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1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 12 novembre 2020 — DuoDecad Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-596/20)

(2021/C 35/47)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: DuoDecad Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva 2006/112 del Consiglio (1) debbano essere interpretati nel senso che l’acquirente della licenza del know-how — una società stabilita in uno Stato membro dell’Unione (nel caso del procedimento principale, in Portogallo) — non è il prestatore dei servizi disponibili su un sito internet agli utenti finali, e pertanto non può essere la destinataria del servizio di assistenza tecnica per il know-how appartenente al soggetto passivo, il quale è stabilito in un diverso Stato membro (nel caso del procedimento principale, in Ungheria), a titolo di subcontraente, bensì debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo presta tale servizio alla società che ha concesso la licenza del know-how e che è stabilita in quest’ultimo Stato membro, in circostanze in cui l’acquirente della licenza:

a)

disponeva di uffici locati nel primo Stato membro, dell’infrastruttura informatica e di un ufficio, di personale proprio e di ampia esperienza nel settore del commercio elettronico, e il cui proprietario aveva estese relazioni internazionali e un amministratore qualificato in materia di commercio elettronico;

b)

aveva ottenuto il know-how che rifletteva i processi di funzionamento dei siti internet e dei loro aggiornamenti, forniva pareri al riguardo, suggeriva modifiche a tali processi e le approvava;

c)

era la destinataria dei servizi prestati dal soggetto passivo sulla base di tale know-how;

d)

riceveva regolarmente rapporti sulle prestazioni effettuate dai subcontraenti (in particolare sul traffico dei siti internet e sui pagamenti effettuati a partire dal conto bancario);

e)

aveva registrato a proprio nome i domini internet che consentivano l’accesso ai siti internet;

f)

figurava nei siti internet in qualità di prestatore del servizio;

g)

eseguiva in proprio le attività volte a preservare la popolarità dei siti internet;

h)

concludeva in proprio i contratti con i collaboratori e i subcontraenti necessari per la prestazione del servizio (in particolare con le banche che offrivano il pagamento tramite carta bancaria sui siti internet, con gli autori che fornivano il contenuto accessibile sui siti internet e con i webmaster che promuovono il contenuto);

i)

disponeva di un sistema completo di incasso dei ricavi provenienti dalla prestazione del servizio in questione agli utenti finali, quali conti bancari, una facoltà di disposizione esclusiva e completa su tali conti, una banca dati degli utenti finali che consentiva di emettere fatture per la prestazione del servizio intestate a questi ultimi e un programma di fatturazione specifico;

j)

indicava sui siti internet la propria sede nel primo Stato membro quale servizio fisico di assistenza al cliente, e

k)

è una società autonoma sia rispetto al concedente la licenza sia rispetto ai subcontraenti ungheresi incaricati dell’esecuzione di taluni processi tecnici descritti nel know-how,

tenendo altresì conto di quanto segue: i) le circostanze di cui sopra sono state confermate dall’autorità competente del primo Stato membro, in qualità di organismo idoneo a verificare tali circostanze oggettive e verificabili da parte di terzi; ii) il fatto che la società di tale Stato membro non potesse avvalersi di un prestatore di servizi di pagamento che garantisse l’incasso del pagamento con carta bancaria sul sito internet costituiva un ostacolo oggettivo alla prestazione del servizio nell’altro Stato membro, con la conseguenza che la società stabilita in tale medesimo Stato membro non ha mai eseguito la prestazione del servizio disponibile sui siti internet, né prima né dopo il periodo in questione; e iii) la società che ha acquisito la licenza e le sue società collegate hanno tratto un vantaggio dalla gestione del sito internet superiore, nel complesso, alla differenza risultante dall’applicazione dell’aliquota IVA nel primo e nel secondo Stato membro.

2)

Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 24, paragrafo 1, e 43 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che il concedente la licenza del know-how — una società stabilita nell’altro Stato membro — è il prestatore dei i servizi disponibili su un sito Internet agli utenti finali, in modo tale da essere la destinataria del servizio di assistenza tecnica del know-how appartenente al soggetto passivo, a titolo di subcontraente, e nel senso che quest’ultimo non presta tale servizio alla società acquirente della licenza stabilita nel primo Stato membro, in circostanze in cui la società che ha concesso la licenza:

a)

disponeva di risorse proprie consistenti unicamente in un ufficio condotto in locazione e in un computer utilizzato dal suo amministratore;

b)

aveva come unici dipendenti propri un amministratore e un consulente legale che lavorava a tempo parziale per alcune ore settimanali;

c)

aveva come unico contratto il contratto di sviluppo del know-how;

d)

aveva richiesto che i nomi di dominio di cui era proprietaria fossero registrati dall’acquirente della licenza in nome proprio, in base al contratto concluso con quest’ultimo;

e)

non è mai figurata quale prestatore dei servizi in questione nei confronti dei terzi, in particolare gli utenti finali, le banche che offrivano il pagamento tramite carta bancaria sui siti internet, gli autori del contenuto accessibile sui siti internet e i webmaster che promuovono il contenuto;

f)

non ha mai emesso documenti giustificativi relativi ai servizi disponibili sui siti internet, ad eccezione della fattura relativa ai diritti di licenza, e

g)

non disponeva di un sistema (quali conti bancari e altre infrastrutture) che consentisse l’incasso delle entrate provenienti dal servizio prestato tramite i siti internet,

tenuto conto altresì che, secondo la sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses (C 419/14, EU:C:2015:832), non appare di per sé decisivo il fatto che l’amministratore e unico azionista della società che concede la licenza sia il creatore di tale know-how e che, inoltre, lo stesso eserciti un’influenza o un controllo sullo sviluppo e sullo sfruttamento di detto know-how e sulla prestazione dei servizi basati sullo stesso, di modo che la persona fisica che è amministratore e proprietario della società che concede la licenza è anche amministratore e/o proprietario di quelle società commerciali subcontraenti — e quindi della ricorrente — che collaborano alla prestazione del servizio in qualità di subcontraenti su incarico dell’acquirente della licenza, eseguendo le rispettive funzioni indicate.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006., L 347., pag. 1).