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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

12 marzo 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 5, lettera b) – Maggiorazione dell’aliquota della pensione di vecchiaia – Presa in considerazione di un assegno versato per l’educazione di un figlio disabile in un altro Stato membro – Principio dell’assimilazione dei fatti»

Nella causa C-769/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 29 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre 2018, nel procedimento

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle

contro

SJ,

Ministre chargé de la Sécurité sociale,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da L.S. Rossi (relatrice), presidente di sezione, J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 ottobre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle, da J.-J. Gatineau, avocat;

–        per il governo francese, da A.-L. Desjonquères, A. Daly, D. Colas, A. Ferrand e R. Coesme, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da D. Klebs, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Valero e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle (cassa di assicurazione pensionistica e della salute sul lavoro dell’Alsazia-Mosella, Francia; in prosieguo: la «Carsat») e, dall’altro, SJ e il ministre chargé de la Sécurité sociale (Ministro incaricato della Previdenza sociale, Francia), in merito alla presa in considerazione, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia di SJ, della maggiorazione della durata della carriera che le spetterebbe per l’educazione della propria figlia disabile.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 9 e 12 del regolamento n. 883/2004 così recitano:

«(9)      In varie occasioni la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti. Questo principio dovrebbe essere adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo spirito delle sentenze giurisdizionali.

(...)

(12)      Alla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinché il principio dell’assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo».

4        L’articolo 1, lettera z), di tale regolamento prevede che, ai fini di quest’ultimo si intende per «“prestazione familiare”, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I».

5        L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», così dispone:

«1.      Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia;

(...)

c)      le prestazioni d’invalidità;

d)      le prestazioni di vecchiaia;

(...)

j)      le prestazioni familiari.

(...)

3.      Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70.

(...)

5.      Il presente regolamento non si applica:

a)      all’assistenza sociale e medica; (...)

(...)».

6        L’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti», è così formulato:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

a)      laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;

b)      se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».

7        L’articolo 9 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Dichiarazioni degli Stati membri sull’ambito di applicazione del presente regolamento», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione delle Comunità europee (...) le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3 (...)».

8        Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento in parola:

«Ai fini del presente capitolo, le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” sono quelle:

a)      intese a fornire:

i)      copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato; oppure

ii)      unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato;

e

b)      relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo;

e

c)      sono elencate nell’allegato X».

9        L’allegato X di tale regolamento è formulato come segue:

«(...)

GERMANIA

a)      Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice [della previdenza sociale]);

b)      prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice [della previdenza sociale]).

(...)».

 Diritto tedesco

10      L’articolo 35a, libro VIII, del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, intitolato «Aiuto all’inserimento dei bambini e degli adolescenti affetti da disabilità intellettiva», così dispone:

«(1)      I bambini e gli adolescenti affetti da disabilità intellettiva o a rischio di tale disabilità hanno diritto ad un aiuto all’inserimento. Tale aiuto viene offerto in funzione delle esigenze di ciascun individuo:

1.      in ambulatorio;

2.      nell’asilo per la prima infanzia o in regime di semiconvitto in altre strutture,

3.      da operatori sanitari specializzati e

4.      in regime di convitto in un istituto specializzato o in alloggi di altro tipo.

Per la missione e l’obiettivo dell’aiuto, la designazione del gruppo di persone e del tipo di misure rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 39, comma 3, e dell’articolo 40, della legge federale sull’assistenza sociale e del decreto di applicazione dell’articolo 47 per la durata dell’applicazione di tali documenti relativamente alle persone affette da disabilità intellettiva o a rischio di tale disabilità.

(2)      Qualora debba essere simultaneamente offerto un assegno per l’educazione, occorre rivolgersi a istituti, servizi e persone specializzati, non soltanto per adempiere gli obblighi inerenti all’aiuto all’inserimento, ma anche per soddisfare le esigenze educative. Devono essere offerte misure terapeutiche pedagogiche per i bambini non ancora in età scolare e, se il bisogno di assistenza lo consente, si dovrà fare ricorso a strutture che accolgano bambini disabili e bambini non disabili».

