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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

17 ottobre 2019(*)

«Rinvio pregiudiziale – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Deduzione per capitale di rischio – Riduzione dell’importo deducibile da parte delle società aventi stabili organizzazioni in un altro Stato membro e che producono redditi esenti in forza di convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Trattamento sfavorevole – Insussistenza»

Nella causa C-459/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio), con decisione del 29 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2018, nel procedimento

Argenta Spaarbank NV

contro

Belgische Staat

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz e A. Kumin, (relatore). giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Argenta Spaarbank NV, da B. De Cock e K. Van Duyse, advocaten;

–        per il governo belga, da P. Cottin, J.-C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da W. Roels e N. Gossement, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’Argenta Spaarbank NV (in prosieguo: l’«Argenta») al Belgische Staat (Stato belga), relativamente al calcolo della deduzione per capitale di rischio per l’esercizio d’imposta 2015.

 Contesto normativo

 Diritto belga

3        La deduzione per capitale di rischio è stata introdotta nel regime applicabile all’imposta sui redditi con la wet tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal (legge che istituisce una deduzione fiscale per il capitale di rischio) del 22 giugno 2005 (Belgisch Staatsblad, 30 giugno 2005, pag. 30077).

4        Risulta dall’esposizione dei motivi di tale legge che essa ha segnatamente l’obiettivo di attenuare la differenza di trattamento fiscale esistente tra il finanziamento delle società con capitali presi in prestito, la cui remunerazione è integralmente deducibile dal punto di vista fiscale, e il finanziamento mediante capitali propri (capitali di rischio), la cui remunerazione era, fino ad allora, interamente assoggettata ad imposta, e di aumentare il coefficiente di solvibilità delle società, in un contesto in cui l’introduzione della deduzione per capitale di rischio si inserisce nell’obiettivo generale di migliorare la competitività dell’economia belga.

5        L’articolo 205 bis del Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (codice delle imposte sui redditi del 1992; in prosieguo: il «CIR 1992»), nella versione applicabile all’esercizio d’imposta 2015, è così formulato:

«Per la determinazione del reddito imponibile, la base imponibile è ridotta dell’importo fissato conformemente all’articolo 205 quater. Tale riduzione è denominata “deduzione per capitale di rischio”».

6        Ai sensi dell’articolo 205 quater, paragrafo 1, del CIR 1992, la deduzione per capitale di rischio è uguale al capitale di rischio, determinato in base all’articolo 205 ter del CIR 1992, moltiplicato per un tasso fissato ai paragrafi seguenti di detto articolo 205 quater.

7        L’articolo 205 ter, paragrafo 1, primo comma prevede che per determinare la deduzione per capitale di rischio per un periodo imponibile, fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 del medesimo articolo, va preso in considerazione il capitale corrispondente all’importo dei capitali propri della società, alla fine del periodo imponibile precedente, determinati secondo la normativa in materia di contabilità e di conti annuali, quali figurano nel bilancio. L’articolo 205 ter, paragrafo 1, secondo comma, del CIR del 1992 prevede che il capitale di rischio così determinato è diminuito di taluni valori, mentre l’articolo 205 ter, paragrafi da 2 a 5, del CIR 1992 stabilisce le ipotesi nelle quali i capitali propri devono subire correzioni per fungere da base di calcolo al fine di determinare l’importo della deduzione per capitale di rischio.

8        Fino all’esercizio d’imposta 2014, l’articolo 205 ter, paragrafo 2, del CIR 1992 prevedeva che, se la società aveva una o più organizzazioni all’estero i cui redditi erano esenti in forza di convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione, il capitale di rischio, determinato ai sensi dell’articolo 205 ter, paragrafo 1, del CIR 1992, era ridotto in misura pari alla differenza positiva tra, da un lato, il valore contabile netto degli elementi dell’attivo delle organizzazioni estere e, dall’altro, il totale delle passività che non costituiscono parte dei fondi propri della società e che sono imputabili a dette organizzazioni.

