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17.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 20 marzo 2019 — CHEP Equipment Pooling NV/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

(Causa C-242/19)

(2019/C 206/31)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti

Ricorrente: CHEP Equipment Pooling NV

Resistenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Serviciul Soluționare Contestații, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

Questioni pregiudiziali

1)

Se il trasporto di pallet da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro, al fine del loro successivo noleggio in quest’ultimo Stato membro a un soggetto passivo stabilito e identificato ai fini dell’IVA in Romania, costituisca un non trasferimento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva [2006/112/CE] (1).

2)

A prescindere dalla risposta alla prima questione, se sia considerato soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2008/9/CE (2), il soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro, anche se detto soggetto è identificato ai fini dell’IVA o sarebbe tenuto all’identificazione ai fini dell’IVA nello Stato membro di rimborso.

3)

Se, alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/9/CE, la condizione di non essere identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro di rimborso rappresenti una condizione aggiuntiva rispetto a quelle previste all’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE affinché un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro e non stabilito nello Stato membro di rimborso possa beneficiare del diritto al rimborso in una fattispecie come quella in esame.

4)

Se l’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE debba esser interpretato nel senso che osta alla prassi di un’amministrazione nazionale di rifiutare il rimborso dell’IVA per mancato soddisfacimento di una condizione prevista esclusivamente nella normativa nazionale.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2)  Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU 2008 L 44, pag. 23).