 Diritto francese

11      L’articolo L. 351-4-1 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) prevede quanto segue:

«Gli assicurati che si prendono cura di un figlio il quale dia diritto, in forza dei primi due commi dell’articolo L. 541-1, all’assegno per l’educazione del figlio disabile e alla relativa integrazione o, al posto di quest’ultima, alla prestazione compensativa di cui all’articolo L. 245-1 del code de l’action sociale et des familles (codice degli interventi sociali e della famiglia) beneficiano, fatto salvo, eventualmente, l’articolo L. 351-4, di una maggiorazione del loro periodo assicurativo pari a un trimestre per ciascun periodo di educazione di trenta mesi fino a un massimo di otto trimestri».

12      L’articolo L. 541-1 di tale codice così dispone:

«Chiunque abbia a carico un figlio disabile ha diritto a un assegno per l’educazione di quest’ultimo, qualora l’invalidità permanente del figlio sia almeno pari a una determinata percentuale.

Una prestazione integrativa è concessa per il figlio portatore di un handicap la cui natura o gravità comporti spese particolarmente elevate o la necessità di ricorrere frequentemente all’aiuto di una terza persona. L’importo di tale integrazione varia a seconda dell’entità delle spese supplementari sopportate o della persistenza dell’aiuto necessario.

(...)».

13      L’articolo R. 541-1 di detto codice così recita:

«Ai fini dell’applicazione del primo comma dell’articolo L. 541-1, la percentuale di invalidità permanente che deve presentare il figlio affinché sorga il diritto all’assegno per l’educazione del figlio disabile deve essere almeno dell’80%.

La percentuale di invalidità è valutata secondo la tabella allegata al décret no 93–1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (decreto 4 novembre 1993, n. 93-1216, relativo alla tabella applicabile per l’attribuzione di diverse prestazioni alle persone affette da disabilità e che modifica il codice della famiglia e dell’assistenza sociale, nonché il codice della previdenza sociale) [seconda parte: Décrets en Conseil d’État (decreti adottati previa consultazione del Consiglio di Stato)] e il décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 (decreto 31 dicembre 1977, n. 77-1549).

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      SJ è una cittadina francese, residente a Stoccarda (Germania), madre di una figlia disabile nata nel 1981. Durante la sua carriera professionale, ha lavorato in Francia e, successivamente, in Germania come professore di ruolo della Pubblica istruzione francese.

15      A partire dal 10 novembre 1995, il comune di Stoccarda ha versato a SJ un aiuto all’inserimento dei bambini e degli adolescenti affetti da disabilità intellettiva ai sensi dell’articolo 35a, libro VIII, del codice della previdenza sociale tedesco (in prosieguo: l’«aiuto tedesco»).

16      Il 7 luglio 2010, SJ è stata collocata in pensione dalla Pubblica istruzione francese con effetto dal 1º agosto 2010. Il 27 luglio 2011, ha richiesto la liquidazione dei suoi diritti pensionistici al Deutsche Rentenversicherung Bund (ente previdenziale federale, Germania) che ha trasmesso la domanda alla Carsat. Quest’ultima le ha riconosciuto una pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1º novembre 2011.

17      Il 18 marzo 2012, SJ ha presentato dinanzi alla commissione di conciliazione della Carsat un reclamo vertente, da un lato, sulla data effettiva della sua pensione e, dall’altro, sulla mancata presa in considerazione, ai fini della determinazione del numero di periodi contributivi e assimilati per il calcolo dell’importo di tale pensione, della maggiorazione del periodo assicurativo pari a un trimestre per ciascun periodo di educazione di trenta mesi fino a un massimo di otto trimestri, previsto all’articolo L. 351-4-1 del codice di previdenza sociale francese, che spetta agli assicurati che si sono presi cura di un figlio il quale dia diritto all’assegno per l’educazione del figlio disabile e alla relativa integrazione, in forza dell’articolo L. 541-1 di tale codice (in prosieguo: la «maggiorazione dell’aliquota della pensione»). In seguito al rigetto del reclamo, SJ ha presentato ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali francesi del contenzioso generale in materia di previdenza sociale.

