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11.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Timiş (Romania) il 13 novembre 2018 — Amărăşti Land Investment SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

(Causa C-707/18)

(2019/C 54/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Timiş

Parti

Ricorrente: Amărăşti Land Investment SRL

Convenute: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Questioni pregiudiziali

1)

Se occorra interpretare la direttiva 2006/112 (1), e in particolare i suoi articoli 24, 28, 167 e 168, lettera a), nel senso che, nell’ambito di una vendita di beni immobili non iscritti nel registro nazionale di pubblicità immobiliare (libro fondiario) e non accatastati al momento della cessione, l’acquirente soggetto passivo che, contrattualmente, si assume l’obbligo di effettuare, a proprie spese, i passaggi necessari per la loro prima iscrizione nel registro di pubblicità immobiliare, effettui una prestazione di servizi nei confronti del venditore, oppure un acquisto di servizi connessi al suo investimento immobiliare per il quale deve vedersi riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA.

2)

Se la direttiva 2006/112, e in particolare gli articoli 167 e 168, lettera a), possano essere interpretati nel senso che i costi sostenuti dall’acquirente, soggetto passivo, in occasione della prima iscrizione nel registro di pubblicità immobiliare degli immobili rispetto ai quali l’acquirente vanta un diritto di credito relativo al futuro trasferimento del diritto di proprietà e che gli sono stati ceduti da venditori che non hanno iscritto nel libro fondiario il loro diritto di proprietà sugli immobili, possano essere qualificati come attività preliminari all’investimento per le quali il soggetto passivo gode del diritto alla detrazione dell’IVA.

3)

Se occorra interpretare le disposizioni della direttiva 2006/112, e in particolare gli articoli 24, 28, 167 e l’articolo 168, lettera a), nel senso che i costi sostenuti dall’acquirente, soggetto passivo, in occasione della prima iscrizione nel registro di pubblicità immobiliare degli immobili che gli sono stati ceduti e rispetto ai quali l’acquirente, in forza di un accordo, vanta un diritto di credito relativo al futuro trasferimento del diritto di proprietà da parte di venditori che non hanno iscritto nel libro fondiario il loro diritto di proprietà sugli immobili, debbano essere qualificati come prestazioni di servizi nei confronti dei venditori, in un contesto in cui il venditore e l’acquirente hanno convenuto che il prezzo degli immobili non comprende il controvalore delle operazioni relative al catasto.

4)

Se, nell’accezione della direttiva 2006/112, i costi amministrativi relativi a immobili che sono stati ceduti e sui quali l’acquirente vanta un diritto di credito relativo al futuro trasferimento del diritto di proprietà da parte del venditore, ivi inclusi i costi della prima iscrizione nel registro di pubblicità immobiliare, ma senza limitarsi a questi, debbano essere obbligatoriamente sostenuti dal venditore. O se tali costi, in base ad un accordo tra le parti, possano essere sopportati dall’acquirente o da una qualsiasi delle parti della transazione, con la conseguenza che a tale soggetto è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).