26.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 427/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 settembre 2018 — C-eG / Finanzamt Z
(Causa C-574/18)
(2018/C 427/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: C-eG
Resistente: Finanzamt Z
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un’organizzazione di produttori ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1, e 15, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [in prosieguo: il «regolamento (CE) n. 2200/96 (1)»] fornisce ai produttori ad essa aderenti dei beni a fronte del versamento, da parte dei medesimi, di un importo inferiore al prezzo di acquisto,
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2) |
Nell’ipotesi in cui, alla luce della risposta fornita alla prima questione, rilevino, quale base imponibile, unicamente i versamenti effettuati dai produttori, ad esclusione dell’obbligo di fornitura e dell’aiuto finanziario: se, nelle circostanze descritte nella prima questione, l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, osti a una misura particolare nazionale fondata sull’articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva, quale l’articolo 10, paragrafo 5, punto 1, dell’Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari), secondo cui la base imponibile delle operazioni nei confronti dei produttori è costituita dal prezzo di acquisto versato dall’organizzazione di produttori ai fornitori a monte per i beni di investimento, essendo i produttori sono dei congiunti. |
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione: se lo stesso principio valga anche nel caso in cui i produttori abbiano diritto alla detrazione totale dell’imposta a monte essendo i beni di investimento soggetti alla rettifica delle deduzioni (articolo 20 della direttiva 77/388/CEE). |
(1) GU 1996, L 297, pag. 1.
(2) GU 1977, L 145, pag. 1.