18      Con sentenza dell’8 aprile 2015, il tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg (Tribunale della previdenza sociale di Strasburgo, Francia) ha respinto le domande di SJ. La cour d’appel de Colmar (Corte d’appello di Colmar, Francia), adita in appello, con sentenza del 27 aprile 2017 ha confermato tale sentenza per quanto riguarda la data effettiva della pensione di vecchiaia concessa dalla Carsat. Detto giudice ha annullato la sentenza in parola nella parte riguardante l’importo di tale pensione, ritenendo che occorresse tener conto della maggiorazione dell’aliquota della pensione prevista dalla normativa francese.

19      Basandosi sull’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, la cour d’appel de Colmar ha quindi ritenuto che l’aiuto tedesco fosse equivalente all’assegno per l’educazione del figlio disabile previsto all’articolo L. 541-1 del codice della previdenza sociale francese (in prosieguo: l’«assegno francese»), cosicché SJ aveva diritto alla maggiorazione dell’aliquota della pensione. Il giudice dell’appello ne ha dedotto che l’aliquota applicabile alla pensione di vecchiaia di SJ doveva essere maggiorata di un importo corrispondente a otto trimestri di carriera in ragione dell’educazione della figlia disabile.

20      La Carsat ha proposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) avverso tale sentenza, a sostegno del quale ha fatto valere che la cour d’appel de Colmar (Corte d’appello di Colmar) aveva violato l’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, nonché gli articoli L. 351-4-1 e L. 541-1 del codice della previdenza sociale francese, avendo ritenuto che l’aiuto tedesco e l’assegno francese fossero equivalenti, senza preliminarmente verificare se la figlia disabile di SJ fosse colpita da un’invalidità permanente pari almeno all’80%, che dava diritto alla maggiorazione dell’aliquota della pensione. Essa sostiene che, così statuendo, la sentenza di appello può dare sostanzialmente luogo ad una discriminazione alla rovescia degli assicurati che rientrano unicamente nel regime francese rispetto a quelli che rientrano nei sistemi previdenziali di altri Stati membri.

21      A tale riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che l’assegno francese, in quanto prestazione familiare che fa parte di uno dei settori del sistema francese di sicurezza sociale, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 883/2004, mentre l’aiuto tedesco sembra rientrare nell’ambito del sostegno sociale e dell’assistenza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento, esclusa dall’ambito di applicazione di quest’ultimo. Inoltre, detto aiuto non figurerebbe nella dichiarazione notificata dal governo tedesco in forza dell’articolo 9 di detto regolamento, relativa alla normativa tedesca rientrante nell’ambito di applicazione di quest’ultimo.

22      In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di cassazione), nutrendo dubbi sulla possibilità di applicare il regolamento n. 883/2004 nelle circostanze di cui al procedimento principale, nonché sul carattere equivalente dell’assegno francese e dell’aiuto tedesco, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’[aiuto tedesco] rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 883/2004.

2)      In caso di risposta affermativa, se l’[assegno francese], da una parte, e l’[aiuto tedesco], dall’altra, presentino un carattere equivalente ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, tenuto conto della finalità dell’articolo L. 351-4-1 del codice della previdenza sociale francese, volto a prendere in considerazione gli oneri inerenti all’educazione di un figlio portatore di handicap ai fini della determinazione della durata del periodo assicurativo, che dà diritto alla pensione di vecchiaia».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

23      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che l’aiuto tedesco costituisca una prestazione ai sensi di tale articolo 3, e, pertanto, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

24      Al fine di rispondere alla questione sollevata occorre, in primo luogo, verificare se tale aiuto costituisca una prestazione di sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

25      A tale riguardo, occorre preliminarmente rilevare che dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la Repubblica federale di Germania non ha dichiarato che la legge federale che disciplina l’aiuto tedesco rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento. Tuttavia, la Corte ha già statuito che la circostanza che uno Stato membro abbia omesso, contrariamente alle disposizioni di cui all’articolo 9 del regolamento n. 883/2004, di dichiarare che una determinata normativa rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento non ha l’effetto di escludere ipso facto tale legge dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona con disabilità), C-679/16, EU:C:2018:601, punto 30].

