21.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 25/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 12 novembre 2018 — Healthspan Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Causa C-703/18)
(2019/C 25/37)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parti
Ricorrente: Healthspan Limited
Convenuta: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, quando l’acquirente stipula un contratto a) con il fornitore per l’acquisto di beni e b) con una società terza di consegna (in prosieguo: la «società di consegna»), per la spedizione e la consegna, si ritenga che detti beni siano ceduti a partire dal luogo in cui si trovano al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, per cui trova sempre applicazione l’articolo 32 (1) (e non l’articolo 33). |
2) |
In caso di risposta negativa alla questione n. 1, se i beni siano trasportati «dal fornitore o per suo conto» quando l’acquirente stipula un contratto con la società di consegna e si verifica una delle seguenti condizioni e, in caso affermativo, quale(i):
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3) |
In caso di risposta negativa alla questione n. 2, se la società di consegna agisca per conto del fornitore qualora più di una delle condizioni di cui sopra siano soddisfatte. In tal caso, quali siano i fattori da prendere in considerazione e quale peso debba essere attribuito a ciascuno di essi. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla questione n. 2 o alla questione n. 3, se la società di consegna agisca per conto del fornitore quando questi interviene direttamente o indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, come avverrà a partire dal 2021 in forza della direttiva 2017/2455 (2). Detto in altri termini, se le modifiche introdotte da tale direttiva esprimano semplicemente, in un linguaggio più chiaro, il significato dell’articolo 33 nella sua forma attuale. |
(1) Articolo 32 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
(2) Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU 2017, L 348, pag. 7).