contraenti, del regolamento n. 883/2004. Pertanto, e dato che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato II di detto accordo, «[i] termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A [di tale] allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea», le disposizioni di detto regolamento valgono anche per la Confederazione svizzera (sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst, C-551/16, EU:C:2018:200, punto 28).

30      Ciò detto, la situazione dei ricorrenti nel procedimento principale, cittadini di uno Stato membro iscritti al regime di sicurezza sociale svizzero, ricade nella sfera d’applicazione del regolamento n. 883/2004 (v., per analogia, sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst, C-551/16, EU:C:2018:200, punto 29).

31      Quanto al merito della questione posta, si deve ricordare che la distinzione tra prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e quelle che ne sono escluse è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare le sue finalità ed i presupposti della sua attribuzione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come prestazione di sicurezza sociale dalla normativa nazionale [v. in tal senso, in particolare, sentenze del 5 marzo 1998, Molenaar, C-160/96, EU:C:1998:84, punto 19; del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C-433/13, EU:C:2015:602, punto 70, e del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona disabile), C-679/16, EU:C:2018:601, punto 31].

32      In tal senso, secondo costante giurisprudenza della Corte, una prestazione può essere considerata come una «prestazione di sicurezza sociale» se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se, dall’altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 [v. in tal senso, in particolare, sentenze del 27 marzo 1985, Hoeckx, 249/83, EU:C:1985:139, punti da 12 a 14; del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C-433/13, EU:C:2015:602, punto 71, e del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona disabile), C-679/16, EU:C:2018:601, punto 32].

33      Per quanto riguarda la prima condizione menzionata nel punto precedente, si deve ricordare che essa è soddisfatta laddove la concessione di una prestazione avvenga secondo criteri oggettivi che, ove soddisfatti, danno diritto alla prestazione senza che l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali [v. in tal senso, in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, EU:C:1992:331, punto 17; del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C-433/13, EU:C:2015:602, punto 73, e del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona disabile), C-679/16, EU:C:2018:601, punto 34].

34      In proposito, la Corte ha già dichiarato, per quanto concerne le prestazioni la cui concessione sia accordata o negata o il cui importo sia calcolato tenendo conto dei redditi del beneficiario, che la concessione di prestazioni di tal genere non dipende dalla valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, trattandosi di un criterio oggettivo e legalmente definito che determina l’insorgere del diritto a tale prestazione senza che l’autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali (v., in tal senso, sentenze del 2 agosto 1993, Acciardi, C-66/92, EU:C:1993:341, punto 15; del 18 luglio 2006, De Cuyper, C-406/04, EU:C:2006:491, punto 23, e del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C-361/13, EU:C:2015:601, punto 52).

35      Inoltre, la Corte, al punto 38 della sentenza del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona disabile) (C-679/16, EU:C:2018:601), ha precisato che, affinché si possa escludere la sussistenza della prima condizione menzionata al punto 32 supra, occorre che la discrezionalità della valutazione, da parte dell’autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione si riferisca anzitutto al sorgere del diritto alla prestazione stessa. Dette considerazioni valgono, mutatis mutandis, per quanto concerne il carattere individuale della valutazione, da parte dell’autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione.

36      Riguardo alle prestazioni oggetto del procedimento principale, dagli atti sottoposti alla Corte risulta che qualunque persona di età pari o superiore a 60 anni che non sia considerata autonoma alla luce di criteri predefiniti e che risieda in Francia in modo stabile e regolare ha diritto all’APA. Per quanto concerne la PCH, beneficia di tale prestazione ogni persona con disabilità che possieda, in linea di principio, un’età inferiore a 60 anni e che risieda in Francia in modo stabile e regolare, la cui disabilità risponda a taluni criteri predefiniti. È pacifico che l’accesso a entrambe le prestazioni prescinda dalle risorse del richiedente. Sebbene tali risorse rilevino ai fini della determinazione dell’importo effettivo da corrispondere al beneficiario, dagli articoli L. 232-4 e L. 245-6 del Codice degli interventi sociali e della famiglia risulta che detto importo è calcolato, in sostanza, sulla base di criteri oggettivi applicabili indistintamente a tutti i beneficiari in funzione del loro livello di risorse.

37      Pertanto, dalle menzionate disposizioni del Codice degli interventi sociali e della famiglia emerge che le risorse del beneficiario non vengono prese in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto all’APA e alla PCH, bensì ai fini delle modalità di calcolo di tali prestazioni, le quali devono essere concesse qualora il richiedente soddisfi le condizioni che danno diritto alle prestazioni medesime, indipendentemente dal livello delle sue risorse.

38      Dalle suesposte considerazioni risulta che la rilevanza delle risorse del beneficiario ai soli fini del calcolo dell’importo effettivo dell’APA o della PCH sulla base di criteri oggettivi e legalmente definiti non implica una valutazione individuale delle esigenze personali del beneficiario stesso da parte dell’autorità competente.

39      Contrariamente a quanto affermato dal governo francese nelle proprie osservazioni scritte, nemmeno la necessità di valutazione, ai fini della concessione dell’APA e della PCH, del grado di perdita di autonomia o di disabilità del richiedente implica una valutazione individuale delle esigenze personali di quest’ultimo. Infatti, come risulta dagli atti sottoposti alla Corte, la valutazione della «perdita di autonomia» (per l’APA) e della «disabilità» (per la PCH) è effettuata da un medico o da un professionista di un’equipe medico-sociale o da un’equipe pluridisciplinare alla luce di tabelle, di elenchi e di repertori di dati predefiniti, vale a dire, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 34 supra, sulla base di criteri oggettivi e legalmente definiti che, una volta soddisfatti, danno diritto alla prestazione corrispondente. In tali circostanze, non si può sostenere che la concessione dell’APA e della PCH dipenda da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 32 supra.

40      Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal governo francese nelle proprie osservazioni scritte, l’APA e la PCH non possono essere peraltro qualificate come «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004. Infatti, poiché dalle suesposte considerazioni nonché dai rilievi del giudice del rinvio richiamati al punto 26 supra risulta che le due condizioni cumulative menzionate al punto 32 di tale sentenza sono soddisfatte e che l’APA e la PCH devono essere quindi qualificate come «prestazioni di sicurezza sociale», non occorre verificare se queste due prestazioni possano essere parimenti considerate come «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», avendo la Corte già dichiarato che tali due qualità si escludono reciprocamente (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2006, Hosse, C-286/03, EU:C:2006:125, punto 36, e del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C-433/13, EU:C:2015:602, punto 45).

41      Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel senso che prestazioni, quali l’APA e la PCH, devono essere considerate, ai fini della loro qualificazione come «prestazioni di sicurezza sociale» a norma di tale disposizione, come concesse al di fuori di ogni valutazione individuale delle esigenze personali del beneficiario, considerato che le risorse di quest’ultimo rilevano ai soli fini del calcolo dell’importo effettivo delle prestazioni medesime sulla base di criteri oggettivi e legalmente definiti.

 Sulle spese

42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che prestazioni, quali l’assegno per l’indipendenza personale e la prestazione compensativa della disabilità, devono essere considerate, ai fini della loro qualificazione come «prestazioni di sicurezza sociale» a norma di tale disposizione, come concesse al di fuori di ogni valutazione individuale delle esigenze personali del beneficiario, considerato che le risorse di quest’ultimo rilevano ai soli fini del calcolo dell’importo effettivo delle prestazioni medesime sulla base di criteri oggettivi e legalmente definiti.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.