9        L’articolo 205 quinquies del CIR 1992 prevedeva che, nel caso in cui in un periodo d’imposta per il quale è ammessa la deduzione per capitale di rischio non fossero stati conseguiti utili, l’esenzione non accordata per tale periodo fosse applicata successivamente agli utili realizzati nei sette esercizi seguenti. In seguito all’adozione della wet houdende fiscale in financiële bepalingen (legge recante disposizioni fiscali e finanziarie), del 13 dicembre 2012 (Belgisch Staatsblad, del 20 dicembre 2012), tale riporto è divenuto impossibile dall’esercizio d’imposta 2013.

10      In seguito a una domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 4 luglio 2013, Argenta Spaarbank (C-350/11, EU:C:2013:447), che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini del calcolo di una deduzione accordata ad una società integralmente assoggettata ad imposta in uno Stato membro, non si tiene conto del valore netto degli elementi dell’attivo di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, allorché gli utili di tale stabile organizzazione non sono imponibili nel primo Stato membro in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, mentre gli elementi dell’attivo attribuiti ad una stabile organizzazione situata nel territorio di detto primo Stato membro sono presi in considerazione a tale effetto.

11      Con la wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (legge recante disposizioni fiscali e finanziarie) del 21 dicembre 2013 (Belgisch Staatsblad, 31 dicembre 2013), i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 205 ter del CIR 1992 sono stati abrogati e nel CIR 1992 è stato introdotto un nuovo articolo 205 quinquies, in vigore dall’esercizio d’imposta 2014 (in prosieguo: l’«articolo 205 quinquies del CIR 1992, come modificato»).

12      L’articolo 205 quinquies del CIR 1992, come modificato, recita quanto segue:

«Allorché la società dispone, in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo, di una o più stabili organizzazioni, di beni immobili non facenti parti di una stabile organizzazione o di diritti relativi a siffatti beni immobili i cui redditi sono esenti in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, la deduzione determinata ai sensi all’articolo 205 bis è ridotta del minore tra i due importi che seguono:

1      l’importo fissato ai sensi del comma 3;

2      il risultato positivo generato dalle stabili organizzazioni, dai beni immobili e dai diritti relativi ai beni immobili in parola, come stabilito nel presente codice.

(...)

L’importo di cui ai comma 1 e 2 è fissato moltiplicando l’aliquota di cui all’articolo 205 quater per l’ammontare della differenza positiva, stabilita alla chiusura del periodo imponibile precedente, fatte salve le disposizioni dell’articolo 205 ter, paragrafi da 2 a 5, tra, da un lato, il valore contabile netto degli elementi dell’attivo delle stabili organizzazioni, dei beni immobili e dei diritti di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, ad eccezione delle azioni, quote e partecipazioni di cui all’articolo 205 ter, paragrafo 1, comma 2, e, dall’altro, il totale del passivo non rientrante nei capitali propri della società e imputabile a tali stabili organizzazioni, beni immobili o diritti, di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2».

 La convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione conclusa tra il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi

13      L’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, del Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het utgaan van belasting en het vermogen (convenzione conclusa tra il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Bassi, diretta ad evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio), del 5 giugno 2001 (Belgisch Staatsblad del 20 dicembre 2002, pag. 57534; in prosieguo: la «convenzione Belgio-Paesi Bassi») prevede quanto segue:

«1.      Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata. Qualora l’impresa eserciti la propria attività secondo tale modalità, i suoi utili sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nei limiti in cui essi siano imputabili a tale stabile organizzazione.

2.      Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la propria attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno imputati a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se essa avesse costituito un’impresa distinta che svolgesse attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e che trattasse in piena indipendenza con l’impresa di cui costituisce una stabile organizzazione.

3.      Per la determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione così sostenute, nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione o altrove».

14      L’articolo 23, paragrafo 1, della convenzione Belgio-Paesi Bassi così prevede:

«Per quanto riguarda il Belgio, la doppia imposizione è evitata nel seguente modo:

a)      allorché un soggetto residente in Belgio riceve redditi, diversi da dividendi, interessi o royalty di cui all’articolo 12, paragrafo 5, o possiede elementi patrimoniali che sono assoggettati ad imposta nei Paesi Bassi in base alle norme della presente Convenzione, il Belgio esenta da imposta tali redditi o tali elementi patrimoniali, ma può, nel calcolare l’importo delle proprie imposte sul resto del reddito e del patrimonio, applicare la stessa aliquota che si applicherebbe ove i redditi o gli elementi patrimoniali di cui trattasi non fossero stati esentati.

