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201806080461931632018/C 221/03752018CJC22120180625IT01ITINFO_JUDICIAL201802062322

Causa C-75/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 6 febbraio 2018 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága


C2212018IT220120180206IT00032232

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 6 febbraio 2018 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-75/18)

2018/C 221/03Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni degli articoli 49, 54, 107 e 108 del TFUE debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una misura di uno Stato membro nell’ambito della quale la normativa nazionale di tale Stato (legge che istituisce l’imposta straordinaria sulle telecomunicazioni) ha per effetto che il carico fiscale effettivo gravi su soggetti passivi detenuti da soggetti stranieri, e se tale effetto sia indirettamente discriminatorio.

2)

Se gli articoli 107 e 108 del TFUE ostino ad una normativa di uno Stato membro che prescrive un obbligo fiscale soggetto ad un’aliquota progressiva che grava sul volume d’affari. Se tale normativa sia indirettamente discriminatoria se ha per effetto che il carico fiscale effettivo, nello scaglione più elevato, gravi prevalentemente su soggetti passivi detenuti da soggetti stranieri, e se tale effetto costituisca un aiuto di Stato vietato.

3)

Se l’articolo 401 della direttiva IVA ( 1 ) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che dà luogo ad una distinzione tra soggetti passivi stranieri e nazionali. Se l’imposta straordinaria abbia carattere di imposta sul volume d’affari. Vale a dire, se sia un’imposta compatibile o incompatibile con la direttiva IVA.


( 1 ) Direttiva 2006/112/CE del Consigli, o del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; GU L 347, pag. 1.