26      Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la distinzione tra le prestazioni rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e quelle che ne sono escluse è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, quali in particolare le sue finalità ed i presupposti della sua attribuzione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o meno come prestazione di sicurezza sociale dalla normativa nazionale (sentenza del 14 marzo 2019, Dreyer, C-372/18, EU:C:2019:206, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

27      Una prestazione può pertanto essere considerata una «prestazione di sicurezza sociale» qualora siano soddisfatte due condizioni, ossia, da un lato, se essa è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e, dall’altro, se tale prestazione si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (sentenza del 14 marzo 2019, Dreyer, C-372/18, EU:C:2019:206, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce del carattere cumulativo di tali due condizioni, il mancato soddisfacimento di una di esse comporta che la prestazione di cui trattasi non rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento [sentenza del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona con disabilità), C-679/16, EU:C:2018:601, punto 33].

28      Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, è opportuno ricordare che essa è rispettata laddove la concessione di una prestazione avvenga secondo criteri oggettivi che, ove soddisfatti, diano diritto alla prestazione senza che l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali. A tale proposito, la Corte ha dichiarato, con riguardo a prestazioni che siano accordate o negate o il cui importo sia calcolato tenendo conto dei redditi del beneficiario, che la concessione di prestazioni di tal genere non dipende dalla valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, trattandosi di un criterio oggettivo e legalmente definito che determina l’insorgere del diritto a tale prestazione senza che l’autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali (sentenza del 14 marzo 2019, Dreyer, C-372/18, EU:C:2019:206, punti 33 e 34, nonché giurisprudenza ivi citata).

29      La Corte ha inoltre precisato che, affinché si possa escludere la sussistenza di detta condizione, occorre che la discrezionalità della valutazione, da parte dell’autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione si riferisca anzitutto al sorgere del diritto alla prestazione stessa. Dette considerazioni valgono, mutatis mutandis, per quanto concerne il carattere individuale della valutazione, da parte dell’autorità competente, delle esigenze personali del beneficiario di una prestazione (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Dreyer, C-372/18, EU:C:2019:206, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

30      Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la concessione dell’aiuto tedesco non è subordinata a condizioni oggettive, quali, in particolare, una percentuale o un livello preciso di invalidità o di disabilità.

31      Inoltre, è pacifico che, conformemente alla formulazione stessa dell’articolo 35a del codice della previdenza sociale tedesco, tale aiuto viene offerto in funzione delle esigenze individuali del figlio beneficiario, sulla base di una valutazione individuale e discrezionale di tali esigenze da parte dell’autorità competente.

32      In tali circostanze, si deve constatare che l’aiuto tedesco non soddisfa la prima condizione indicata al punto 27 della presente sentenza.

33      Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza richiamata al suddetto punto 27, tale aiuto non costituisce una prestazione di sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

34      Occorre tuttavia ricordare che l’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento estende l’applicazione del medesimo regolamento alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui al suo articolo 70. Ciò premesso, è necessario verificare, in secondo luogo, se l’aiuto tedesco costituisca una siffatta prestazione.

35      A tale riguardo, è sufficiente rilevare che dal tenore letterale dell’articolo 70, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento risulta che le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono intese unicamente come quelle elencate nell’allegato X di detto regolamento. Ebbene, dato che l’aiuto tedesco non figura in tale allegato, esso non costituisce una prestazione di tal genere.

36      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che l’aiuto tedesco non costituisce una prestazione, ai sensi di tale articolo 3, e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

 Sulla seconda questione

37      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che l’assegno francese e l’aiuto tedesco possono essere considerati prestazioni di carattere equivalente, ai sensi di tale disposizione.