(...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

15      L’Argenta, società con sede in Belgio, è soggetta all’imposta belga sulle società.

16      Nel periodo d’imposta che va dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (in prosieguo: l’«esercizio d’imposta 2015»), l’Argenta ha svolto una parte delle sue attività tramite una stabile organizzazione situata nei Paesi Bassi, i cui redditi sono esenti in Belgio ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, e dell’articolo 23 della convenzione Belgio-Paesi Bassi.

17      Nella sua dichiarazione relativa all’imposta sulle società per l’esercizio d’imposta 2015, l’Argenta, ai sensi dell’articolo 205 quinquies del CIR 1992, come modificato, ha ridotto la deduzione per capitale di rischio in misura pari alla parte della deduzione calcolata sui capitali propri della sua stabile organizzazione.

18      La quota dell’imposta sulle società per l’esercizio d’imposta 2015 è stata dichiarata esecutiva in data 12 novembre 2015 e l’avviso di accertamento è stato notificato il 16 novembre 2015.

19      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, ai sensi dell’articolo 205 quinquies del CIR 1992, come modificato, la quota dell’imposta sulle società è stata calcolata come segue. Innanzitutto, conformemente all’articolo 205 quinquies, terzo comma, del CIR 1992, come modificato, è stato calcolato l’importo della deduzione per capitale di rischio relativo alla stabile organizzazione olandese dell’Argenta, vale a dire EUR 1 970 290,89. In seguito, conformemente all’articolo 205 quinquies, primo comma, del CIR 1992, come modificato, l’importo della deduzione per il capitale di rischio relativa alla stabile organizzazione olandese, ossia EUR 1 970 290,89, è stato confrontato col risultato di tale stabile organizzazione, che era positivo e ammontava a EUR 149 185 743,91. Infine, la deduzione per capitale di rischio relativa alla stabile organizzazione olandese, ovvero EUR 1 970 290,89, è stata integralmente dedotta dall’ammontare della deduzione complessiva per il capitale di rischio, poiché il risultato positivo della stabile organizzazione olandese superava la deduzione per capitale di rischio relativa all’organizzazione in parola.

20      Il 12 maggio 2016 l’Argenta ha presentato un reclamo contro tale quota vertente sulla non conformità dell’articolo 205 quinquies del CIR 1992, come modificato, all’articolo 49 TFUE. Tale reclamo è stato respinto con decisione del 19 dicembre 2016.

21      Il 17 marzo 2017 l’Argenta ha presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

22      Il giudice del rinvio rileva che le parti sono in disaccordo sulla conformità, in particolare, dell’articolo 205 quinquies del CIR 1992, come modificato, all’articolo 49 TFUE nonché alla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 4 luglio 2013, Argenta Spaarbank (C-350/11, EU:C:2013:447).

23      Il giudice del rinvio indica che la deduzione per capitale di rischio, come calcolata secondo le modalità enunciate agli articoli 205 ter e 205 quater del CIR 1992, è ridotta in misura pari alla parte della deduzione per capitale di rischio calcolata sul capitale proprio delle stabili organizzazioni situate in un altro Stato dello Spazio economico europeo (SEE) ed esenti in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione. Tale riduzione è limitata agli utili realizzati in tale stabile organizzazione. Gli elementi dell’attivo propri sono fissati sul valore contabile netto degli elementi dell’attivo, ridotto in misura pari al totale degli elementi del passivo non rientranti nei capitali propri della società e imputabili a tali stabili organizzazioni, come previsto all’articolo 205 quinquies, terzo comma, del CIR 1992, come modificato.

24      Il giudice del rinvio precisa che, contrariamente all’esercizio d’imposta 2008, che era in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 4 luglio 2013, Argenta Spaarbank (C-350/11, EU:C:2013:447), in assenza di utili o di utili sufficienti, in un esercizio d’imposta, che consenta di procedere alla deduzione per capitale di rischio, non è più possibile effettuare alcun riporto agli esercizi successivi.

