20.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Julia (Romania) il 30 agosto 2019 – LN/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
(Causa C-655/19)
(2020/C 19/10)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Alba Julia
Parti
Ricorrente: LN
Convenute: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 2 della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) osti a che l’operazione mediante la quale un contribuente che, in qualità di creditore, si aggiudichi l’immobile oggetto di un procedimento di esecuzione forzata e, dopo qualche tempo, lo venda per recuperare l’importo concesso in prestito sia considerata attività economica sotto forma di sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. |
2) |
Se il soggetto che ha compiuto una siffatta operazione giuridica possa essere considerato soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).