38      In via preliminare, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’articolo 5, lettera a), di tale regolamento è destinato ad applicarsi unicamente a prestazioni che rientrino nell’ambito di applicazione di detto regolamento (sentenza del 21 gennaio 2016, Vorarlberger Gebietskrankenkasse e Knauer, C-453/14, EU:C:2016:37, punto 32). Ebbene, al punto 36 della presente sentenza è stato dichiarato che l’aiuto tedesco non costituisce una prestazione ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento e non rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultimo. Di conseguenza, l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 non trova applicazione nelle circostanze di cui al procedimento principale.

39      Tuttavia, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. La Corte ha infatti il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici (sentenza del 13 giugno 2019, Moro, C-646/17, EU:C:2019:489, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

40      Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato le sue questioni all’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione, la Corte può nondimeno fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni. A tale proposito, spetta alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del suddetto diritto che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale (sentenza del 13 giugno 2019, Moro, C-646/17, EU:C:2019:489, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

41      Nel caso di specie, il procedimento principale verte sulla questione se, al fine di stabilire se una persona abbia diritto al beneficio della maggiorazione dell’aliquota della pensione prevista dalla normativa francese, si debba tener conto delle circostanze che hanno dato luogo alla concessione dell’aiuto tedesco, vale a dire di un aiuto ottenuto da tale persona, in quanto lavoratore migrante, in base alla normativa dello Stato membro ospitante.

42      A tale riguardo, occorre sottolineare che l’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, letto alla luce del considerando 9 di quest’ultimo, sancisce il principio giurisprudenziale di assimilazione di prestazioni, redditi e fatti, che il legislatore dell’Unione ha inteso introdurre nel testo di detto regolamento affinché il medesimo principio fosse sviluppato nel rispetto del contenuto e dello spirito delle decisioni giudiziarie della Corte (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, Bocero Torrico e Bode, C-398/18 e C-428/18, EU:C:2019:1050, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

43      È in tale contesto che l’articolo 5, lettera b), del regolamento n. 883/2004 prevede che, qualora, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, siano attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.

44      Ne consegue che, al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito, la seconda questione deve essere intesa come volta a stabilire se il principio dell’assimilazione dei fatti, sancito all’articolo 5, lettera b), di tale regolamento, in quanto espressione particolare del principio generale di non discriminazione, trovi applicazione in circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

45      A tale riguardo, al fine di determinare se tale principio trovi applicazione nel caso di specie, occorre verificare se siano soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, se la maggiorazione dell’aliquota della pensione, prevista all’articolo L. 351-4-1 del codice della previdenza sociale francese, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e, dall’altro, se quest’ultima disposizione nazionale attribuisca effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, ai sensi dell’articolo 5, lettera b), di tale regolamento.

46      Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, occorre constatare che, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 27 della presente sentenza, la maggiorazione dell’aliquota della pensione può rientrare nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento, in quanto prestazione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento.

47      Infatti, da un lato, tale maggiorazione è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita, vale a dire che essi si siano presi cura di un figlio che dà diritto all’assegno francese.

48      Dall’altro lato, come rilevato in sostanza dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, la prestazione di cui trattasi nel procedimento principale mira a compensare gli svantaggi in termini di carriera che potrebbero aver subito le persone che si sono prese cura di un figlio gravemente disabile, mediante la concessione di una maggiorazione dei periodi contributivi proporzionale alla durata del periodo di educazione del figlio disabile, che si traduce in una maggiorazione dell’importo della pensione versata a tali persone. Tale prestazione, pertanto, nella misura in cui mira a garantire i mezzi di sussistenza a coloro che, raggiunta una certa età, cessano l’attività lavorativa e non sono più tenuti a restare a disposizione degli organi amministrativi competenti in materia di occupazione, riguarda il rischio coperto dalle prestazioni di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004 (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C-361/13, EU:C:2015:601, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

49      Per quanto riguarda la seconda delle condizioni enunciate al punto 45 della presente sentenza, occorre rilevare che, ai fini della concessione della maggiorazione dell’aliquota della pensione, l’articolo L. 351-4-1 del codice della previdenza sociale francese non impone il previo ottenimento dell’assegno francese, ma richiede unicamente che siano soddisfatte le condizioni che danno diritto a tale assegno, stabilite dall’articolo L. 541-1 di detto codice. In particolare, conformemente a tale ultima disposizione, affinché gli assicurati che si prendono cura di un figlio disabile possano beneficiare di una siffatta maggiorazione, l’invalidità permanente del figlio deve essere almeno pari ad una determinata percentuale, che l’articolo R. 541-1 di detto codice fissa all’80%.