25      Il giudice del rinvio constata che la riduzione della deduzione per capitale di rischio, stabilita all’articolo 205 quinquies CIR 1992, come modificato, non si applica alle stabili organizzazioni situate in Belgio, e che la normativa belga non prevede neppure una deduzione analoga per le organizzazioni belghe.

26      Ne consegue, secondo il giudice del rinvio, che l’estensione della deduzione per capitale di rischio è più limitata quando una società ha una stabile organizzazione in un altro Stato membro del SEE, in particolare se gli utili dell’organizzazione superano la deduzione per capitale di rischio ad essa accordata, rispetto al caso in cui detta stabile organizzazione sia situata nel Belgio. Si pone allora la questione di chiarire se detto regime nazionale sia compatibile con l’articolo 49 TFUE.

27      In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui gli utili prodotti dalla stabile organizzazione in un altro Stato membro superano la deduzione per capitale di rischio calcolata sui capitali propri imputati a detta organizzazione, la nuova normativa ha un effetto quasi identico a quello del regime vigente per l’esercizio 2008, dichiarato incompatibile con l’articolo 49 TFUE. Tuttavia, gli elementi dell’attivo della stabile organizzazione situata in un altro Stato membro sono presi in considerazione, per calcolare la deduzione, quantomeno in una prima fase, e la restrizione del diritto alla deduzione per capitale di rischio concernente i capitali propri di una tale stabile organizzazione, i cui utili sono esonerati in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, resta limitata all’importo degli utili dell’organizzazione in parola.

28      Alla luce di ciò, il Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 49 [TFUE] osti ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini del calcolo degli utili imponibili di una società integralmente assoggettata ad imposta in Belgio, con una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro i cui utili, in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione tra il Belgio e l’altro Stato membro, sono totalmente esenti da imposta in Belgio:

–        la deduzione per il capitale di rischio è ridotta di un importo a titolo di deduzione per il capitale di rischio calcolato sulla differenza positiva tra, da un lato, il valore contabile netto degli elementi dell’attivo della stabile organizzazione e, dall’altro lato, il totale degli elementi passivi non rientranti nei capitali propri della società e che sono imputabili alla stabile organizzazione, e

–        la riduzione di cui sopra non viene applicata nella misura in cui l’importo della [riduzione] è inferiore agli utili della stabile organizzazione in parola,

mentre non viene applicata alcuna riduzione della deduzione per il capitale di rischio se detta differenza positiva può essere imputata a una stabile organizzazione situata in Belgio».

 Sulla questione pregiudiziale

29      In limine, occorre rilevare che il governo belga invita la Corte a riformulare la questione pregiudiziale, in quanto, in sostanza, quest’ultima non corrisponderebbe al contenuto dell’articolo 205 quinquies del CIR 1992, come modificato.

30      A questo proposito, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento giuridico nazionale, la Corte è in linea di principio tenuta a fondarsi sulle qualificazioni contenute nella decisione di rinvio. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la Corte non è competente a pronunciarsi sull’interpretazione delle norme nazionali (sentenza del 17 marzo 2011, Naftiliaki Etaireia Thasou e Amaltheia I Naftiki Etaireia, C-128/10 e C-129/10, EU:C:2011:163, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha interpretato l’articolo 205 quinquies del CIR 1992, come modificato, e ha constatato che, in forza di tale disposizione, la deduzione per capitale di rischio, come calcolata secondo le modalità stabilite agli articoli 205 ter e 205 quater del CIR 1992, è ridotta della parte della deduzione per capitale di rischio calcolata sul capitale proprio di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro e i cui utili sono esenti in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione e che tale riduzione è limitata agli utili realizzati in tale stabile organizzazione. Esso ha inoltre constatato che la riduzione della deduzione per capitale di rischio prevista all’articolo 205 quinquies del CIR 1992, come modificato, non si applica nel caso in cui la stabile organizzazione sia situata in Belgio.

32      Per intendere la questione sollevata dal giudice del rinvio, e per rispondervi, occorre dunque partire dalle premesse che emergono dalla decisione di rinvio.

