28.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 26 giugno 2020 — Ferimet S.L. / Administración General del Estado
(Causa C-281/20)
(2020/C 320/12)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Ferimet S.L.
Resistente: Administración General del Estado
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 168 e le correlate disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2003, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), e il principio di neutralità fiscale che ne deriva, nonché la giurisprudenza della CGUE che la interpreta, debbano essere interpretati nel senso che essi non consentono la detrazione dell’IVA versata a monte agli imprenditori che, in regime di inversione contabile del soggetto passivo, o di autofatturazione, secondo la terminologia del diritto dell’UE, emettono il titolo giustificativo (fattura) dell’operazione di acquisto di beni da essi realizzata inserendo nel predetto titolo un fornitore fittizio, quando non è contestato che l’acquisto sia stato effettivamente realizzato dall’imprenditore in questione, che ha destinato i materiali acquistati al suo giro d’affari o alla sua attività commerciale. |
2) |
Nel caso in cui una prassi come quella descritta — che deve considerarsi nota all’interessato — possa qualificarsi come abusiva o fraudolenta al fine di non consentire la detrazione dell’IVA pagata a monte, se sia necessaria, al fine di negare tale detrazione, la piena prova dell’esistenza di un vantaggio fiscale incompatibile con le finalità che presiedono al regime dell’IVA. |
3) |
Infine, qualora tale prova fosse necessaria, se il vantaggio fiscale che consentirebbe di negare la detrazione e che, eventualmente, deve individuarsi caso per caso, debba essere riferito esclusivamente al contribuente medesimo (acquirente dei beni), o se, eventualmente, debba riguardare altri partecipanti all’operazione. |
(1) GU 2006, L 347, pag. 1.