50      La maggiorazione dell’aliquota della pensione è quindi attribuita sulla base del verificarsi di un fatto ai sensi dell’articolo 5, lettera b), del regolamento n. 883/2004, vale a dire che l’invalidità permanente del figlio sia almeno pari ad una determinata percentuale. Pertanto, anche la seconda condizione è soddisfatta nel caso di specie.

51      Ne consegue che il principio dell’assimilazione dei fatti, sancito dal suddetto articolo 5, lettera b), trova applicazione in circostanze come quelle del procedimento principale.

52      Per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale principio, spetta alle competenti autorità francesi verificare se, nel caso di specie, sia dimostrato il verificarsi del fatto richiesto ai sensi dell’articolo 5, lettera b), del regolamento n. 883/2004.

53      A tale riguardo, le competenti autorità francesi devono tener conto dei fatti analoghi verificatisi in Germania e non possono limitarsi, nella valutazione dell’invalidità permanente del figlio disabile interessato, ai soli criteri a tal fine previsti dalla tabella applicabile in Francia in forza dell’articolo R. 541-1 del codice della previdenza sociale francese.

54      Pertanto, al fine di stabilire se sia stata raggiunta la percentuale di invalidità permanente del figlio richiesta da tale codice per far sorgere il diritto alla maggiorazione dell’aliquota della pensione, tali autorità non potrebbero rifiutarsi di prendere in considerazione fatti analoghi verificatisi in Germania, i quali possono essere dimostrati da qualsiasi elemento di prova, in particolare mediante relazioni di esami medici, certificati o anche prescrizioni di cure o di medicinali.

55      Occorre aggiungere che, nell’ambito di tale verifica, dette autorità devono altresì rispettare il principio di proporzionalità assicurandosi, in particolare, che il principio dell’assimilazione dei fatti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati, conformemente al considerando 12 del regolamento n. 883/2004.

56      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che:

–        l’assegno francese e l’aiuto tedesco non possono essere considerati prestazioni di carattere equivalente, ai sensi della lettera a) di tale articolo 5;

–        il principio dell’assimilazione dei fatti, sancito alla lettera b) di detto articolo 5, trova applicazione in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Spetta quindi alle competenti autorità francesi stabilire se, nel caso di specie, sia dimostrato il verificarsi del fatto richiesto ai sensi di tale disposizione. A tale riguardo, dette autorità devono tener conto dei fatti analoghi verificatisi in Germania come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che l’aiuto all’inserimento dei bambini e degli adolescenti affetti da disabilità intellettiva, previsto all’articolo 35a, libro VIII, del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale tedesco), non costituisce una prestazione, ai sensi di tale articolo 3, e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

2)      L’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, deve essere interpretato nel senso che:

–        l’assegno per l’educazione del figlio disabile, previsto all’articolo L. 541-1 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale francese), e l’aiuto all’inserimento dei bambini e degli adolescenti affetti da disabilità intellettiva, ai sensi dell’articolo 35a, libro VIII, del codice della previdenza sociale tedesco, non possono essere cons.iderati prestazioni di carattere equivalente, ai sensi della lettera a) di tale articolo 5;

–        il principio dell’assimilazione dei fatti, sancito alla lettera b) di detto articolo 5, trova applicazione in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Spetta quindi alle competenti autorità francesi stabilire se, nel caso di specie, sia dimostrato il verificarsi del fatto richiesto ai sensi di tale disposizione. A tale riguardo, dette autorità devono tener conto dei fatti analoghi verificatisi in Germania come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.