33      Di conseguenza, occorre considerare che, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, per il calcolo di una deduzione concessa a una società assoggettata integralmente ad imposta in uno Stato membro e che dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro i cui redditi sono esenti nel primo Stato membro in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, il valore netto degli attivi di tale stabile organizzazione è preso in considerazione, in un primo tempo, nel calcolo della deduzione per capitale di rischio concessa alla società residente, ma, in un secondo tempo, l’importo della deduzione è ridotto del minore dei seguenti importi, vale a dire, la parte della deduzione per capitale di rischio che si riferisce alla stabile organizzazione o il risultato positivo generato da tale stabile organizzazione, mentre una siffatta riduzione non è applicata nel caso di una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro.

34      La libertà di stabilimento, riconosciuta ai cittadini dell’Unione europea dall’articolo 49 TFUE, comprende, ai sensi dell’articolo 54 TFUE, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o la sede principale nell’Unione, il diritto di svolgere la loro attività in un altro Stato membro mediante una controllata, una succursale o un’agenzia (sentenza del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock, C-650/16, EU:C:2018:424, punto 15).

35      Anche se, alla luce del loro tenore letterale, le disposizioni del diritto dell’Unione in tema di libertà di stabilimento mirano ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale nello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato membro di provenienza ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione (sentenze del 4 luglio 2013, Argenta Spaarbank, C-350/11, EU:C:2013:447, punto 20, nonché del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock, C-650/16, EU:C:2018:424, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

36      Tali considerazioni si applicano anche quando una società stabilita in uno Stato membro opera in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione (sentenze del 15 maggio 2008, Lidl Belgium, C-414/06, EU:C:2008:278, punto 20; del 4 luglio 2013, Argenta Spaarbank, C-350/11, EU:C:2013:447, punto 21, nonché del 12 giugno 2018, Bevola e Jens W. Trock, C-650/16, EU:C:2018:424, punto 17).

37      La deduzione per capitale di rischio concessa a una società soggetta all’imposta sulle società in Belgio costituisce un vantaggio fiscale che ha l’effetto di ridurre l’aliquota effettiva dell’imposta sulle società che una siffatta società deve versare nel detto Stato membro.

38      La Corte ha già statuito, in tale contesto, che la presa in considerazione degli elementi dell’attivo di una stabile organizzazione ai fini del calcolo della deduzione per capitale di rischio di una società assoggettata all’imposta sulle società in Belgio rappresenta anch’essa un vantaggio fiscale, in quanto una presa in considerazione del genere contribuisce a ridurre l’aliquota effettiva dell’imposta sulle società che una società siffatta è tenuta a versare nel suddetto Stato membro (sentenza del 4 luglio 2013, Argenta Spaarbank, C-350/11, EU:C:2013:447, punto 24).

39      La normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, in particolare l’articolo 205 quinquies del CIR 1992, come modificato, prevede ora che il valore netto degli attivi di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, i cui redditi sono esenti nello Stato membro della società residente in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, viene preso in considerazione, in un primo tempo, nel calcolo della deduzione per capitale di rischio accordata alla società residente.

40      Una differenza di trattamento non può quindi essere constatata su tale punto tra una società che dispone di una stabile organizzazione in Belgio e una società che dispone di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, i cui redditi sono esenti in Belgio in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, in quanto sia gli attivi imputati alla stabile organizzazione situata in Belgio sia quelli imputati alla stabile organizzazione situata in un altro Stato membro sono presi in considerazione nel calcolo della deduzione per capitale di rischio globale concessa alla società residente.

41      In un secondo tempo, tuttavia, l’importo della deduzione per capitale di rischio globale è ridotto del minore dei seguenti importi, vale a dire la parte della deduzione per capitale di rischio che si riferisce a una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, i cui redditi sono esenti in Belgio in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, o il risultato positivo generato da tale stabile organizzazione, mentre, per quanto riguarda le stabili organizzazioni situate in Belgio, una siffatta riduzione della deduzione per capitale di rischio non è prevista.

