17.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 54/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 4 ottobre 2019 – ITH Comercial Timișoara SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice
(Causa C-734/19)
(2020/C 54/18)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul București
Parti
Ricorrente: ITH Comercial Timișoara SRL
Resistenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice
Questioni pregiudiziali
1.1. |
Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), e in particolare l’articolo 167 e l’articolo 168, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, il principio di non discriminazione e il principio di neutralità fiscale consentano oppure ostino a che il diritto a detrazione dell’IVA relativo a talune spese per investimento, effettuate dal soggetto passivo con l’intenzione di destinarle alla realizzazione di un’operazione imponibile, venga meno per detto soggetto passivo nel caso in cui l’investimento previsto sia in seguito abbandonato. |
1.2. |
Se le medesime previsioni e i medesimi principi consentano oppure ostino a che il diritto a detrazione, in caso di abbandono dell’investimento, sia messo in discussione anche in circostanze diverse da quelle in cui il soggetto passivo abbia commesso un abuso o un’elusione. |
1.3. |
Se le medesime previsioni e i medesimi principi consentano oppure ostino ad un’interpretazione nel senso che le circostanze in cui il diritto a detrazione può essere messo in discussione in caso di abbandono dell’investimento includano:
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1.4. |
Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che, in caso di abbandono dell’investimento:
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1.5. |
Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e i principi generali di diritto europeo consentano oppure escludano che, in caso di abbandono dell’investimento, l’abuso o l’elusione che giustificano il fatto di mettere in discussione il diritto a detrazione siano presi in considerazione allorché il soggetto passivo non può avvalersi dei beni e dei servizi per i quali ha detratto l’IVA per nessuno scopo, di conseguenza nemmeno per scopi puramente privati. |
1.6. |
Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che, in caso di abbandono dell’investimento, circostanze successive all’effettuazione delle spese da parte del soggetto passivo, come ad esempio (i.) il sopravvenire di una crisi economica o (ii.) la concretizzazione di un rischio di mancata realizzazione dell'investimento esistente alla data in cui sono state effettuate le spese per investimento (per esempio, il fatto che un’autorità pubblica non ha approvato un piano urbanistico necessario per la realizzazione dell’investimento di cui si tratta) oppure (iii.) la modifica delle estimazioni riguardo alla redditività dell’investimento, rappresentano congiunture estranee alla volontà del soggetto passivo che possono essere prese in considerazione per determinare la sua buona fede. |
1.7. |
Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare l’articolo 184 e l’articolo 185, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, il principio di non discriminazione e il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che l’abbandono dell’investimento costituisce un caso di rettifica dell’IVA. In altri termini, se il fatto di rimettere in discussione il diritto a detrazione dell’IVA relativo a talune spese per investimento effettuate dal soggetto passivo con l’intenzione di destinarle alla realizzazione di un’operazione imponibile, nel caso in cui l’investimento sia in seguito abbandonato, si realizza attraverso il meccanismo di rettifica dell’IVA. |
1.8. |
Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto consentano oppure ostino ad una normativa nazionale che prevede, a titolo limitativo, di conservare il diritto a detrazione dell’IVA relativo agli investimenti abbandonati esclusivamente in due ipotesi, identificate richiamando in modo sintetico due sentenze della Corte di giustizia: (i.) quando, per circostanze che non dipendono dalla sua volontà, il soggetto passivo non faccia mai uso di tali beni/servizi per la sua attività economica, come dichiarato nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-37/95, Belgische Staat contro Ghent Coal Terminal NV, nonché (ii.) in altri casi in cui gli acquisti di beni/servizi per i quali il diritto a detrazione è stato esercitato non sono utilizzati per l’attività economica del soggetto passivo, per motivi oggettivi, che non dipendono dalla sua volontà, come dichiarato nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-110/94, Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) contro Stato belga. |
1.9. |
Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento consentano oppure ostino a che le autorità fiscali revochino riconoscimenti, contenuti in relazioni di verifica fiscale anteriori o in decisioni anteriori riguardanti impugnazioni in via amministrativa:
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2.1. |
Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare l’articolo 28 consentano oppure ostino a che il meccanismo della figura di commissionario trovi applicazione anche al di fuori di un contratto di mandato senza rappresentanza. |
2.2. |
Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare l’articolo 28 devono essere interpretati nel senso che la figura di commissionario è applicabile allorché un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle richieste e ai requisiti dell’attività di un’altra persona giuridica, con lo scopo di conservare la proprietà dell’edificio e di dare detto edificio solamente in locazione, quando il medesimo sia terminato, a tale altra persona giuridica. |
2.3. |
Se le medesime previsioni devono essere interpretate nel senso che, nella situazione descritta in precedenza, il costruttore deve fatturare le spese per investimento relative alla realizzazione dell’edificio a carico della persona giuridica alla quale darà in locazione detto edificio, quando il medesimo sia terminato, e riscuotere l’IVA corrispondente da quest’ultima persona giuridica. |
2.4. |
Se le medesime previsioni devono essere interpretate nel senso che, nella situazione descritta in precedenza, il costruttore ha l’obbligo di fatturare le spese per investimento e riscuotere l’IVA corrispondente allorché cessa definitivamente i lavori di costruzione a causa della drastica riduzione dell’attività economica della persona a cui detto edificio avrebbe dovuto essere dato in locazione, riduzione che è causata dall’imminente insolvenza di quest’ultima persona. |
2.5. |
Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e i principi generali di diritto europeo devono essere interpretati nel senso che le autorità fiscali possono riqualificare le operazioni svolte dal soggetto passivo, senza tenere conto delle clausole dei contratti conclusi da quest’ultimo, anche se i contratti di cui trattasi non sono simulati. |
2.6. |
Se le previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in particolare il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento consentano oppure ostino a che le autorità fiscali revochino riconoscimenti del diritto del soggetto passivo alla detrazione dell’IVA, contenuti in relazioni di verifica fiscale anteriori o in decisioni anteriori riguardanti impugnazioni in via amministrativa. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).