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29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 luglio 2018 — Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen / Golfclub Schloss Igling e.V.

(Causa C-488/18)

(2018/C 392/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen

Resistente: Golfclub Schloss Igling e.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 132, paragrafo 1, lett. m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), ai sensi del quale gli «Stati membri esentano le operazioni seguenti: (…) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica», possieda efficacia diretta, cosicché, in caso di sua mancata trasposizione, gli organismi senza fine di lucro possano invocare direttamente tale disposizione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se gli «organismi senza fini di lucro» di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lett. m), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, rappresentino:

una nozione del diritto dell’Unione che debba costituire oggetto di interpretazione autonoma, ovvero

se gli Stati membri siano autorizzati a subordinare il riconoscimento di organismi di tal genere alla sussistenza di requisiti come quelli previsti all’articolo 52 della Abgabenordnung (Codice tributario), nel combinato disposto con il successivo articolo 55 (ovvero di cui agli articoli 55 e segg. della Abgabenordnung nel loro complesso).

3)

Nell’ipotesi in cui si tratti di una nozione del diritto dell’Unione che debba costituire oggetto d’interpretazione autonoma: se un organismo senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lett. m), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba prevedere, per il caso di suo scioglimento, il trasferimento di tutto il suo patrimonio esistente ad altro organismo senza fini di lucro dedito alla pratica dello sport e dell’educazione fisica.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.