42      Di conseguenza, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale instaura, su tale punto, una differenza di trattamento tra una società che possiede una stabile organizzazione in Belgio e una società che possiede una stabile organizzazione in un altro Stato membro i cui redditi sono esenti in Belgio in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione.

43      Occorre, pertanto, determinare se una siffatta disparità di trattamento costituisca un trattamento svantaggioso idoneo a dissuadere una società belga dall’esercitare le proprie attività tramite una stabile organizzazione situata in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e costituisca, di conseguenza, una restrizione in linea di principio vietata dalle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento.

44      Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, l’applicazione dell’articolo 205 quinquies del CIR 1992, come modificato, può dar luogo a tre ipotesi diverse.

45      In primo luogo, in una situazione in cui la stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, e i cui redditi sono esenti in Belgio in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, non ha generato risultati positivi, la deduzione per capitale di rischio globale concessa alla società residente, calcolata tenendo conto del valore netto degli elementi dell’attivo del detto centro di attività stabile, non viene ridotta. La base imponibile della società residente è quindi ridotta dell’intero importo della deduzione per capitale di rischio, compresa la parte della deduzione per capitale di rischio che si riferisce alla suddetta stabile organizzazione.

46      Di conseguenza, in tale prima ipotesi, la società che possiede una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, i cui redditi sono esenti in Belgio in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, non subisce, fatte salve verifiche da parte del giudice del rinvio, un trattamento meno favorevole rispetto a una società residente titolare di una stabile organizzazione residente.

47      In secondo luogo, in una situazione in cui la stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, e i cui redditi sono esenti in Belgio in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, ha generato un risultato positivo che è inferiore alla parte della deduzione per capitale di rischio inerente a tale stabile organizzazione, la deduzione per capitale di rischio globale calcolata tenendo conto del valore netto degli elementi dell’attivo della detta stabile organizzazione è ridotta. Infatti, tale risultato positivo è detratto dalla deduzione globale.

48      Una siffatta operazione ha come conseguenza che la parte della deduzione per capitale di rischio, che si riferisce a tale stabile organizzazione e che eccede il risultato di quest’ultima, è invece presa in considerazione ai fini della deduzione complessiva.

49      Di conseguenza, la base imponibile della società residente è ridotta dell’importo della deduzione per capitale di rischio che si riferisce alla suddetta organizzazione stabile solo nei limiti in cui tale importo supera il risultato positivo di quest’ultima.

50      In terzo luogo, in una situazione in cui la stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, e i cui redditi sono esenti in Belgio in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, ha generato un risultato positivo che è superiore alla parte della deduzione per capitale di rischio che si riferisce a tale organizzazione stabile, la deduzione per capitale di rischio globale calcolata tenendo conto del valore netto degli elementi dell’attivo della suddetta stabile organizzazione è parimenti ridotta, sottraendo da quest’ultima la deduzione per capitale di rischio che si riferisce a detta organizzazione. In tale ipotesi, l’importo della deduzione per capitale di rischio che si riferisce alla suddetta stabile organizzazione non porta ad alcuna riduzione della base imponibile della società residente.

51      Ne consegue che, nella seconda e nella terza ipotesi sopra descritte, la deduzione per capitale di rischio globale è ridotta, quando la società residente dispone di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro i cui redditi sono esenti in Belgio in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, a differenza delle situazioni in cui una stabile organizzazione è situata in Belgio.

52      Occorre inoltre che l’applicazione di un siffatto meccanismo sia svantaggiosa per una società residente che possiede una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro in modo da rendere, a seguito della riduzione della deduzione per capitale di rischio globale, la base imponibile di tale società più elevata di quella di una società residente la cui stabile organizzazione è situata in Belgio.

53      A tal riguardo, se è vero che, nella seconda e nella terza ipotesi sopra descritte, la deduzione per capitale di rischio globale è ridotta e non è quindi del tutto sottratta dalla base imponibile della società residente, a differenza delle situazioni in cui la stabile organizzazione è situata in Belgio, occorre rilevare che, secondo le indicazioni contenute nel fascicolo di cui dispone la Corte, la base imponibile della società residente che dispone di una stabile organizzazione in Belgio è, a parità di tutte le altre condizioni, parimenti superiore a quella di una società che dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro, i cui redditi sono esenti in Belgio.

