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24.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 61/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 22 novembre 2019 – G. Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Causa C-855/19)

(2020/C 61/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: G. Sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1) non ostino ad una disposizione come quella dell'articolo 103, paragrafo 5a, della legge dell’11 marzo 2004, relativa all’imposta sui beni e sui servizi (2), la quale prevede che, in caso di acquisti intracomunitari di carburanti per motori, il soggetto passivo è tenuto, in assenza di una richiesta da parte del direttore dell’ufficio delle dogane, a calcolare e versare gli importi dell'imposta sul conto dell’amministrazione doganale competente per il pagamento delle accise:

a)

entro 5 giorni dalla data in cui i beni sono stati introdotti nel luogo di ricevimento delle merci soggette ad accisa indicato nella relativa autorizzazione - qualora i beni siano oggetto di un acquisto intracomunitario, ai sensi della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d’accisa (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym), da parte di un destinatario registrato, effettuato in regime di sospensione dell’accisa ai sensi delle disposizioni in materia di accise;

b)

entro 5 giorni dalla data di introduzione di tali beni in un deposito fiscale nel territorio nazionale a partire dal territorio di un altro Stato membro;

c)

nel momento del trasferimento di tali beni nel territorio nazionale – qualora i beni circolino al di fuori del regime di sospensione dell'accisa conformemente alle disposizioni in materia di accise.

2)

Se l'articolo 69 della direttiva 2006/112/CE non osti ad una disposizione come quella dell'articolo 103, paragrafo 5a, dell’u.p.t.u., la quale prevede che, in caso di acquisti intracomunitari di carburanti per motori, il soggetto passivo è tenuto, in assenza di una richiesta da parte del direttore dell’ufficio delle dogane, a calcolare e versare gli importi dell'imposta sul conto dell’amministrazione doganale competente per il pagamento delle accise:

a)

entro 5 giorni dalla data in cui i beni sono stati introdotti nel luogo di ricevimento delle merci soggette ad accisa indicato nella relativa autorizzazione - qualora i beni siano oggetto di un acquisto intracomunitario, ai sensi della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d’accisa, da parte di un destinatario registrato, effettuato in regime di sospensione dell’accisa ai sensi delle disposizioni in materia di accise;

b)

entro 5 giorni dalla data di introduzione di tali beni in un deposito fiscale nel territorio nazionale a partire dal territorio di un altro Stato membro;

c)

nel momento del trasferimento di tali beni nel territorio nazionale - qualora i beni circolino al di fuori del regime di sospensione dell'accisa conformemente alle disposizioni in materia di accise,

interpretata nel senso che i succitati importi non costituiscono acconti provvisori sull’IVA ai sensi dell'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE.

3)

Se gli acconti provvisori sull’IVA ai sensi dell'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, non versati entro i termini, cessino di esistere giuridicamente alla scadenza del periodo d'imposta per il quale avrebbero dovuti essere versati.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.

(2)  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2016, n. 710, e successive modifiche; in prosieguo: l’«u.p.t.u.»).