54      Infatti, secondo tali indicazioni, la base imponibile della società le cui stabili organizzazioni sono situate in Belgio include i risultati di tali stabili organizzazioni. Per contro, in una situazione in cui il Regno del Belgio, in una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, ha esentato i redditi di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, la base imponibile della società residente non include siffatti redditi.

55      Pertanto, per quanto riguarda la seconda ipotesi sopra descritta, la base imponibile di una società residente che possiede una stabile organizzazione in Belgio sembra ridotta, al di là della sua componente relativa al risultato positivo generato da tale stabile organizzazione, solo se l’importo della deduzione per capitale di rischio che si riferisce a tale stabile organizzazione supera tale risultato. Tenuto conto delle considerazioni esposte al punto 49 della presente sentenza, risulta quindi che, in tale ipotesi, la base imponibile di una siffatta società non è meno elevata di quella di una società residente che dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro, i cui redditi sono esenti in Belgio.

56      Quest’ultima società non sembra essere svantaggiata neppure nella terza ipotesi sopra descritta, in cui il risultato positivo della stabile organizzazione è superiore all’importo della deduzione per capitale di rischio che si riferisce a detta organizzazione. Infatti, nel caso di una società residente che possiede una stabile organizzazione in Belgio, gli effetti di tale deduzione sembrano limitarsi alla componente della sua base imponibile relativa al risultato positivo generato da tale stabile organizzazione, senza tuttavia ridurre la base imponibile di quest’ultima società, quale risulta dai redditi acquisiti da quest’ultima. Così, in quest’ultima ipotesi, la circostanza che tale società può effettuare una deduzione per capitale di rischio che si riferisce alla sua stabile organizzazione, mentre una società residente che possiede una stabile organizzazione in un altro Stato membro i cui redditi sono esenti in Belgio in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione non può, non risulta tale da comportare che la base imponibile di quest’ultima società sia più elevata rispetto a quella della prima.

57      Di conseguenza, occorre constatare, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, che, a causa della riduzione della deduzione per capitale di rischio globale, una società residente la cui base imponibile non include gli utili realizzati da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro non è trattata in modo meno vantaggioso, per quanto riguarda i redditi imponibili in Belgio, rispetto a una società residente, la cui base imponibile comprende gli utili di una stabile organizzazione residente e la cui deduzione per capitale di rischio non è ridotta.

58      Ne consegue che la disparità di trattamento introdotta dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce un trattamento svantaggioso idoneo a dissuadere una società belga dall’esercitare le proprie attività tramite una stabile organizzazione situata in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e non costituisce, di conseguenza, una restrizione in linea di principio vietata dalle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento.

59      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, per il calcolo di una deduzione concessa a una società assoggettata integralmente ad imposta in uno Stato membro e che dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro i cui redditi sono esenti nel primo Stato membro in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, il valore netto degli elementi dell’attivo di tale stabile organizzazione è preso in considerazione, in un primo tempo, nel calcolo della deduzione per capitale di rischio concessa alla società residente, ma, in un secondo tempo, l’importo della deduzione è ridotto del minore dei seguenti importi, vale a dire la parte della deduzione per capitale di rischio che si riferisce alla stabile organizzazione, oppure il risultato positivo generato da tale stabile organizzazione, mentre una siffatta riduzione non è applicata nel caso di una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro.

 Sulle spese

60      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, per il calcolo di una deduzione concessa a una società assoggettata integralmente ad imposta in uno Stato membro e che dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro i cui redditi sono esenti nel primo Stato membro in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione, il valore netto degli elementi dell’attivo di tale stabile organizzazione è preso in considerazione, in un primo tempo, nel calcolo della deduzione per capitale di rischio concessa alla società residente, ma, in un secondo tempo, l’importo della deduzione è ridotto del minore dei seguenti importi, vale a dire la parte della deduzione per capitale di rischio che si riferisce alla stabile organizzazione, oppure il risultato positivo generato da tale stabile organizzazione, mentre una siffatta riduzione non è applicata nel caso di una stabile organizzazione situata nel primo Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.